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Sentenza

Sentenza n. 3413/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento comunicato con Racc. ricevuta in data 21.10.2024 del Comune di Tarquinia, con il quale è stato comunicato alla Sig.ra Taresco che “il Comune di Tarquinia ai sensi dell’art. 146, comma 7 del D.lgs 42/2004 ha trasmesso la documentazione presentata e la relazione istruttoria alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo in data 10.09.2021, dando all’interessato comunicazione dell’avvio del procedimento in data 10.09.2021 (…) la Soprintendenza Archeologica e Belle Arti ha comunicato l’improcedibilità per mancanza dei presupposti di legge (…) in data 4.11.2021 con nota prot. 39510 sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis della Legge 241 del 1990 (…) in data 21.02.2021 il richiedente ha presentato le proprie osservazioni (…) questa Amministrazione ha provveduto ad emettere il provvedimento finale per le opere in oggetto con determinazione dirigenziale n. 1109 del 21.08.2024 pubblicata nella sezione albo pretorio sul sito istituzionale del Comune (…) la presente costituisce comunicazione all’intestatario del rilascio del succitato provvedimento” (all.1). b) del provvedimento oggetto della comunicazione sopra riportata, costituito dalla determinazione dirigenziale n. 1109 del 21.08.2024, di “parere non favorevole” a norma dell’articolo 32 della Legge 47/1985 e secondo la procedura ai sensi dell’art. 146 del D. lgs 42/2004 “riguardo la compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente realizzate relative alla domanda di condono n. 572/2004, consistenti in realizzazione abitazione e magazzino su immobile in località Madrione delle Saline del Comune di Tarquinia distinto in Catasto al F. 103, p.lla 310” (all.2); Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TARESCO MARIA ANTONIA il 21 marzo 2025: del provvedimento (ALL.1) comunicato con Racc. ricevuta in data 31.01.2025 del Comune di Tarquinia con il quale è stato comunicato alla Sig.ra Taresco il rigetto della domanda di condono edilizio protocollo 29816 fascicolo 572 presentata in data 10.12.2004;

Giustizia amministrativa202413878

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere comunale non favorevole di compatibilità paesaggistica relativo a opere oggetto di domanda di condono edilizio e conseguente diniego di condono

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il parere non favorevole di compatibilità paesaggistica, adottato ai sensi dell’art. 32 della l. n. 47/1985, e il successivo diniego della domanda di condono relativa alla realizzazione abusiva di un’abitazione e di un magazzino in area agricola soggetta a vincolo paesaggistico preesistente. Ha dedotto la violazione dell’art. 32 della l. n. 47/1985, sostenendo che il parere fosse stato adottato senza previa convocazione della conferenza di servizi, che fossero decorsi i termini previsti dagli artt. 146 d.lgs. n. 42/2004 e 17-bis l. n. 241/1990 e che le opere fossero compatibili con gli strumenti paesaggistici. Ha inoltre denunciato la nullità o illegittimità per difetto di motivazione, contraddittorietà, sviamento ed eccesso di potere, lamentando la mancata considerazione degli importi versati per il condono, del lungo tempo trascorso, della situazione di fatto consolidata e del legittimo affidamento. Infine, ha dedotto la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa. Le medesime censure sono state riproposte con motivi aggiunti contro il diniego di condono.

