Circolare numero 135 del 27-6-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce alle Sedi un quadro aggiornato della disciplina sulla riscossione coattiva esattoriale dei contributi agricoli unificati e delle sanzioni amministrative emessi dallo SCAU e poi gestiti dall’INPS. Vengono richiamate le norme applicabili, i nuovi termini procedurali introdotti dalla legge n. 349/95, il ruolo di collaborazione delle Sedi con i Concessionari, gli adempimenti sul visto dei verbali di pignoramento, le verifiche contabili e le ulteriori ricerche utili al recupero del credito. La circolare tratta inoltre le ipotesi di procedure immobiliari, concorsuali, fallimentari, verso gli eredi, nonché i rimborsi per partite indebitamente pagate e la gestione dei ritardi nella restituzione dei verbali.
Contenzioso nella riscossione mediante ruoli: istruzioni operative per i verbali al visto, i discarichi e le procedure esecutive
Il contenzioso nella riscossione attraverso i ruoli: quadro operativo per le Sedi
La circolare fornisce un riepilogo organico della disciplina applicabile alla riscossione coattiva esattoriale dei contributi agricoli unificati e delle sanzioni amministrative già gestite dallo SCAU, ora in capo all’INPS per effetto della soppressione dell’Ente. L’obiettivo è orientare le Sedi nella gestione dei verbali sottoposti al visto, nel supporto ai Concessionari e nella tutela del credito contributivo.
Ambito normativo e finalità
La materia viene ricondotta al Titolo IV del DPR n. 43/1988, al DPR n. 602/1973, alla Normale n. 77 del 31 agosto 1995 e alle norme civilistiche e processuali richiamate nel testo. La circolare richiama inoltre le disposizioni che, negli anni, hanno inciso sulla riscossione dei crediti agricoli e delle sanzioni amministrative, chiarendo che per i ruoli emessi nel 1994 e 1995 il quadro procedurale è stato modificato soprattutto dalla legge n. 349/95.
Ruolo delle Sedi nella riscossione coattiva
La riscossione mediante ruoli non è descritta come attività esclusiva del Concessionario: le Sedi devono affiancarlo attivamente in tutte le fasi del recupero. La collaborazione ha una duplice funzione: fornire al Concessionario gli elementi necessari per attivare le esecuzioni e, al tempo stesso, controllarne l’operato nel tempo. La circolare sottolinea che un numero elevato di domande di discarico è indice di criticità, dovute o a informazioni insufficienti fornite dalla Sede oppure al mancato compimento, da parte del Concessionario, di tutte le procedure previste dalla legge.
Termini procedurali e modifiche introdotte dalla legge n. 349/95
Con la legge n. 349/95 sono stati ampliati i termini per l’esercizio delle procedure esecutive e per il discarico:
- procedura mobiliare: da 6 a 18 mesi;
- procedura immobiliare: da 10 a 22 mesi;
- presentazione della domanda di discarico: da 12 a 24 mesi.
La circolare segnala che, per i ruoli relativi alle sanzioni amministrative emessi nel novembre 1994 e nel novembre 1995, la normativa sui termini procedurali risulta ulteriormente influenzata dalle vicende di cessazione del regime transitorio e dall’unificazione degli ambiti di riscossione dei tributi.
Avviso di mora e avvio delle esecuzioni
I Concessionari, dopo la notifica delle cartelle esattoriali in coincidenza con la scadenza di rata del 10 novembre 1994, hanno inviato l’avviso di mora ex art. 46 DPR n. 602/73 ai contribuenti inadempienti, con intimazione a pagare entro cinque giorni. La circolare precisa che non è previsto un termine generale per l’invio dell’avviso di mora, salvo quello connesso alla documentazione delle quote ai fini del discarico per inesigibilità. Il dies a quo per la ripresa degli atti esecutivi decorre da aprile 1996, in corrispondenza della ripresa delle procedure esecutive sospese.
