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Ordinanza

Ordinanza n. 1874/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del Verbale di gara n. 2 del 15 giugno 2026 mediante il quale è stata disposta l’esclusione della odierna ricorrente dalla “Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori: PNRR - Missione 6 Componente 1 - Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona - Realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Poggiomarino (NA)” – CIG BBA823D2E0, con la seguente motivazione “la “dichiarazione di impegno ai sensi dell’art. 102 del d.lgs. 36/23” presentata, quale requisito di partecipazione a pena di esclusione, non indica le modalità con le quali l’impresa intende adempiere a detti impegni. L’omessa indicazione di tali modalità, così come recitato dall’art. 16 della lettera di invito “non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa indicazione, delle modalità con le quali l’operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’applicazione dei contratti collettivi e garantire le pari opportunità generazionali”, è motivo di esclusione”; - della comunicazione di esclusione adottata dalla ASL Napoli 3 Sud in data 15 giugno 2026, Registro di Sistema PI090378-26, trasmessa a mezzo pec in pari data e pubblicata in piattaforma SIAPS; - quatenus opus del Verbale di gara n. 1 del 27 maggio 2026, nella parte in cui ha qualificato tutti gli operatori economici come “ammessi con riserva”; - quatenus opus della Lettera di Invito (Registro di Sistema PI073356-26), limitatamente: - all’art. 16, nella parte in cui prevede che “non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa indicazione, delle modalità con le quali l’operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’applicazione dei contratti collettivi e garantire le pari opportunità generazionali”, nella misura in cui tale clausola sia interpretata nel senso di precludere il soccorso istruttorio per l’omessa compilazione di campi descrittivi in un documento comunque prodotto e sottoscritto; - all’art. 11, nella parte in cui rinvia all’art. 102, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e richiede la “Relazione organizzativa” nella sezione della piattaforma relativa all’offerta economica; - dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata Orion s.r.l., ove medio tempore adottato, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, ivi incluso il contratto d’appalto ove stipulato; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nel corso della definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 104/2010; per la reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante l’obbligo, a carico della S.A., di riammettere l’odierna ricorrente alla procedura di gara ed aggiudicare la commessa in favore della Edil Nazionale s.r.l. unipersonale (C.F. e P.IVA 04118031212) che espressamente dichiara la propria disponibilità al subentro, provvedendo, per l’effetto, alla sottoscrizione del relativo contratto; in via di estremo subordine, per la condanna della resistente al risarcimento per equivalente dei danni subiti, nella misura in cui verranno provati in corso di giudizio e, comunque, non inferiore all’utile di impresa, maggiorato dei pregiudizi patrimoniali per danno curricolare e reputazionale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, commisurato agli eventuali lavori eseguiti ed al pertinente corrispettivo che dovesse essere ingiustamente sottratto alla società ricorrente nelle more della definizione nel merito della controversia.

Giustizia amministrativa202604062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da una procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Poggiomarino, per omessa indicazione delle modalità di adempimento degli impegni previsti dall'art. 102 d.lgs. 36/2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato il verbale di gara e la comunicazione di esclusione adottati dalla stazione appaltante, nonché, ove occorrente, le disposizioni della lettera di invito relative agli obblighi di cui all'art. 102 d.lgs. 36/2023 e al soccorso istruttorio. L'esclusione è stata motivata dalla mancata indicazione, nella dichiarazione di impegno presentata, delle concrete modalità con le quali l'operatore avrebbe adempiuto agli impegni relativi all'applicazione dei contratti collettivi, alla stabilità occupazionale e alle pari opportunità generazionali. La ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare dell'esclusione, la riammissione alla gara, l'eventuale subentro nel contratto e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Ha sostenuto, in particolare, che l'omissione fosse sanabile mediante soccorso istruttorio e ha contestato la disciplina della lettera di invito nella parte in cui escludeva tale possibilità e collocava la relazione organizzativa nella sezione dell'offerta economica.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, che le censure non presentassero elementi di fondatezza immediata. La lettera di invito imponeva a pena di esclusione di indicare nell'offerta le modalità concrete di adempimento degli impegni dichiarati ai sensi dell'art. 102, comma 2, d.lgs. 36/2023, mediante una relazione organizzativa da inserire nella sezione relativa all'offerta economica. Il modulo A7, allegato alla gara e prodotto in giudizio, conteneva uno spazio specificamente destinato a tale indicazione, che la ricorrente non aveva compilato. Il Collegio ha quindi ritenuto, a prima vista, legittima l'esclusione: poiché l'indicazione doveva essere contenuta nell'offerta ed entrava a farne parte integrante, il soccorso istruttorio non appariva utilizzabile per integrare una lacuna dell'offerta tecnica o economica, in quanto ciò avrebbe potuto violare la par condicio tra concorrenti. Quanto al periculum in mora, l'interesse dell'impresa è stato ritenuto in ipotesi riparabile per equivalente, mentre è stato considerato prevalente l'interesse pubblico alla tempestiva esecuzione dei lavori PNRR per la realizzazione della Casa della Comunità. La trattazione di merito è stata fissata al 21 ottobre 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 102 d.lgs. 36/2023

    L'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere agli impegni dichiarati.

    L'indicazione delle modalità di adempimento degli impegni relativi ad applicazione dei contratti collettivi, stabilità occupazionale e pari opportunità deve essere inserita nell'offerta e ne costituisce parte integrante.

  • art. 102, comma 2, d.lgs. 36/2023

    L'indicazione delle modalità di adempimento dei descritti impegni debba essere contenuta nell'offerta.

    La collocazione dell'indicazione nell'offerta impedisce, in linea di prima valutazione cautelare, di utilizzare il soccorso istruttorio per introdurla successivamente.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato per la domanda subordinata di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis impone, a pena di esclusione, che il concorrente indichi nell'offerta le concrete modalità di adempimento degli impegni dichiarati ai sensi dell'art. 102 d.lgs. 36/2023, l'omessa compilazione dello spazio specificamente predisposto per tale indicazione integra una carenza dell'offerta.
  • In linea di prima valutazione cautelare, il soccorso istruttorio non è utilizzabile per integrare successivamente un elemento sostanziale dell'offerta tecnica o economica, la cui introduzione postuma potrebbe alterare la par condicio tra i concorrenti.
  • Nella valutazione del periculum in mora, l'interesse dell'impresa esclusa può risultare recessivo quando il pregiudizio sia astrattamente riparabile mediante risarcimento per equivalente e l'esecuzione dell'intervento persegua un rilevante interesse collettivo, soprattutto se finanziato con fondi PNRR.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneSoccorso istruttorio
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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