Circolare numero 129 del 21-6-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la determinazione definitiva degli importi del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, per gli anni 1992 e 1993, in applicazione dell'art. 4 della legge n. 228/1984. Sono indicate tre fasce di retribuzione e le corrispondenti misure percentuali (90%, 95% e 100%) con i relativi importi lordi e netti mensili e giornalieri. Poiché ai lavoratori è già stato pagato un importo provvisorio, devono essere corrisposti i conguagli in base alla retribuzione effettivamente percepita, risultante dall'attestato del datore di lavoro svizzero allegato alla domanda; in mancanza, le SAP devono sollecitare l'invio del documento. Le modifiche informatiche per i pagamenti saranno comunicate con successivo messaggio e, sul piano contabile, va annotata l'avvenuta corresponsione del conguaglio sugli ordinativi originari.
Determinazione definitiva del trattamento speciale di disoccupazione per frontalieri italiani in Svizzera per gli anni 1992 e 1993 e pagamento dei conguagli
Trattamento speciale di disoccupazione per frontalieri italiani in Svizzera: determinazione definitiva per il 1992 e il 1993
La circolare dà attuazione alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 904 del 4 giugno 1996, con la quale, ai sensi dell'art. 4 della legge 12 giugno 1984, n. 228, sono stati determinati gli importi definitivi del trattamento speciale di disoccupazione spettante ai lavoratori frontalieri italiani in Svizzera per gli anni 1992 e 1993. La disciplina riguarda il pagamento dei conguagli dovuti rispetto agli importi provvisori già erogati.
Quadro normativo e criterio di determinazione
Il richiamo normativo è all'art. 4 della legge n. 228/1984. La circolare spiega che, decorso il primo triennio di applicazione della legge, qualora sia possibile fissare importi definitivi pari o superiori al 70% della misura massima dei trattamenti speciali di disoccupazione non agricola, il Consiglio di Amministrazione deve stabilire importi differenziati per tre fasce di retribuzione. In coerenza con tale previsione, per i frontalieri in Svizzera sono state definite tre misure percentuali: 90%, 95% e 100% dell'importo massimo del trattamento speciale di disoccupazione non agricola erogato dall'INPS.
Importi definitivi per fasce di retribuzione
La circolare riporta gli importi netti definitivi spettanti, tenendo conto delle retribuzioni percepite da ciascun lavoratore, con distinzione tra anno e fascia retributiva.
Per il 1992 vengono indicati due periodi:
- dal 1.1 al 10.7:
- sino a 45.500 franchi svizzeri: 90%, importo lordo mensile 1.009.836, netto mensile 959.950, netto giornaliero 31.998;
- da 45.501 a 53.000 franchi svizzeri: 95%, importo lordo mensile 1.065.938, netto mensile 1.013.281, netto giornaliero 33.776;
- oltre 53.000 franchi svizzeri: 100%, importo lordo mensile 1.122.040, netto mensile 1.066.611, netto giornaliero 35.554.
- dall'11.7 al 31.12:
- sino a 45.500 franchi svizzeri: 90%, importo lordo mensile 1.009.836, netto mensile 953.891, netto giornaliero 31.796;
- da 45.501 a 53.000 franchi svizzeri: 95%, importo lordo mensile 1.065.938, netto mensile 1.006.885, netto giornaliero 33.563;
- oltre 53.000 franchi svizzeri: 100%, importo lordo mensile 1.122.040, netto mensile 1.059.879, netto giornaliero 35.329.
Per il 1993:
- sino a 46.500 franchi svizzeri: 90%, importo lordo mensile 1.009.836, netto mensile 950.862, netto giornaliero 31.695;
- da 46.501 a 54.500 franchi svizzeri: 95%, importo lordo mensile 1.065.938, netto mensile 1.003.687, netto giornaliero 33.456;
- oltre 54.500 franchi svizzeri: 100%, importo lordo mensile 1.122.040, netto mensile 1.056.513, netto giornaliero 35.217.
Conguagli rispetto agli importi provvisori
La circolare precisa che ai lavoratori frontalieri interessati erano già stati corrisposti importi provvisori giornalieri pari a L. 24.888 per il 1992 e L. 24.652 per il 1993. Pertanto, in sede di liquidazione definitiva, deve essere pagato il relativo conguaglio, determinato in base alla retribuzione effettivamente percepita da ciascun lavoratore negli anni considerati.
Documentazione da utilizzare per il calcolo
Ai fini della determinazione della retribuzione di riferimento, si deve fare riferimento a quanto dichiarato dai datori di lavoro svizzeri nell'attestato che essi sono tenuti a rilasciare ai lavoratori frontalieri e che deve essere allegato alla domanda di prestazione. Se tale informazione non è stata indicata, le SAP devono invitare i lavoratori interessati a richiederla al proprio datore di lavoro e a trasmetterla alla sede competente.
Procedure informatiche e adempimenti contabili
Le modifiche procedurali necessarie per effettuare i pagamenti dei conguagli risultano in corso di predisposizione da parte della Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica e saranno comunicate con un successivo messaggio. Sul piano contabile, la circolare conferma le istruzioni già fornite con le circolari n. 481 A.G.O., n. 654 R.C.V., n. 763 Rg. del 23 luglio 1984 e n. 345/B del 18 dicembre 1984, ribadendo che l'avvenuta corresponsione del conguaglio deve essere annotata sugli originari ordinativi di pagamento.
Punti principali
Determinazione definitiva degli importi
Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 904 del 4 giugno 1996, ha fissato gli importi definitivi del trattamento speciale di disoccupazione per i frontalieri italiani in Svizzera per il 1992 e il 1993, ai sensi dell'art. 4 della legge 12 giugno 1984, n. 228. Gli importi sono stati definiti in tre fasce di retribuzione, sulla base dei salari medi annui percepiti in Svizzera, nella misura del 90%, 95% e 100% del trattamento massimo non agricolo erogato dall'INPS.
Fasce retributive e importi
Per il 1992 sono previste due sottofasi temporali (dal 1.1 al 10.7 e dall'11.7 al 31.12), con fasce di retribuzione sino a 45.500, da 45.501 a 53.000 e oltre 53.000 franchi svizzeri; per il 1993 le fasce sono sino a 46.500, da 46.501 a 54.500 e oltre 54.500 franchi svizzeri. Per ciascuna fascia la circolare riporta importo lordo mensile, importo netto mensile e importo giornaliero netto, distinguendo le misure del 90%, 95% e 100%.
Conguaglio delle somme già corrisposte
Ai lavoratori interessati era già stato pagato un importo provvisorio giornaliero pari a L. 24.888 per il 1992 e a L. 24.652 per il 1993. Di conseguenza deve essere liquidato il conguaglio spettante, calcolato sulla base della retribuzione effettivamente percepita da ciascun interessato negli anni considerati.
Documentazione retributiva e ruolo delle SAP
Per determinare la retribuzione di riferimento occorre fare affidamento sull'attestato rilasciato dal datore di lavoro svizzero e allegato alla domanda di prestazione. Se tale dato non risulta indicato, le SAP devono invitare i lavoratori a richiederlo al datore di lavoro e a trasmetterlo alla sede competente.
Aspetti procedurali e contabili
Le modifiche procedurali necessarie al pagamento dei conguagli sono dichiarate in corso di predisposizione da parte della Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica e saranno comunicate con apposito messaggio. Sul piano contabile, viene richiamata la necessità di annotare l'avvenuta corresponsione del conguaglio sugli originari ordinativi di pagamento, confermando le precedenti istruzioni delle circolari richiamate.
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