Verbali al visto: presupposti, contenuto e termini
I verbali di pignoramento negativo, insufficiente o di irreperibilità devono essere sottoposti al visto dell’Ente impositore. La disciplina applicata è la seguente:
- verbali di nullatenenza: obbligo di visto se il credito supera lire 500.000;
- verbali di irreperibilità: visto necessario anche sotto la soglia di lire 500.000;
- termine per l’invio del verbale al visto: 90 giorni dalla compilazione;
- termine per la Sede per apporre il visto: 90 giorni dalla ricezione.
La circolare evidenzia che il visto ha natura sostanziale ai fini del discarico: se la Sede non lo appone nel termine, il Concessionario può perdere il diritto al discarico. È anche richiamata la soppressione del visto del Sindaco, sostituito dal certificato anagrafico da allegare al verbale.
Regolarità formale degli atti
I verbali sono redatti su moduli a stampa, autenticati dalla firma dell’ufficiale esattoriale e fanno piena prova fino a querela di falso per le attestazioni in essi contenute. Non devono presentare cancellature, abrasioni, sovrapposizioni di scrittura o spazi bianchi. La trasmissione può avvenire anche con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la data rilevante è quella di consegna della raccomandata all’ufficio postale. Gli atti esecutivi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata.
Adempimenti operativi delle Sedi
Le Sedi devono istituire un registro cronologico per la ricezione dei verbali, annotando protocollo, dati identificativi della ditta, tipo di tributo, numero del verbale e nominativo del Concessionario. Prima di ogni ulteriore attività deve essere verificata con attenzione la posizione contabile della ditta, mediante:
- controllo degli estratti conto trasmessi a gennaio 1995 dall’ex SCAU;
- esame delle eccezioni sollevate dalla ditta;
- verifica delle notifiche rilevanti ai fini prescrizionali;
- controllo dei discarichi amministrativi non trasmessi;
- controllo sugli ACC 3 VAR.
Dall’istruttoria può derivare conferma del carico, sgravio parziale oppure sgravio totale, con i conseguenti provvedimenti da comunicare anche al Concessionario.
Controlli su condoni, sospensioni e regolarizzazioni
La circolare richiama le sospensioni già concesse in relazione alle domande di condono rateizzato presentate ai sensi della legge n. 724/94, del D.L. n. 40/96 e del D.L. n. 295/96. Le Sedi devono verificare la regolarità della domanda, il diritto all’agevolazione, il rispetto delle scadenze rateali e il periodo di buona condotta. Se il diritto alla sospensione viene meno, occorre comunicare immediatamente la ripresa delle azioni esecutive e ricalcolare il carico iscritto a ruolo e le sanzioni civili.
Per le domande di regolarizzazione contributiva presso gli sportelli unificati, il D.L. n. 295/96 ha spostato il termine dal 31 maggio al 30 giugno 1996. La circolare precisa che anche i contribuenti del settore agricolo possono essere ammessi a tale regolarizzazione con le stesse modalità previste per gli altri settori.
Indicazioni da annotare nel visto e uso delle banche dati
Nel verbale la Sede deve annotare tutti gli elementi utili per eventuali procedure ulteriori. Le informazioni da segnalare devono essere concrete e specifiche, non generiche, e riguardare in particolare:
- domicilio effettivo del contribuente, se diverso da quello di ruolo;
- possesso di beni mobili e immobili e loro ubicazione;
- dati catastali;
- sede aziendale;
- dati agronomici risultanti dal mod. AGR I o dal mod. DA, se la ditta è ancora attiva.
Se la ditta non risulta più negli archivi dell’ex SCAU perché cessata, la circolare impone di svolgere ricerche negli archivi INPS per recuperare dati attendibili da trasmettere al Concessionario.
