Circolare numero 132 del 26-6-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quale documentazione debba essere richiesta in caso di variazione di titolarità di aziende diretto-coltivatrici, nell’ambito dei premi di insediamento per giovani agricoltori previsti da specifico regolamento CEE. Distinguendo tra titolare originario proprietario dei fondi e titolare originario affittuario di terreni di terzi, stabilisce che nel primo caso non è sufficiente una dichiarazione sostitutiva, ma occorre un atto traslativo regolarmente registrato; nel secondo caso il subentrante deve esibire un nuovo contratto d’affitto con il proprietario concedente. La nota richiama inoltre l’obbligo di registrazione degli atti e il divieto per i funzionari di adottare provvedimenti fondati su atti contrari alle norme sul bollo o sul registro.
Cambio di titolarità delle aziende diretto-coltivatrici e titolo di possesso dei fondi
Cambio di titolarità delle aziende diretto-coltivatrici e documentazione del possesso dei fondi
La circolare interviene in relazione al premio di insediamento per giovani agricoltori istituito dalle Regioni in attuazione di uno specifico regolamento CEE. Poiché numerose aziende diretto-coltivatrici presentano domande di "cambio di titolarità", viene chiarito quale documentazione le Sedi debbano richiedere al nuovo titolare per verificare il titolo di possesso dei terreni.
Ambito applicativo
Il chiarimento riguarda i giovani di età compresa tra 18 e 40 anni che intendono insediarsi in agricoltura e, conseguentemente, le pratiche di subentro nelle aziende diretto-coltivatrici. L’esigenza operativa nasce dal fatto che il cambio di titolarità comporta la necessità di dimostrare in modo corretto la disponibilità dei fondi.
Titolare originario proprietario dei fondi
Nel caso in cui l’originario titolare sia proprietario dei terreni, la circolare esclude che sia sufficiente una semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesti l’alienazione dei terreni al subentrante. È invece necessario un atto traslativo regolarmente registrato, in applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro.
La nota richiama inoltre il principio secondo cui i contratti di cessione dei terreni, così come i contratti di affitto o di comodato, sono soggetti a registrazione in caso d’uso. Viene altresì ricordato che il Ministero del Lavoro ha più volte ribadito l’inibizione per i pubblici funzionari di emanare provvedimenti fondati su atti contrari alle leggi sul bollo o sul registro.
Titolare originario affittuario di fondi di terzi
Se invece il titolare originario è affittuario di fondi appartenenti a terzi, la Direzione condivide la necessità che il subentrante esibisca un nuovo contratto di affitto con il proprietario concedente. Il riferimento normativo richiamato è l’art. 48 della l. 203/1982 sui contratti agrari, letto in coordinamento con l’art. 10 della l. 9/1963, che detta i requisiti in materia di previdenza dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
La circolare afferma che l’art. 48 della l. 203/1982 non ha comportato l’abrogazione di tale disciplina previdenziale, con la conseguenza che restano ferme le condizioni previste dalla normativa consolidata per le variazioni di titolarità aziendale.
Conclusione operativa
In sintesi, la circolare ribadisce che le variazioni di titolarità d’azienda devono essere supportate da documentazione idonea e regolare sotto il profilo fiscale e civilistico. Le Sedi devono quindi richiedere, a seconda dei casi, un atto traslativo registrato oppure un nuovo contratto di affitto, evitando di basarsi su mere dichiarazioni sostitutive prive dei requisiti richiesti dalla normativa richiamata.
Punti principali
Contesto e finalità della circolare
Le Regioni hanno istituito un premio di insediamento per giovani agricoltori, accessibile ai soggetti tra 18 e 40 anni che intendano insediarsi in agricoltura. L’aumento delle richieste di cambio di titolarità nelle aziende diretto-coltivatrici rende necessario per le Sedi verificare il titolo di possesso dei fondi da parte del nuovo titolare.
Ipotesi in cui il titolare originario è proprietario dei fondi
In questa situazione non è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si attesti l’alienazione dei terreni al subentrante. È richiesto invece un atto traslativo regolarmente registrato, in conformità al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell’imposta di registro).
Obbligo di registrazione e limiti per i funzionari pubblici
La circolare richiama il principio secondo cui i contratti di cessione dei terreni, nonché i contratti di affitto o di comodato, sono soggetti a registrazione in caso d’uso. Inoltre viene ricordato che il Ministero del Lavoro ha più volte affermato che i pubblici funzionari non possono adottare provvedimenti fondati su atti in contrasto con le norme sul bollo o sul registro.
Ipotesi in cui il titolare originario è affittuario di fondi di terzi
Se l’originario titolare è affittuario di terreni appartenenti a terzi, il subentrante deve esibire un nuovo contratto d’affitto stipulato con il proprietario concedente. La Direzione ritiene infatti che l’art. 48 della l. 203/1982, in materia di contratti agrari, non abbia abrogato l’art. 10 della l. 9/1963, che disciplina i requisiti previdenziali di coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Conferma della disciplina sulle variazioni di titolarità
Le disposizioni sulle variazioni di titolarità d’azienda rimangono pertanto applicabili secondo la normativa consolidata. La circolare mira a uniformare il comportamento delle Sedi nella verifica documentale dei trasferimenti e dei subentri aziendali.
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