Ordinanza n. 6906/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento: - della Nota DGPER prot. 118636 del 31.07.2024 e del relativo allegato con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’avviso contenente la valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali posseduti da ciascun candidato alla data del 29.12.2017 e dichiarati nella domanda di partecipazione, nella parte lesiva per parte ricorrente; - del Decreto Dipartimentale prot. n. 2187 del 09.08.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, ha approvato la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per la ricorrente; - dell’allegato al Decreto Dipartimentale prot. n. 2187 del 09.08.2024 recante la graduatoria definitiva della procedura riservata de qua, nella parte in cui la ricorrente viene collocata alla posizione n. 1418 con il punteggio di 7,425, per parziale attribuzione del punteggio relativo a tutti i titoli culturali posseduti alla data di presentazione della domanda; - del Decreto Dipartimentale prot. n. 2206 del 19.08.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, ha pubblicato la graduatoria di merito rettificata della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per la ricorrente; - dell’allegato al Decreto Dipartimentale prot. n. 2206 del 19.08.2024 recante la graduatoria definitiva rettificata della procedura riservata de qua, nella parte in cui la ricorrente viene collocata alla posizione n. 1419 con il punteggio di 7,425, per parziale attribuzione del punteggio relativo a tutti i titoli culturali posseduti alla data di presentazione della domanda; - della Nota prot. n. 169737 del 18.10.2024 con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione ha reso noto l’avvio del conferimento degli incarichi e la stipula dei contratti nei ruoli della Dirigenza Scolastica nei confronti dei vincitori della procedura di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per parte ricorrente; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente. PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO della ricorrente a vedersi attribuito il punteggio complessivo di 4,50 punti per i titoli culturali posseduti alla data del 29.12.2017, in applicazione del D.M. n. 107/2023 e del D.M. n. 138/2017. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CATONIO ROBERTA il 4\2\2026 : PER L’ANNULLAMENTO: 1. Del Decreto Dipartimentale M.I.M. prot. n. 3827 del 18.12.2025 e del relativo allegato, recante la pubblicazione della graduatoria di merito rettificata della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107 del 2023, nella parte in cui la ricorrente viene collocata alla posizione n. 1.427 con il punteggio di 7,425, per parziale attribuzione del punteggio relativo ai titoli culturali posseduti alla data di presentazione della domanda e correttamente dichiarati; 2. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie della procedura riservata di reclutamento di dirigenti scolastici, nella parte in cui alla ricorrente è stato attribuito un punteggio ritenuto insufficiente per i titoli culturali
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali effettuata nell'ambito della procedura riservata di reclutamento di dirigenti scolastici prevista dal D.M. n. 107/2023. Ha contestato le graduatorie pubblicate e successivamente rettificate, deducendo il parziale riconoscimento dei titoli culturali dichiarati e chiedendo l'accertamento del diritto all'attribuzione complessiva di 4,50 punti per i titoli posseduti alla data del 29 dicembre 2017, in applicazione dei D.M. n. 107/2023 e n. 138/2017. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria rettificata pubblicata nel dicembre 2025, nella parte in cui risultava collocata alla posizione n. 1.427 con il punteggio di 7,425.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le censure sulla valutazione dei titoli. Ha ritenuto necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria impugnata, in quanto potenziali controinteressati, autorizzando la ricorrente a procedere mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 49, comma 3, e 52, comma 2, c.p.a. La ricorrente dovrà eseguire gli adempimenti entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; l'Amministrazione dovrà pubblicare gli atti entro 15 giorni dalla richiesta e la prova della notificazione dovrà essere depositata entro i successivi 10 giorni, a pena di decadenza. Il TAR ha inoltre disposto un incombente istruttorio, ordinando al Ministero di depositare entro 90 giorni una relazione dettagliata sulle ragioni del mancato riconoscimento dei titoli allegati dalla ricorrente, avvertendo che l'inerzia sarà valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 14 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente, ricorrendone i presupposti, la notificazione per pubblici proclami; nel caso concreto è richiamato quale base della modalità autorizzata dal TAR.
art. 49, comma 3, c.p.a.
È richiamato, unitamente all'art. 41, comma 4, c.p.a., per autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
art. 52, comma 2, c.p.a.
È richiamato per individuare le modalità di pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione degli atti processuali e dell'elenco dei controinteressati.
art. 64 c.p.a.
Il comportamento eventualmente inerte dell'Amministrazione rispetto al deposito della relazione istruttoria potrà essere valutato dal giudice ai fini della decisione.
D.M. n. 107/2023
Disciplina la procedura riservata di reclutamento dei dirigenti scolastici e costituisce, insieme al D.M. n. 138/2017, il parametro invocato per la valutazione dei titoli.
D.M. n. 138/2017
È richiamato dalla ricorrente quale fonte applicabile ai fini dell'attribuzione del punteggio per i titoli culturali.
Massime di principio
- Quando il ricorso incide su una graduatoria concorsuale e può pregiudicare la posizione di tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti quali controinteressati.
- La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata per integrare il contraddittorio nei confronti di una pluralità di controinteressati individuabili attraverso i nominativi contenuti nella graduatoria, mediante pubblicazione degli atti processuali e dell'elenco dei controinteressati sul sito web dell'amministrazione.
- Nel disporre un incombente istruttorio, il giudice può ordinare all'amministrazione di depositare una relazione dettagliata sulle ragioni poste a fondamento della valutazione contestata, avvertendo che l'eventuale inerzia sarà valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.
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