La decisione

Il TAR ha rigettato sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha ritenuto inconferente il richiamo all’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, poiché tale disposizione disciplina l’ordinaria autorizzazione paesaggistica preventiva, mentre nella fattispecie veniva in rilievo il parere di compatibilità paesaggistica relativo a opere abusive oggetto di condono e quindi a una sanatoria postuma. Il giudice ha considerato decisivo che le opere, consistenti nella realizzazione di un’abitazione e di un magazzino con incremento di volume e superficie, fossero riconducibili alla tipologia di abuso n. 1 dell’Allegato 1 al d.l. n. 269/2003, realizzate in area già gravata da vincolo paesaggistico. Si trattava quindi di abusi maggiori o sostanziali, non sanabili secondo la disciplina più restrittiva del terzo condono prevista dall’art. 32, commi 26 e 27, del d.l. n. 269/2003 e dalla l.r. Lazio n. 12/2004. La motivazione del parere è stata ritenuta sufficiente, avendo richiamato la preclusione normativa alla sanatoria e la nota della Soprintendenza che aveva dichiarato l’improcedibilità per mancanza dei presupposti di legge. Il parere sfavorevole e il diniego di condono sono stati qualificati come atti vincolati, riferiti a opere radicalmente non condonabili. Per tale ragione non era necessaria la convocazione della conferenza di servizi e non potevano incidere sull’esito i principi di buon andamento, imparzialità e tutela dell’affidamento. Il privato non può inoltre vantare un legittimo affidamento alla conservazione di un’opera abusiva in ragione del solo decorso del tempo. Nulla è stato disposto sulle spese, non essendosi costituito il Comune.

Norme richiamate

  • art. 32 l. 47/1985

    Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativi edilizio in sanatoria

    La disposizione disciplina il parere di compatibilità paesaggistica nell’ambito della sanatoria di opere abusive; nel caso concreto, la radicale non condonabilità delle opere escludeva la necessità di ulteriori adempimenti procedurali.

  • art. 32, commi 26 e 27, d.l. 269/2003

    le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria

    La disciplina del terzo condono esclude la sanabilità degli abusi maggiori o sostanziali realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico preesistente, quando non riconducibili alle tipologie minori ammesse dalla legge.

  • art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio 12/2004

    Nel quadro del terzo condono regionale, in area vincolata sono sanabili esclusivamente le opere riconducibili a restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    La disposizione riguarda l’ordinaria autorizzazione paesaggistica preventiva e non il parere di compatibilità paesaggistica richiesto per una sanatoria postuma; pertanto non trovava applicazione nella fattispecie.

  • art. 17-bis l. 241/1990

    I termini previsti per il procedimento ordinario non erano applicabili al procedimento di compatibilità paesaggistica relativo al condono oggetto di causa.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Il difetto di motivazione dedotto dalla ricorrente non determinava la nullità degli atti, la cui motivazione è stata ritenuta sufficiente e coerente con la natura vincolata del potere esercitato.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e imparzialità non consentono di superare una preclusione normativa alla sanatoria di opere abusivamente realizzate e non condonabili.

Massime di principio

  • Il richiamo all’art. 146 d.lgs. 42/2004 non è pertinente quando il procedimento riguarda il parere di compatibilità paesaggistica relativo a opere abusive oggetto di condono: l’art. 146 disciplina l’autorizzazione paesaggistica ordinaria e preventiva, mentre la compatibilità paesaggistica in sanatoria è regolata dall’art. 32 l. 47/1985 e dalla disciplina speciale del condono.
  • Nella disciplina del terzo condono, le opere abusive che comportano nuova edificazione o incremento di volume e superficie, realizzate in area già gravata da vincolo paesaggistico, sono abusi maggiori o sostanziali e non sono sanabili, salvo che rientrino nelle tipologie minori espressamente ammesse dalla normativa statale e regionale.
  • Quando la non condonabilità dell’opera deriva direttamente dalla legge, il parere paesaggistico sfavorevole e il conseguente diniego di condono hanno natura vincolata; pertanto, non è necessaria la convocazione della conferenza di servizi per superare una preclusione normativa già radicalmente impeditiva della sanatoria.
  • La motivazione del diniego di condono è sufficiente quando individua la tipologia dell’abuso, la preesistenza del vincolo paesaggistico e le disposizioni statali e regionali che escludono la sanabilità, anche mediante richiamo alla valutazione della Soprintendenza circa la mancanza dei presupposti di legge.
  • Il decorso del tempo, il pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori e la situazione di fatto consolidata non fanno sorgere un legittimo affidamento alla conservazione di un’opera abusiva né possono prevalere sulla disciplina inderogabile che ne esclude la sanatoria.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniSanatoria paesaggistica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
SottomaterieDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimo affidamentoDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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