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Circolare

Circolare numero 133 del 26-6-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce le aliquote contributive dovute per il 1996 dagli operai agricoli e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, aggiornandole in base alla legge n. 335/1995 e al D.M. 21 febbraio 1996. Vengono disciplinate le misure per IVS, malattia, maternità, TBC, ex ENAOLI, Fondo di garanzia TFR e INAIL, oltre alle riduzioni per zone montane, svantaggiate e territori del Mezzogiorno. Sono inoltre richiamate le decorrenze delle variazioni e le principali tabelle riepilogative delle aliquote per il 1996.

Contributi obbligatori per il 1996 in agricoltura

Contributi obbligatori dovuti per il 1996 in agricoltura

La circolare disciplina, per l'anno 1996, le aliquote contributive dovute nel settore agricolo sia per gli operai agricoli sia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Il provvedimento recepisce gli effetti della legge n. 335/1995 e del D.M. 21 febbraio 1996, con particolare riferimento alla rideterminazione del contributo IVS e alla conseguente rimodulazione delle aliquote per le prestazioni temporanee.

Operai agricoli: contributo IVS

Per gli operai agricoli, il contributo IVS viene fissato in misura diversa a seconda della tipologia di datore di lavoro:

  • 22,76% per gli operai dipendenti da imprese agricole in genere, con 6,04% a carico del lavoratore;
  • 21,78% per gli operai dipendenti da cooperative agricole e da aziende coltivatrici dirette e mezzadrili assuntrici di manodopera, sempre con 6,04% a carico del lavoratore.

La circolare ricostruisce il meccanismo normativo che porta a tali valori: l'aliquota del Fondo pensioni lavoratori dipendenti viene elevata al 32% dal 1° gennaio 1996; contestualmente si riducono le aliquote della gestione prestazioni temporanee, con trasferimento al F.P.L.D. delle riduzioni relative a TBC, maternità e assegni familiari. Per effetto di tale ricalcolo, l'incremento complessivo è pari allo 0,04% per le imprese agricole in genere e all'1,02% per cooperative agricole e aziende CD/CM assuntrici di manodopera, ma la decorrenza degli aumenti residui a carico del datore di lavoro viene differita dal D.L. n. 295/1996 con applicazione graduale di 0,50 punti ogni due anni dal gennaio 1997.

La circolare richiama inoltre l'aliquota aggiuntiva dell'1% prevista dall'art. 3-ter della legge n. 438/1992 per i regimi pensionistici con contribuzione a carico del lavoratore inferiore al 10%, da applicarsi sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile pari a L. 60.687.000 per il 1996. Per gli operai a tempo indeterminato viene indicato anche il minimale giornaliero di retribuzione imponibile, pari a L. 55.780.

Altre contribuzioni per gli operai agricoli

Per il personale operaio agricolo sono confermati o rimodulati i seguenti contributi:

  • contributo TBC ridotto a 0,01% dal gennaio 1996;
  • contributo ex ENAOLI anch'esso ridotto a 0,01%, con esonero per le aziende agricole non operanti nei territori del Mezzogiorno;
  • contributo al Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto confermato allo 0,20%;
  • contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale fissato al 10,60%, di cui 9,60% a carico del datore di lavoro e 1% a carico dei lavoratori fino a L. 40 milioni annui;
  • per i datori di lavoro agricolo non operanti nel Mezzogiorno, il contributo SSN è ridotto di 5,50 punti percentuali e scende al 4,10%;
  • contributo per le prestazioni economiche di malattia confermato allo 0,683%;
  • contributo per le indennità economiche di maternità ridotto dallo 0,80% allo 0,23%;
  • contributo INAIL confermato nella misura del 9%.

La circolare precisa anche che il contributo di solidarietà ex art. 31, comma 14, della legge n. 41/1986 continua a gravare sulla quota di retribuzione imponibile eccedente L. 40 milioni e fino a L. 150 milioni annui, con aliquota del 4,60% ripartita tra datore di lavoro e lavoratore.

Agevolazioni per zone montane, zone svantaggiate e Mezzogiorno

Vengono illustrate le riduzioni contributive applicabili alle imprese agricole con terreni in comuni montani o in zone svantaggiate e ai datori di lavoro agricolo del Mezzogiorno. La circolare ricostruisce la disciplina agevolativa e conferma, per il periodo di riferimento richiamato, le seguenti misure:

  • aziende montane: contributi al 20% dal 1° luglio 1995 al 30 settembre 1995, al 25% dal 1° ottobre 1995 al 30 settembre 1996 e al 30% dal 1° ottobre 1996;
  • aziende in zone svantaggiate del Centro-Nord e del Mezzogiorno: contributi al 30% dal 1° luglio 1995 al 30 settembre 1995, al 40% dal 1° ottobre 1995 al 30 settembre 1996 e al 60% dal 1° ottobre 1996.

Per i datori di lavoro agricolo del Mezzogiorno viene inoltre confermata la riduzione di tutti i contributi previdenziali e assistenziali, con ripristino delle misure del 40% per il periodo 1° ottobre 1994 / 30 settembre 1995, del 30% per il periodo 1° ottobre 1995 / 30 settembre 1996 e del 20% dal 1° ottobre 1996.