Pignoramento di fitti, pigioni e frutti pendenti
Il Concessionario deve procedere anche al pignoramento di fitti, pigioni e frutti pendenti. Nel settore agricolo la Sede deve richiedere tale procedura quando rappresenti una concreta possibilità di recupero del credito, fornendo le informazioni disponibili sulle colture in atto o sull’allevamento di bestiame. La circolare richiama i limiti temporali del pignoramento dei frutti non ancora raccolti e sottolinea che la procedura varia a seconda del bene oggetto di esecuzione, con esempi relativi ad animali, grano, bachi da seta e colture in serra.
Progetto SICI e convenzione con Unioncamere-Cerved
Per rafforzare il recupero crediti, la circolare valorizza il progetto SICI, già illustrato da precedente circolare, che consente di integrare dati provenienti da archivi interni e da amministrazioni esterne. Tra le fonti citate figurano Ministero delle Finanze, INAIL, Camere di Commercio, ENEL, Comuni, UMA, PRA e AIMA. Le interrogazioni possono avvenire per codice fiscale, partita IVA o dati anagrafici, anche parziali, con ricerche per sinonimia e assonanza fonetica.
È richiamata anche la convenzione INPS-Unioncamere-Cerved, grazie alla quale è possibile acquisire informazioni su:
- anagrafe nazionale aziende;
- ditte operanti con l’estero;
- bilanci;
- protesti;
- informazioni statistiche economico-territoriali.
Tali dati sono considerati utili sia per il visto sui verbali sia per la gestione delle domande di discarico.
Ulteriori procedure: immobili, concorsuali, fallimento ed eredi
La circolare prevede che il Concessionario debba esperire le procedure esecutive non solo sulla base degli elementi annotati nel verbale, ma anche sulla base di eventuali nuove informazioni acquisite dopo la domanda di discarico. Se non risultano agli atti elementi sulla possidenza immobiliare, la Sede può rivolgersi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, che ha valore probatorio in ordine alla titolarità dei diritti reali, a differenza del catasto, che ha funzione descrittiva.
Se il contribuente è stato dichiarato fallito o è stato assoggettato a una procedura concorsuale dopo l’emissione del ruolo, la circostanza va annotata perché il Concessionario deve insinuare il credito nella procedura. La circolare richiama il principio dell’autonomia della procedura esattoriale rispetto a quella fallimentare e ribadisce che il Concessionario deve comunque insinuare il credito, pena la possibile perdita del diritto al discarico.
In caso di morte del contribuente, l’azione deve essere diretta contro gli eredi, ciascuno dei quali risponde in solido per le obbligazioni sorte prima del decesso. In ipotesi di eredità giacente, il recupero va espletato nei confronti del curatore dell’eredità; se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario, i crediti devono essere notificati al notaio incaricato.
Rimborsi per partite indebitamente pagate
Per le partite indebitamente pagate dalle ditte, ad esempio quando il pagamento è avvenuto prima del successivo provvedimento di discarico o in presenza di domanda di regolarizzazione, la circolare richiama l’art. 42 del DPR n. 602/73. I rimborsi saranno effettuati dalle Sedi mediante elenchi di sgravio trasmessi ai Concessionari secondo le modalità dell’art. 33 del DPR n. 43/88, una volta disponibile il programma di gestione informatizzata dei ruoli esattoriali.
Ritardata restituzione del verbale al visto
Il termine previsto per l’apposizione del visto da parte dell’Ente impositore è qualificato come ordinatorio e non perentorio. Se la Sede non provvede tempestivamente, il Concessionario può comunque presentare domanda di discarico, fermo restando il potere di chiedere ulteriori procedure esecutive. La circolare raccomanda quindi di evadere con sollecitudine le richieste di visto per evitare domande di discarico premature o intempestive.
Conclusione operativa
La circolare si chiude con un forte invito alle Sedi a utilizzare in modo pieno gli strumenti informativi e operativi disponibili, così da fornire al Concessionario dati affidabili e completi. L’obiettivo complessivo è ridurre le domande di discarico per irreperibilità o nullatenenza, accrescere gli introiti contributivi, contenere il contenzioso e limitare le spese a carico dell’Istituto.
