Circolare numero 131 del 26-6-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come va determinato il requisito reddituale per l’imprenditore agricolo a titolo principale: almeno i 2/3 del reddito globale da lavoro devono derivare dall’attività agricola. Viene specificato che, ai fini della verifica, il reddito da pensione rientra nel reddito di lavoro perché equiparato al reddito di lavoro dipendente dall’art. 46, comma 2, del DPR 917/1986. Il reddito agricolo da considerare è invece il solo reddito agrario, quale componente imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione della produzione.
Precisazioni sui requisiti di reddito dell'imprenditore agricolo a titolo principale (IATP) e computo della pensione
Precisazioni sui requisiti di reddito dell’imprenditore agricolo a titolo principale
La circolare interviene per chiarire il criterio di verifica del requisito reddituale dell’imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), con particolare riguardo al trattamento del reddito da pensione. L’obiettivo è precisare quali componenti debbano essere incluse nel reddito globale da lavoro e quale quota debba provenire dall’attività agricola.
Requisito dei 2/3 del reddito globale da lavoro
La circolare ricorda che è considerato imprenditore agricolo a titolo principale chi ottiene dall’attività agricola almeno i due terzi del reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale. Il riferimento normativo richiamato è l’art. 33 della legge 153/1975, che definisce il reddito di lavoro in senso ampio, come qualunque provento derivante da attività autonoma o subordinata, svolta nel settore pubblico o privato.
Redditi da considerare nel calcolo
Ai fini della determinazione del reddito globale da lavoro, occorre fare riferimento ai redditi classificati come tali dagli artt. 46, 47 e 49 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, che individuano i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo. La circolare precisa che il reddito da pensione rientra nel perimetro del reddito di lavoro, poiché l’art. 46, comma 2, del DPR 917/1986 stabilisce che le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati costituiscono redditi di lavoro dipendente. Ne consegue che, per le gestioni dei lavoratori autonomi, il reddito da pensione deve essere considerato ai fini del calcolo del requisito IATP come reddito da lavoro dipendente.
Reddito agricolo da assumere a base del confronto
Per la parte relativa all’attività agricola, la circolare precisa che il reddito rilevante è il solo reddito agrario. Questo reddito viene identificato come la componente imputabile al capitale di esercizio e al lavoro di organizzazione della produzione, e rappresenta quindi la base da confrontare con il reddito globale da lavoro per verificare il superamento della soglia dei due terzi.
Punti principali
Requisito del reddito per l'IATP
Si ribadisce che possiede i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale chi ricava dall’attività agricola almeno i 2/3 del reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.
Nozione di reddito di lavoro
Ai sensi dell’art. 33 della legge 153/1975, per reddito di lavoro si intende qualunque provento derivante da attività autonoma o subordinata, pubblica o privata. I redditi da considerare sono quelli classificati come redditi di lavoro dagli artt. 46, 47 e 49 del DPR 917/1986.
Inclusione del reddito da pensione
Il reddito da pensione, per effetto dell’art. 46, comma 2, del DPR 917/1986, costituisce reddito di lavoro dipendente. Pertanto, nelle gestioni dei lavoratori autonomi, la pensione è equiparata, ai fini in esame, al reddito di lavoro dipendente e concorre nel calcolo del reddito globale da lavoro.
Determinazione del reddito agricolo
Il reddito derivante dall’esercizio dell’attività agricola deve essere individuato nel solo reddito agrario, considerato come fonte imputabile al capitale di esercizio e al lavoro di organizzazione della produzione.
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