Cassazione Penale, Ordinanza n. 02864/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di due imputati, irrogando pene detentive e pecuniarie, per fatti ricompresi nei capi a), b), c) e, per uno solo dei due, anche nel capo d). In Cassazione, tramite il medesimo difensore, venivano proposti due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla prova della commissione dei reati contestati ai capi a), b) e c), contestando in sostanza l’affidabilità dell’individuazione fotografica e la tenuta dell’impianto probatorio; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata considerazione dell’asserita insussistenza di una valida condizione di procedibilità per il reato di cui al capo b), cioè la mancanza di una valida querela.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale sull’individuazione fotografica, richiamando il principio per cui essa è una prova atipica valorizzabile dal giudice di merito se la persona che identifica è ritenuta credibile e se la motivazione complessiva è congrua; ha inoltre rilevato che agli atti erano presenti valide querele presentate dai responsabili dei supermercati, escludendo quindi il lamentato difetto di procedibilità. Ai ricorrenti sono state poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 538 c.p.p.
non citato espressamente nel testo; la decisione riguarda comunque la conferma della condanna e l’inammissibilità del ricorso.
art. 609 c.p.p.
non citato espressamente nel testo; il provvedimento è di legittimità e si conclude con declaratoria di inammissibilità.
art. 336 c.p.p.
non citato espressamente nel testo; il richiamo alla querela riguarda la condizione di procedibilità del reato contestato al capo b).
art. 120 c.p.
non citato espressamente nel testo; il tema trattato è la validità della querela quale condizione di procedibilità.
Massime di principio
- L’individuazione fotografica può costituire prova atipica utilizzabile dal giudice di merito, poiché integra una manifestazione dichiarativa di una percezione visiva; la sua attendibilità va valutata insieme al complesso degli altri elementi di prova.
- In sede di legittimità non è sufficiente una mera contestazione della singola prova se la sentenza impugnata espone un percorso argomentativo coerente, fondato su plurimi elementi convergenti e idoneo a sostenere l’affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.
- La verifica della condizione di procedibilità deve essere condotta sugli atti: quando risultino al fascicolo querele valide presentate dai soggetti legittimati, il difetto di procedibilità non può essere accolto.
- La censura che si limiti a reiterare doglianze già esaminate dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, espone il ricorso al rischio di inammissibilità.
Come è indicizzato
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