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: contributo IVS

Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli a titolo principale, il calcolo del contributo IVS continua a basarsi sulle quattro fasce di reddito della tabella D allegata alla legge n. 233/1990. Per il 1996 le aliquote restano immutate rispetto al 1995:

  • 15% per la generalità delle imprese, ridotto al 12,50% per i soggetti con età inferiore ai 21 anni;
  • 12% per le imprese ubicate in territori montani o zone svantaggiate, ridotto al 7,50% per i giovani under 21.

Considerando il contributo aggiuntivo del 2% previsto dalla legge n. 233/1990, le aliquote complessive risultano pari a 17%, 14,50%, 14% e 9,50%, secondo i casi. Inoltre, il contributo addizionale previsto dalla legge n. 160/1975 è determinato in L. 870 a giornata per il 1996.

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: malattia, maternità, TBC, ex ENAOLI e INAIL

Per i CD, mezzadri e coloni la circolare conferma le seguenti misure per il 1996:

  • contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 6,6% per la fascia di reddito fino a L. 40 milioni annui per la generalità dei soggetti e al 3,30% per aziende in territori montani o zone svantaggiate;
  • per i redditi oltre L. 40 milioni e fino a L. 150 milioni annui, contributo di solidarietà al 4,60%;
  • contributo di maternità annuo di L. 18.000 per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale;
  • contributo TBC invariato, con quota base di L. 0,65 a giornata e quota integrativa di L. 30 a giornata;
  • contributo ex ENAOLI pari a L. 78 annue, corrispondenti a L. 0,50 a giornata, per ogni unità attiva;
  • contributo INAIL pari a L. 500.000 annue, ridotto a L. 295.000 per le aziende situate nei territori montani o nelle zone agricole svantaggiate.

Per il contributo SSN dei CD/CM la circolare richiama anche le modalità di riscossione da parte dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 413/1991.

Tabelle riepilogative e struttura delle aliquote

La circolare richiama infine le tabelle allegate contenenti le aliquote contributive per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato e i riepiloghi complessivi delle aliquote in vigore dal 1° gennaio 1996 e dal 1° ottobre 1996. Tali tabelle distinguono tra contribuzione ordinaria e contribuzione agevolata per Centro-Nord, territori ex Cassa Mezzogiorno, zone montane e zone svantaggiate, evidenziando la quota a carico dell'azienda e quella a carico del lavoratore.

Punti principali

Operai agricoli: contributo IVS e relativi adeguamenti

Per gli operai agricoli l'aliquota IVS 1996 viene rideterminata tenendo conto dell'aumento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti al 32% e della riduzione delle aliquote per le prestazioni temporanee. La misura è fissata al 22,76% per gli operai dipendenti da imprese agricole in genere e al 21,78% per gli operai dipendenti da cooperative agricole e aziende coltivatrici dirette/mezzadrili assuntrici di manodopera, con quota a carico del lavoratore pari al 6,04%. Si applica inoltre l'1% aggiuntivo sulla retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile di L. 60.687.000.

Operai agricoli: altre contribuzioni obbligatorie

Restano fissate o vengono rideterminate le principali contribuzioni accessorie: TBC ed ex ENAOLI sono ridotte rispettivamente a 0,01% con esonero per le aziende agricole non operanti nel Mezzogiorno; il Fondo di garanzia TFR resta allo 0,20%; la contribuzione per il SSN è al 10,60% con 9,60% a carico datore e 1% a carico lavoratore, ridotta al 4,10% per i datori non operanti nel Mezzogiorno; la maternità scende allo 0,23%; la malattia economica resta allo 0,683%; l'INAIL resta al 9%. Sono inoltre richiamate le regole sul contributo di solidarietà e sulle basi imponibili minime e massime.

Agevolazioni per zone montane, svantaggiate e Mezzogiorno

La circolare riepiloga il regime agevolativo per le imprese agricole con terreni in comuni montani o zone svantaggiate, con applicazione progressiva delle riduzioni dal 1° luglio 1995, dal 1° ottobre 1995 e dal 1° ottobre 1996. Vengono confermate anche le riduzioni specifiche per i datori di lavoro agricolo del Mezzogiorno, con progressione della riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali dal 40% al 30% e poi al 20% dal 1° ottobre 1996, precisando il venir meno del precedente differimento normativo.

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: contribuzione IVS

Per CD, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli a titolo principale le aliquote 1996 restano immutate rispetto al 1995: 15% per la generalità delle imprese, ridotta al 12,50% per gli under 21, e 12% per le imprese in territori montani o zone svantaggiate, ridotta al 7,50% per i giovani under 21. Considerando il contributo aggiuntivo del 2%, le aliquote complessive diventano 17%, 14,50%, 14% e 9,50%. Il contributo addizionale ex legge n. 160/1975 è pari a L. 870 al giorno.

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: malattia, maternità, TBC, ex ENAOLI e INAIL

Per i CD/CM il contributo SSN è pari al 6,6% sulla fascia fino a L. 40 milioni annui per la generalità e al 3,30% per aziende montane o svantaggiate; per i redditi oltre L. 40 milioni e fino a L. 150 milioni si applica il contributo di solidarietà al 4,60%. Il contributo maternità resta di L. 18.000 annue per unità attiva, il TBC resta invariato con quota base di L. 0,65 a giornata e integrativa di L. 30 a giornata, il contributo ex ENAOLI è fissato in L. 78 annue per unità attiva e l'INAIL è dovuto in misura capitaria annua di L. 500.000, ridotta a L. 295.000 per aziende montane e zone agricole svantaggiate.

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