Ordinanza n. 603/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della valorizzazione di sei scatti sulla buonuscita
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’I.N.P.S. con cui gli è stato negato il riconoscimento della valorizzazione di sei scatti sulla buonuscita, sostenendo di essere stato dipendente pubblico appartenente alla Polizia di Stato e di avere prestato servizio da ultimo presso la Questura di Reggio Calabria. L’I.N.P.S. ha eccepito che il ricorrente sarebbe stato, invece, un dipendente civile del Ministero dell’Interno, già dipendente della prefettura e assegnato dal 1° gennaio 2015 alla Questura di Reggio Calabria, sicché la disciplina invocata nel ricorso non sarebbe applicabile ratione personae, non appartenendo egli ai ruoli della Polizia di Stato. La questione relativa all’effettivo inquadramento giuridico del ricorrente e al momento del collocamento in quiescenza è stata ritenuta decisiva ai fini della definizione della controversia.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha ritenuto necessario acquisire dalla Questura di Reggio Calabria documentati chiarimenti sull’inquadramento giuridico del ricorrente, con particolare riferimento al momento in cui egli è stato posto in quiescenza. Ha quindi disposto un incombente istruttorio, imponendo alla Questura di provvedere secondo le disposizioni del processo amministrativo telematico entro venti giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza. La trattazione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 18 novembre 2026. La segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza alle parti e alla Questura.
Massime di principio
- Quando la decisione della controversia dipende dall’effettivo inquadramento giuridico del ricorrente e dalla relativa posizione di servizio, il giudice amministrativo può disporre un’istruttoria d’ufficio mediante acquisizione di documentati chiarimenti dall’amministrazione competente.
- Il giudice può rinviare la trattazione del merito quando gli elementi disponibili non consentono di stabilire se la disciplina invocata sia applicabile ratione personae al ricorrente.
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