Punti principali
Quadro generale e finalità della circolare
La circolare nasce dall’esigenza di riepilogare la disciplina vigente sul contenzioso nella riscossione mediante ruoli, a fronte dei ruoli coattivi emessi nel 1994 per il recupero di contributi agricoli unificati relativi agli anni 1988 e precedenti. Dopo la soppressione dello SCAU, i rapporti sono passati all’INPS, che deve fornire alle Sedi istruzioni operative per il controllo delle procedure esecutive svolte dai Concessionari e per la gestione delle domande di discarico e dei connessi adempimenti amministrativi.
Normativa di riferimento e termini procedurali
La materia è ricondotta al Titolo IV del DPR n. 43/1988, al DPR n. 602/1973, alla Normale n. 77 del 31 agosto 1995 e alle norme del codice civile e di procedura civile richiamate. La legge n. 349/95 ha modificato i termini procedurali previsti dagli articoli 75 e 77 del DPR n. 43/88, elevando la procedura mobiliare da 6 a 18 mesi, la procedura immobiliare da 10 a 22 mesi e il termine per la domanda di discarico da 12 a 24 mesi. La circolare precisa inoltre che alcune sospensioni degli atti esecutivi hanno inciso solo sui crediti per contribuzione agricola e non sulle sanzioni amministrative.
Ruolo delle Sedi nella riscossione coattiva
La riscossione coattiva non è considerata un’attività esclusiva del Concessionario, ma un adempimento rilevante anche per le Sedi, chiamate ad affiancare l’esattoria nel recupero dei crediti. La collaborazione con il Concessionario serve sia a fornire gli elementi necessari per l’attivazione delle procedure esecutive sia a controllarne nel tempo l’operato. Un alto numero di domande di discarico è indicato come segnale di disfunzione, dovuta a insufficienza informativa della Sede o a omissioni del Concessionario nell’espletamento delle procedure di legge.
Visto sui verbali di pignoramento: presupposti, termini e valore
I verbali di pignoramento negativo o insufficiente, nonché quelli di irreperibilità, devono essere sottoposti al visto dell’Ente impositore. Per i verbali di nullatenenza il visto è richiesto quando il credito supera lire 500.000; per i verbali di irreperibilità il visto è necessario anche sotto tale soglia. Il termine per la presentazione del verbale al visto è stato esteso da 60 a 90 giorni dalla compilazione, mentre la Sede deve apporre il visto entro 90 giorni dalla ricezione. Il visto ha carattere sostanziale ai fini del discarico e la sua omissione o tardività può comportare la perdita del diritto al discarico per il Concessionario.
Documentazione, regolarità degli atti e modalità di trasmissione
I verbali sono redatti su moduli a stampa, autenticati dalla firma dell’ufficiale esattoriale e fanno fede fino a querela di falso. Non devono presentare cancellature, abrasioni, sovrapposizioni di scrittura o spazi bianchi. La trasmissione può avvenire anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso la presentazione si considera avvenuta alla consegna della raccomandata all’ufficio postale. Gli atti esecutivi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata. Alla circolare è allegato un manuale operativo, la cui prima parte riguarda i "verbali al visto".
Adempimenti delle Sedi: protocollo, verifica contabile e restituzione degli atti
Le Sedi devono istituire un registro cronologico per annotare i verbali in arrivo, con protocollo, dati identificativi della ditta, tipo di tributo, numero del verbale e nominativo del Concessionario. Prima di ogni ulteriore attività va verificata con cura la posizione contabile della ditta, tramite estratti conto, eventuali eccezioni già sollevate, notifiche rilevanti ai fini prescrizionali, discarichi amministrativi non trasmessi e controlli sugli ACC 3 VAR. A seconda degli esiti, la Sede può confermare il carico, riconoscere uno sgravio parziale o un sgravio totale, procedendo al relativo discarico e alla contestuale comunicazione al Concessionario.
