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Circolare

Circolare numero 134 del 27-6-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra due innovazioni introdotte dal D.L. 14 giugno 1996, n. 318 in materia previdenziale agricola. Da un lato, dispone il rinvio al 20 luglio 1996 del versamento dei contributi dovuti per la manodopera agricola del quarto trimestre 1995, senza interessi o oneri aggiuntivi. Dall’altro, chiarisce che la rideterminazione dei salari medi convenzionali nelle province di Lecce e Brindisi vale solo ai fini del condono contributivo agricolo, con riduzioni massime pari al 10% per Lecce e al 7% per Brindisi, prevedendo il rimborso o l’adeguamento delle somme versate in eccedenza.

Differimento dei termini di pagamento dei contributi agricoli e rideterminazione dei salari medi convenzionali per il condono nelle province di Lecce e Brindisi

Differimento dei termini di versamento e rideterminazione dei salari medi convenzionali nelle province di Lecce e Brindisi

La circolare esamina le misure introdotte dal D.L. 14 giugno 1996, n. 318 in materia di contribuzione previdenziale agricola. In particolare, interviene sul pagamento dei contributi relativi al quarto trimestre 1995 e sulla disciplina dei salari medi convenzionali da considerare ai fini del condono contributivo agricolo nelle province di Lecce e Brindisi.

Differimento del termine di pagamento dei contributi agricoli

Il comma 7 dell’art. 1 del decreto differisce dal 10 giugno 1996 al 20 luglio 1996 il termine di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, incluso il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dovuti dai datori di lavoro agricolo per la manodopera impiegata nel quarto trimestre 1995.

La circolare chiarisce che il differimento:

  • non comporta interessi o altri oneri aggiuntivi;
  • consente di considerare regolarmente e tempestivamente adempiute le obbligazioni contributive se pagate entro il 20 luglio 1996;
  • è irrilevante per i contribuenti che avevano già effettuato il pagamento entro il 10 giugno 1996.

Non sono richiesti nuovi adempimenti da parte dell’Istituto. Poiché si tratta di un mero slittamento di termini, senza modifiche alla misura dei contributi, i datori di lavoro devono utilizzare i bollettini di conto corrente postale prestampati già inviati agli interessati.

Rideterminazione dei salari medi convenzionali nelle province di Lecce e Brindisi

Il comma 8 dell’art. 1 del D.L. n. 318/1996 stabilisce che il decreto interministeriale 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1996 e attuativo dell’art. 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica ai soli fini del condono contributivo.

La circolare ricostruisce il quadro normativo richiamando che il decreto interministeriale del 28 dicembre 1995 aveva individuato Lecce e Brindisi come province caratterizzate da un orario di lavoro ridotto rispetto al restante territorio nazionale e aveva previsto che, ai fini contributivi per gli operai agricoli, il salario medio venisse determinato rapportando la retribuzione media giornaliera alle effettive ore lavorate.

Con il nuovo comma 8 viene definitivamente chiarito che tale rideterminazione del salario medio:

  • opera esclusivamente per il condono contributivo;
  • consente un abbattimento massimo del 10% nella provincia di Lecce;
  • consente un abbattimento massimo del 7% nella provincia di Brindisi.

Effetti sulla regolarizzazione contributiva e rimborsi

La circolare precisa che i datori di lavoro che abbiano utilizzato entro il 31 marzo 1996 la procedura di regolarizzazione agevolata prevista dall’art. 18 della legge n. 724/1994, ai sensi del D.L. 3 giugno 1996, n. 301, hanno diritto alla riduzione parziale dei contributi oggetto di condono nei limiti indicati.

Per l’attuazione concreta della norma sono previste due ipotesi:

  • rimborso della maggiore somma versata per i datori di lavoro che abbiano già integralmente regolarizzato la propria posizione;
  • riduzione delle rate residue per i datori di lavoro che stanno pagando i contributi oggetto di regolarizzazione in forma rateale.

Ulteriori istruzioni applicative

La circolare segnala infine che saranno impartite specifiche disposizioni di attuazione dopo che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale avrà espresso il proprio parere sulla misura effettiva delle riduzioni da applicare. La necessità di ulteriori chiarimenti deriva dal fatto che la norma fissa soltanto limiti massimi di abbattimento e non percentuali puntuali, lasciando quindi aperta la definizione operativa delle riduzioni.

Punti principali

Differimento del versamento dei contributi del quarto trimestre 1995

Il termine per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, compreso il contributo SSN, dovuti dai datori di lavoro agricolo per la manodopera impiegata nel quarto trimestre 1995, è differito dal 10 giugno 1996 al 20 luglio 1996. Il rinvio opera senza interessi né altri oneri aggiuntivi e rende valide come tempestive le obbligazioni pagate entro il nuovo termine. La disposizione è irrilevante per chi aveva già pagato entro il 10 giugno e non richiede nuovi adempimenti da parte dell’Istituto; i datori di lavoro devono comunque utilizzare i bollettini di conto corrente postale già inviati.

Rideterminazione dei salari medi convenzionali per Lecce e Brindisi

Il comma 8 dell’art. 1 stabilisce che il decreto interministeriale 28 dicembre 1995 si applica ai soli fini del condono contributivo previsto dall’art. 18, comma 17, della legge n. 724/1994. La riduzione della retribuzione media convenzionale non può superare il 10% nella provincia di Lecce e il 7% nella provincia di Brindisi, esclusivamente per la regolarizzazione agevolata dei contributi agricoli.

Collegamento con la procedura di condono e effetti sui versamenti già effettuati

La norma conferma che i datori di lavoro che hanno aderito entro il 31 marzo 1996 alla procedura di regolarizzazione agevolata ex art. 18 della legge n. 724/1994, ai sensi del D.L. n. 301/1996, hanno diritto alla riduzione parziale dei contributi oggetto di condono nei limiti indicati. Per chi ha già regolarizzato integralmente con versamento della misura originaria è previsto il rimborso della maggiore somma versata; per chi sta pagando in forma rateale è prevista la riduzione delle rate residue.

Attuazione e riserva di ulteriori istruzioni

La circolare precisa che l’attuazione concreta della rideterminazione dei salari e degli effetti sul condono avverrà con successive disposizioni, in attesa del parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sulla misura effettiva delle riduzioni da applicare. Ciò dipende dalla formulazione normativa, che non fissa percentuali puntuali ma solo limiti massimi non superabili.

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