Cassazione Penale, Ordinanza n. 26545/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in forma lieve. Nel giudizio di merito era stata dedotta, con l'appello, la nullità della sentenza di primo grado per il rigetto dell'istanza di rinvio formulata dal difensore per legittimo impedimento, fondato sulla concomitanza con un altro impegno professionale in un processo con detenuti. In cassazione si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 420-ter, comma 5, c.p.p. e al Codice deontologico forense, sostenendo che il rinvio avrebbe dovuto essere concesso. La Corte ha però ritenuto che il ricorso non si confrontasse con la motivazione della decisione di appello, la quale aveva escluso la fondatezza dell'impedimento per più ragioni: mancata indicazione dell'impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. in entrambi i procedimenti, natura non decisiva dell'altro impegno processuale, e presenza in udienza di un sostituto processuale del difensore di fiducia, che aveva regolarmente assistito l'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo al legittimo impedimento del difensore, osservando che la Corte di appello aveva dato motivazione logica e giuridicamente corretta nel negare la nullità derivante dal mancato rinvio. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
indica il titolo di reato per cui la condanna di merito era stata confermata; la Corte non affronta il merito del fatto-reato, ma solo la questione processuale del legittimo impedimento.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
norma richiamata per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione nel ricorso per cassazione.
art. 420-ter, comma 5, c.p.p.
disciplina il legittimo impedimento del difensore; la Corte ribadisce che il rinvio è ammissibile solo se l'istanza è tempestiva, specifica e non dilatoria, con indicazione dell'impossibilità di avvalersi di sostituto.
Codice deontologico forense
richiamato dalla difesa a sostegno dell'istanza di rinvio; la Corte non ne ricava un autonomo fondamento decisivo rispetto ai requisiti processuali dell'impedimento.
art. 102 c.p.p.
consente la nomina del sostituto processuale del difensore; la mancata dimostrazione dell'impossibilità di avvalersene è stata ritenuta ostativa al rinvio.
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- L'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, dovuta a concomitante impegno professionale, è ammissibile solo se tempestiva e supportata da specifiche allegazioni: essenzialità della presenza del difensore nel diverso procedimento, assenza di altro codifensore e impossibilità di ricorrere a un sostituto processuale.
- Il giudice deve valutare la serietà e non dilatorietà dell'istanza, tenendo conto dell'urgenza dei procedimenti concomitanti e dell'obbligo di diligenza professionale del difensore, che impone di privilegiare la posizione processuale più esposta a pregiudizio.
- Se nel procedimento è effettivamente presente un sostituto processuale nominato ex art. 102 c.p.p., la doglianza relativa al mancato rinvio per legittimo impedimento del difensore tende a essere infondata, poiché viene meno il presupposto dell'indispensabilità personale della difesa tecnica.
- In sede di legittimità, il ricorso che non si confronti in modo puntuale con le rationes decidendi della sentenza impugnata è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
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