Controlli su condoni, regolarizzazioni e sospensioni
La circolare richiama le sospensioni disposte a seguito di domande di condono rateizzato ai sensi della legge n. 724/94, del D.L. n. 40/96 e del D.L. n. 295/96. Le Sedi devono verificare la regolarità della domanda, il diritto all’agevolazione, il rispetto delle rate e il periodo di buona condotta; se il diritto viene meno, devono comunicare l’immediata ripresa delle azioni esecutive, ricalcolando carico e sanzioni civili. Per le domande di regolarizzazione presentate agli sportelli unificati, il termine è stato spostato dal 31 maggio al 30 giugno 1996.
Informazioni da inserire nel visto e ricerche utili al recupero
Nell’apporre il visto, la Sede deve annotare tutti gli elementi utili per ulteriori procedure, indicando dati concreti sul domicilio del contribuente, sull’eventuale possesso di beni mobili e immobili, sulla loro ubicazione e sui dati catastali. In materia agricola vanno segnalati la sede aziendale, i dati agronomici risultanti dal mod. AGR I o dal mod. DA e, se la ditta è cessata, occorre svolgere ricerche negli archivi INPS per recuperare informazioni attendibili. Il riferimento è quello di fornire al Concessionario ogni dato utile a evitare discarichi per irreperibilità o nullatenenza non adeguatamente supportati.
Pignoramento di fitti, pigioni e frutti pendenti
Il Concessionario deve esperire anche l’esecuzione su fitti, pigioni e frutti pendenti. Per il settore agricolo la Sede può sollecitare tale procedura quando essa rappresenti un’ulteriore possibilità di recupero del credito, comunicando il tipo di colture praticate o l’eventuale allevamento. La circolare richiama i limiti temporali del pignoramento dei frutti non ancora raccolti e precisa che il pignoramento varia a seconda del bene colpito, come animali, grano, bachi da seta o colture in serra.
Progetto SICI e convenzione INPS-Unioncamere-Cerved
Il progetto SICI consente di integrare informazioni provenienti da archivi interni e da amministrazioni esterne, tra cui Ministero delle Finanze, INAIL, Camere di Commercio, ENEL, Comuni, UMA, PRA e AIMA. Sono richiamate le modalità di ricerca per codice fiscale, partita IVA e dati anagrafici, anche parziali, con interrogazioni per sinonimia e assonanza fonetica. La convenzione INPS-Unioncamere-Cerved consente di acquisire dati su anagrafe aziende, ditte operanti con l’estero, bilanci, protesti e informazioni economico-territoriali, utili ad arricchire il visto e a contrastare le domande di discarico infondate.
Ulteriori procedure: immobili, procedure concorsuali, fallimento ed eredi
La Sede può richiedere ricerche alla Conservatoria dei Registri Immobiliari per accertare la possidenza immobiliare, distinguendo tale fonte dal catasto. Se il contribuente è coinvolto in procedure concorsuali o fallimentari dopo l’emissione del ruolo, la circostanza va annotata nel verbale, perché il Concessionario deve insinuare il credito nella procedura. In caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, la procedura esattoriale resta autonoma e può proseguire; il credito va comunque insinuato per evitare la perdita del discarico. In caso di morte del contribuente, l’azione va diretta contro gli eredi o, se del caso, contro il curatore dell’eredità giacente o il notaio incaricato per l’accettazione con beneficio d’inventario.
Rimborsi per partite indebitamente pagate e ritardo nella restituzione del verbale
Per le ditte che hanno pagato indebitamente la cartella esattoriale, la circolare prevede che i rimborsi tramite elenchi di sgravio ex art. 42 DPR n. 602/73 saranno effettuati direttamente dalle Sedi non appena disponibile l’apposito programma informatizzato. Quanto al ritardo nella restituzione del verbale al visto, il termine di cui all’art. 79 del DPR n. 43/88 è qualificato come ordinatorio e non perentorio: se la Sede lo supera, il Concessionario può comunque presentare la domanda di discarico, ferma restando la possibilità di richiedere ulteriori procedure esecutive ai sensi dell’art. 80.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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