Sentenza del 13/10/2022 n. 29991 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Avviso d'accertamento per il 2010 con rideterminazione dell'imponibile ai fini IRES e IRAP e contestazione dell'indebita detrazione IVA pari a Euro 354.490,00 riconducibile all'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; l'Amministrazione ha fondato l'accertamento, in parte, richiamando per relationem i processi verbali di constatazione redatti nei confronti dei fornitori della società
La decisione
Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che aveva riprodotto nell'atto d'accertamento i passaggi essenziali dei verbali di constatazione, conformemente ai requisiti di legge (D.P.R. n.600/1973 art.42, D.P.R. n.633/1972 art.56). Il giudice d'appello ha applicato correttamente i principi relativi alla prova presuntiva (artt. 2727 e 2729 c.c.), valutando complessivamente gli indizi (modalità di ordine telefonico, consegne effettuate direttamente dai titolari dei fornitori) e ritenendo insufficiente la prova contraria offerta dalla contribuente. La Corte ha escluso l'applicabilità della sentenza C-189/2018 (Glencore) poiché nel caso in esame i passaggi significativi dei verbali erano riportati nell'atto e non risultava una lesione del diritto di difesa. Secondo motivo inammissibile per genericità. Condanna della ricorrente alle spese (Euro 6.000,00 oltre spese prenotate a debito).
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 art. 42, comma 2
prescrizione sulla forma e contenuto dell'atto d'accertamento (riproduzione dei passaggi essenziali dei processi verbali richiamati)
La Corte ha ritenuto sufficiente che l'atto d'accertamento riproducesse i passaggi significativi dei verbali di constatazione relativi ai fornitori, adempiendo ai requisiti normativi
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 56, comma 5
analoga disposizione in materia di IVA circa il contenuto dell'atto impositivo
Richiamata congiuntamente all'art.42 DPR 600/1973 per confermare la legittimità della riproduzione dei passaggi essenziali nei confronti di terzi
Codice Civile artt. 2727 e 2729
regole sulla prova presuntiva
I giudici di merito devono valutare la gravità, precisione e concordanza degli indizi nel loro insieme; la Cassazione verifica la corretta applicazione dei criteri giuridici nella formazione della prova presuntiva
Art. 360 c.p.c., comma 1 (n.3, n.5)
motivazioni di ricorso per cassazione
I motivi di cassazione sono stati in parte ritenuti inammissibili per genericità e in parte infondati; l'omesso esame di singoli elementi non integra automaticamente vizio di omessa decisione se il fatto storico è stato comunque considerato
Direttiva 2006/112/CE e sentenza Corte di Giustizia C-189/2018 (Glencore)
principi sul diritto di difesa e accesso agli atti in materia di detrazione IVA
La sentenza comunitaria è stata richiamata ma ritenuta non applicabile al caso concreto perché qui l'atto d'accertamento aveva riportato i passaggi essenziali dei procedimenti connessi e non era dimostrata alcuna preclusione del diritto di difesa
Massime di principio
- Un avviso d'accertamento può legittimamente richiamare e valorizzare processi verbali redatti nei confronti di fornitori, purché l'atto riporti i passaggi essenziali e dia contezza degli elementi fondamentali su cui si fonda l'accertamento
- La regolarità formale della documentazione contabile non è di per sé determinante: se emergono indizi gravi, precisi e concordanti di operazioni soggettivamente inesistenti, l'amministrazione può procedere a rettifiche salvo che il contribuente non fornisca prova contraria adeguata
- Nella valutazione della prova presuntiva il giudice deve esaminare gli indizi nel loro complesso; il contribuente ha l'onere di articolare e documentare la prova contraria per superare la presunzione
- La Corte di Giustizia (Glencore) impedisce pratiche amministrative che esonerino il contribuente dall'accesso agli elementi probatori e dal poterli contestare; tuttavia, se l'atto amministrativo rende noti i passaggi essenziali e il contribuente ha avuto possibilità di difesa, la richiamata giurisprudenza comunitaria non ostacola l'accertamento
- In sede di impugnazione è importante contestare specificamente e documentare le affermazioni sui fatti (es. modalità di ordine/consegna, collegamenti con fornitori) poiché censure generiche rischiano l'inammissibilità in cassazione
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