Cassazione Penale, Sentenza n. 2756/2024 del 22/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Vitiello impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato gli arresti domiciliari disposti per il reato di concorso esterno nel clan Mallardo e per tre episodi di estorsione (due tentati, uno consumato) aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità agevolativa. Il ricorso comprende sei motivi: (1-2) censure sulla gravità indiziaria rispetto al concorso esterno, sostenendo che l'interrogatorio dell'indagato e le denuncie presentate dimostrerebbero la sua posizione di vittima di estorsione piuttosto che di collusione; (3) vizio di motivazione sul riconoscimento dell'aggravante della finalità agevolativa mafiosa (richiamo alla sentenza Chioccini); (4) vizio di motivazione e valutazione errata in relazione al tentativo di estorsione con riferimento a un decreto ingiuntivo favorevole al ricorrente e alla scelta di adire le vie legali; (5-6) errori di motivazione sulla attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminale, con particolare riguardo al valore delle denunce presentate dal Vitiello a partire dal 2019 come indice di rottura con il clan. La difesa ha inoltre depositato motivi aggiunti, riferendo che un successivo provvedimento del GIP ha disposto misure cautelari verso soggetti accusati di estorsione nei confronti del Vitiello, a sostegno della tesi della sua vittimizzazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto i primi quattro motivi inammissibili: le doglianze sulla gravità indiziaria e sull'aggravante mafiosa sono state dichiarate improponibili in questa sede perché costituivano motivi nuovi o ricostruzioni alternative non supportate da risultanze probatorie inequivoche, e perché il riesame si era limitato alle esigenze cautelari senza contraddittorio sui gravi indizi. Tuttavia la Corte ha accolto le doglianze relative alle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione): ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato il rigetto del rilievo difensivo secondo cui le denunce e l'assenza di contatti nel tempo possono rappresentare una cesura rispetto al contesto camorristico e, in ragione del decorso di oltre tre anni senza rilievi intercorrenti, essere elementi idonei a vincere la presunzione di cui all'art. 273, comma 3, c.p.p. Per tale motivo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale per un supplemento di motivazione e nuovo esame, limitatamente al profilo delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione).
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
La norma è stata richiamata in relazione all'aggravante della finalità agevolativa mafiosa; la Corte ha però ritenuto inammissibile il motivo che chiedeva la valutazione di tale aggravante perché generico e privo di interesse concreto una volta riconosciuta la gravità indiziaria per il concorso esterno.
art. 273, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata dalla Corte quale presunzione normativa che può giustificare esigenze cautelari; la sentenza dispone che tale presunzione può essere vinta dalla prova di una cesura con il contesto criminale (denunce, assenza di contatti per lungo periodo), elementi che il Tribunale doveva adeguatamente valutare e motivare.
Sentenza "Chioccini" (Sezioni unite, 2019)
La difesa ha invocato i principi di tale pronuncia per la valutazione dell'aggravante mafiosa; la Corte ha ritenuto però il motivo generico e privo di spiegazione sul punto, quindi inammissibile per mancanza di interesse e di specificità.
Giurisprudenza sulla inammissibilità di motivi nuovi in Cassazione (es. Sez. 3, n. 41786/2021 e altra giurisprudenza citata)
Richiamato il principio secondo cui, nelle misure cautelari personali, non è ammesso introdurre in Cassazione motivi sulla gravità indiziaria che non siano stati dedotti nel precedente grado di impugnazione se quest'ultimo ha limitato le censure alle sole esigenze cautelari.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari, la Corte di legittimità non ammette che in Cassazione si sollevino motivi nuovi sulla gravità indiziaria se nel grado precedente (es. riesame) sono state dedotte censure solo sulle esigenze cautelari: le questioni di gravità indiziaria devono essere contestate tempestivamente nei gradi processuali opportuni.
- Le denunce dell'indagato contro esponenti della criminalità organizzata possono avere, anche se presentate tardivamente o in parte strumentalmente, rilevanza ai fini cautelari se costituiscono una 'cesura' concreta e dimostrabile rispetto ai rapporti con il clan; il giudice deve valutare e motivare specificamente tale elemento insieme alla distanza temporale e all'assenza di contatti.
- La mera produzione di atti favorevoli (es. decreto ingiuntivo civile) non è di per sé sufficiente ad escludere il dolo o l'elemento soggettivo del reato contestato; il difensore deve spiegare il nesso giuridico probatorio tra tali atti e l'insussistenza dell'illecito.
- Quando si deduce l'assenza di pericolo di reiterazione, è utile documentare con precisione l'assenza di contatti con il gruppo criminale, eventuali atti giudiziari successivi (es. misure adottate a carico di estorsori) e produrre le denunce alle forze di polizia; se tali atti sono coperti da segreto investigativo, occorre richiedere nei termini processuali la loro acquisizione o indicare le alternative probatorie.
- Se il giudice di merito non motiva adeguatamente un profilo decisivo (es. pericolo di reiterazione), il rimedio praticabile è l'annullamento con rinvio per supplemento di motivazione e nuovo esame, non l'immediata eliminazione della misura cautelare salvo che il vizio sia insanabile.
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