Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/10/2022 n. 29991 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Avviso d'accertamento per il 2010 con rideterminazione dell'imponibile ai fini IRES e IRAP e contestazione dell'indebita detrazione IVA pari a Euro 354.490,00 riconducibile all'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; l'Amministrazione ha fondato l'accertamento, in parte, richiamando per relationem i processi verbali di constatazione redatti nei confronti dei fornitori della società

La decisione

Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che aveva riprodotto nell'atto d'accertamento i passaggi essenziali dei verbali di constatazione, conformemente ai requisiti di legge (D.P.R. n.600/1973 art.42, D.P.R. n.633/1972 art.56). Il giudice d'appello ha applicato correttamente i principi relativi alla prova presuntiva (artt. 2727 e 2729 c.c.), valutando complessivamente gli indizi (modalità di ordine telefonico, consegne effettuate direttamente dai titolari dei fornitori) e ritenendo insufficiente la prova contraria offerta dalla contribuente. La Corte ha escluso l'applicabilità della sentenza C-189/2018 (Glencore) poiché nel caso in esame i passaggi significativi dei verbali erano riportati nell'atto e non risultava una lesione del diritto di difesa. Secondo motivo inammissibile per genericità. Condanna della ricorrente alle spese (Euro 6.000,00 oltre spese prenotate a debito).

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 art. 42, comma 2

    prescrizione sulla forma e contenuto dell'atto d'accertamento (riproduzione dei passaggi essenziali dei processi verbali richiamati)

    La Corte ha ritenuto sufficiente che l'atto d'accertamento riproducesse i passaggi significativi dei verbali di constatazione relativi ai fornitori, adempiendo ai requisiti normativi

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 56, comma 5

    analoga disposizione in materia di IVA circa il contenuto dell'atto impositivo

    Richiamata congiuntamente all'art.42 DPR 600/1973 per confermare la legittimità della riproduzione dei passaggi essenziali nei confronti di terzi

  • Codice Civile artt. 2727 e 2729

    regole sulla prova presuntiva

    I giudici di merito devono valutare la gravità, precisione e concordanza degli indizi nel loro insieme; la Cassazione verifica la corretta applicazione dei criteri giuridici nella formazione della prova presuntiva

  • Art. 360 c.p.c., comma 1 (n.3, n.5)

    motivazioni di ricorso per cassazione

    I motivi di cassazione sono stati in parte ritenuti inammissibili per genericità e in parte infondati; l'omesso esame di singoli elementi non integra automaticamente vizio di omessa decisione se il fatto storico è stato comunque considerato

  • Direttiva 2006/112/CE e sentenza Corte di Giustizia C-189/2018 (Glencore)

    principi sul diritto di difesa e accesso agli atti in materia di detrazione IVA

    La sentenza comunitaria è stata richiamata ma ritenuta non applicabile al caso concreto perché qui l'atto d'accertamento aveva riportato i passaggi essenziali dei procedimenti connessi e non era dimostrata alcuna preclusione del diritto di difesa

Massime di principio

  • Un avviso d'accertamento può legittimamente richiamare e valorizzare processi verbali redatti nei confronti di fornitori, purché l'atto riporti i passaggi essenziali e dia contezza degli elementi fondamentali su cui si fonda l'accertamento
  • La regolarità formale della documentazione contabile non è di per sé determinante: se emergono indizi gravi, precisi e concordanti di operazioni soggettivamente inesistenti, l'amministrazione può procedere a rettifiche salvo che il contribuente non fornisca prova contraria adeguata
  • Nella valutazione della prova presuntiva il giudice deve esaminare gli indizi nel loro complesso; il contribuente ha l'onere di articolare e documentare la prova contraria per superare la presunzione
  • La Corte di Giustizia (Glencore) impedisce pratiche amministrative che esonerino il contribuente dall'accesso agli elementi probatori e dal poterli contestare; tuttavia, se l'atto amministrativo rende noti i passaggi essenziali e il contribuente ha avuto possibilità di difesa, la richiamata giurisprudenza comunitaria non ostacola l'accertamento
  • In sede di impugnazione è importante contestare specificamente e documentare le affermazioni sui fatti (es. modalità di ordine/consegna, collegamenti con fornitori) poiché censure generiche rischiano l'inammissibilità in cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.