Circolare numero 130 del 24-6-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che le cooperative dello spettacolo, in quanto datori di lavoro dei soci lavoratori agli effetti delle assicurazioni obbligatorie, devono versare la contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta, con specifiche esclusioni per alcune categorie. Vengono richiamate le voci contributive applicabili, l’esclusione del TFR e i casi in cui non è dovuta l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Il messaggio successivamente ribadisce che l’esclusione dalla disoccupazione involontaria riguarda solo il personale artistico di aziende teatrali o cinematografiche in possesso di preparazione tecnica, culturale e artistica, e non dipende dall’inquadramento categoriale o dal contratto a tempo determinato. Le sedi devono inoltre procedere a una ricognizione delle posizioni interessate in collaborazione con le sedi periferiche ENPALS.
Contribuzione previdenziale e assicurativa per i soci lavoratori delle cooperative dello spettacolo e assicurazione contro la disoccupazione involontaria per i lavoratori dello spettacolo
Contribuzione e assicurazione dei soci lavoratori delle cooperative dello spettacolo
La circolare interviene per chiarire il regime contributivo e assicurativo applicabile ai soci lavoratori delle cooperative dello spettacolo, ribadendo che, agli effetti delle assicurazioni obbligatorie, tali organismi cooperativi assumono la veste di datori di lavoro. Il documento richiama anche un successivo messaggio dell’INPS che precisa l’ambito dell’esclusione dall’assicurazione contro la disoccupazione involontaria per i lavoratori dello spettacolo.
Obblighi contributivi delle cooperative
Le cooperative del settore sono tenute ad assolvere il versamento della contribuzione IVS, DS, TBC, CUAF ed ex ENAOLI. Per quanto riguarda la contribuzione IVS, in relazione al settore di attività, essa è dovuta all’ENPALS. La circolare evidenzia quindi che il regime applicabile ai soci lavoratori non si discosta, in linea generale, da quello previsto per i rapporti di lavoro subordinato, salvo le specifiche esclusioni richiamate.
Assicurazione contro la disoccupazione involontaria: esclusioni e inclusioni
In materia di assicurazione DS, il documento distingue con precisione le ipotesi escluse da quelle soggette a contribuzione.
Sono esclusi:
- i soci retribuiti con la sola partecipazione agli utili e al prodotto, ai sensi dell’art. 40, n. 7, del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827;
- i soci rientranti nel personale artistico, teatrale e cinematografico delle cooperative che svolgono attività teatrale o cinematografica, purché dotati di preparazione tecnica, culturale o artistica.
Restano invece soggetti alla DS i soci delle cooperative che percepiscono un salario, stipendio o altra competenza.
Il messaggio allegato precisa ulteriormente che l’esclusione non può essere ricavata da una classificazione meramente categoriale dei lavoratori, ma va verificata sulla base dei presupposti normativi richiamati. Viene inoltre confermato che gli orchestrali delle cooperative non rientrano nella fattispecie esclusiva indicata, salvo il diverso criterio già previsto per gli orchestrali dipendenti di aziende teatrali o cinematografiche.
TFR e altre contribuzioni
La circolare chiarisce che la contribuzione per il trattamento di fine rapporto non è dovuta, in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 334 del 12-20 luglio 1995.
Oltre a ciò, i soci lavoratori risultano soggetti alla contribuzione per:
- SSN;
- maternità;
- GESCAL;
- indennità economica di malattia.
Malattia: esclusione in caso di retribuzione piena
Per la copertura delle prestazioni economiche di malattia è escluso il versamento della relativa contribuzione nei casi in cui la disciplina contrattuale preveda, in caso di malattia, la corresponsione dell’intera retribuzione. L’esclusione è richiamata come applicazione dei principi generali già affermati dalla prassi amministrativa.
Adempimenti delle sedi
Le sedi INPS devono procedere a una ricognizione delle posizioni riguardanti le aziende interessate, in collaborazione con le sedi periferiche ENPALS. Il richiamo operativo segnala la necessità di un allineamento tra gli enti competenti per la corretta gestione delle posizioni contributive.
Chiarimenti del messaggio sui lavoratori dello spettacolo
Il messaggio allegato, relativo all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori dello spettacolo, ribadisce che non vi sono modifiche alla disciplina vigente. L’esclusione dall’obbligo assicurativo continua ad applicarsi solo al personale artistico alle dipendenze di aziende teatrali o cinematografiche che sia in possesso di preparazione tecnica, culturale e artistica.
Viene inoltre precisato che l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato non costituisce motivo di esclusione dall’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria.
Punti principali
Obbligo contributivo delle cooperative dello spettacolo
Le cooperative dello spettacolo sono considerate datori di lavoro nei confronti dei soci lavoratori, ai fini delle assicurazioni obbligatorie. Per tale ragione devono assolvere al versamento della contribuzione IVS, DS, TBC, CUAF ed ex ENAOLI; in relazione al settore di attività, la contribuzione IVS è dovuta all’ENPALS.
Esclusioni dall’assicurazione contro la disoccupazione involontaria
Non è dovuta l’assicurazione DS per i soci retribuiti con la sola partecipazione agli utili e al prodotto, ai sensi dell’art. 40, n. 7, del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827. È inoltre esclusa per i soci che rientrano nel personale artistico, teatrale e cinematografico di cooperative che svolgono attività teatrale o cinematografica e che siano dotati di preparazione tecnica, culturale o artistica. Restano esclusi da tale fattispecie gli orchestrali delle cooperative, salvo il criterio già indicato per gli orchestrali dipendenti di aziende teatrali o cinematografiche.
Soci soggetti all’assicurazione DS
Sono invece soggetti all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria i soci delle cooperative che percepiscono un salario, stipendio o altra competenza, secondo quanto richiamato dalla precedente prassi amministrativa.
Contribuzione per TFR
La contribuzione per il trattamento di fine rapporto non è dovuta, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 334 del 12-20 luglio 1995.
Altre contribuzioni dovute
I soci lavoratori delle cooperative dello spettacolo sono soggetti anche alla contribuzione SSN, maternità, GESCAL e all’indennità economica di malattia.
Esclusione dalla malattia in caso di retribuzione piena
Sono esclusi dalla contribuzione per la copertura delle prestazioni economiche di malattia i soci per i quali la regolamentazione contrattuale preveda, in caso di malattia, la corresponsione dell’intera retribuzione, secondo i principi generali richiamati.
Ricognizione delle posizioni e coordinamento con ENPALS
Le sedi devono effettuare una ricognizione delle posizioni relative alle aziende interessate, operando in collaborazione con le sedi periferiche ENPALS.
Chiarimento generale sull’assicurazione contro la disoccupazione involontaria
Il messaggio allegato precisa che l’esclusione dall’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria riguarda solo il personale artistico alle dipendenze di aziende teatrali o cinematografiche, purché in possesso di preparazione tecnica, culturale e artistica. La categoria di appartenenza non può essere utilizzata come criterio autonomo per negare o imporre l’obbligo assicurativo.
Rapporto con il contratto a tempo determinato
L’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato non costituisce causa di esclusione dall’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria.
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