Sentenza n. 1757/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile la parte residua del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della rinuncia della ricorrente all’istanza di accesso. La domanda di annullamento non è stata nuovamente esaminata, essendo già stata definita con la sentenza n. 113 del 2026 mediante declaratoria di difetto di giurisdizione. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.
Atto impugnato: Graduatoria del 2 ottobre 2025 relativa all’assunzione di personale, nonché gli atti connessi e i dinieghi di autotutela e di accesso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato la nuova graduatoria relativa all’assunzione di personale e gli atti connessi, deducendo anche la mancata ostensione della documentazione richiesta mediante istanza di accesso agli atti. La domanda di annullamento era già stata definita con la sentenza n. 113 del 2026, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione. Restava da decidere la domanda di condanna delle amministrazioni all’esibizione dei documenti, rispetto alla quale la ricorrente, con memoria del 21 aprile 2026, ha dichiarato di rinunciare all’istanza di accesso.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale fondamento della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
La disposizione è richiamata nel provvedimento, senza ulteriore specificazione interpretativa.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale dell’istanza di accesso proposta nel giudizio.
art. 210 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla richiesta di ostensione documentale.
Massime di principio
- La rinuncia alla domanda di accesso agli atti determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sulla relativa pretesa e comporta l’improcedibilità della parte residua del ricorso.
- Quando la domanda di annullamento sia già stata definita con una distinta pronuncia, il successivo provvedimento può limitarsi a decidere la domanda accessoria o residua ancora pendente.
- La declaratoria di difetto di giurisdizione sulla domanda di annullamento non impedisce al giudice di definire separatamente una domanda di accesso rimasta pendente, ove essa conservi interesse; se il ricorrente vi rinuncia, la domanda diviene improcedibile.
Come è indicizzato
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