Cassazione Penale, Sentenza n. 29831/2022 del 26/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza del 18/01/2022 della Corte d'appello di Salerno: si censurava la riqualificazione delle condotte contestate e l'utilizzo, ai fini della determinazione della pena, di episodi ritenuti definitivamente accertati (in particolare l'episodio del 17/7/2020 e la quantificazione in "almeno 68 dosi"), sostenendo che la Corte avrebbe dovuto limitarsi ai fatti per i quali era stato celebrato il giudizio di primo grado e che la motivazione era viziata per non aver valutato compiutamente il complesso degli elementi probatori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure come contestazioni di fatto non idonee a fondare il ricorso in cassazione e ha confermato la correttezza della riqualificazione operata dal giudice di merito sulla base del compendio probatorio (cessioni plurime e continuative di cocaina: 183 episodi nel periodo 12/6-17/7/2020, sospensione dell'attività per sequestro, afflusso di acquirenti da diverse zone, telecamere di sorveglianza e capacità di approvvigionamento a monte). La Corte ha applicato il criterio della valutazione globale della condotta ai fini dell'esclusione della "lieve entità" e ha richiamato orientamenti giurisprudenziali secondo cui, per il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, non conta solo il quantitativo singolarmente detenuto ma la capacità di azione nel mercato. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti) - art. 73, comma 1
Usato come riferimento per la riqualificazione dei reati in materia di stupefacenti; il giudice di merito ha fatto riferimento alla complessiva fattispecie di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5
Interpretato nella prospettiva consolidata che il riconoscimento della "lieve entità" non può basarsi solo sul quantitativo detenuto in un singolo episodio, ma richiede una valutazione globale delle capacità di azione, del numero di assuntori riforniti, dell'entità della droga movimentata nel tempo, della rete organizzativa e delle modalità adottate per sottrarre l'attività al controllo delle forze dell'ordine.
art. 81 c.p. (comma finale)
Richiamato ai fini della riqualificazione per valutare la continuità/connessione fra le condotte ascritte alla ricorrente (es. pluralità di cessioni in un arco temporale come elemento di valutazione).
artt. 597 e 649 c.p.p.
Richiamati dalla ricorrente come presunte violazioni procedurali; la Corte ha ritenuto tali censure come contestazioni fattuali generiche non idonee in cassazione e quindi inammissibili.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n.176
Normativa procedurale segnalata quale quadro applicativo in cui si è svolto il procedimento (norme eccezionali/semplificate introdotte nel periodo indicato).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018 (Rv. 272529)
Citata come autorevole orientamento per affermare il principio della valutazione globale della condotta ai fini dell'esclusione della lieve entità nel settore degli stupefacenti.
Massime di principio
- Nei reati di stupefacenti la qualificazione come fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) richiede una valutazione complessiva della condotta: non è decisivo soltanto il quantitativo detenuto in un singolo episodio, ma vanno considerati l'entità della droga movimentata nel tempo, il numero di assuntori riforniti, l'esistenza di una rete e le modalità organizzative.
- Le doglianze che attengono a valutazioni di fatto e all'apprezzamento del compendio probatorio (es. conteggio degli episodi, stima delle dosi, capacità di approvvigionamento) sono in genere inammissibili in Cassazione se non prospettano specifici profili di diritto.
- Eventi o episodi definitivamente accertati e riferibili alla stessa persona possono essere utilizzati dal giudice per la riqualificazione del fatto e per la determinazione della pena, purché rientrino nel compendio probatorio valutato dal giudice di merito.
- La Corte d'appello può operare riqualificazioni quando la valutazione complessiva delle condotte, supportata da elementi probatori, giustifica un diverso inquadramento giuridico rispetto al primo giudice.
- Il ricorso in cassazione che si limita a contestare la sufficienza o la logica della valutazione probatoria senza individuare specifiche questioni di diritto sarà normalmente dichiarato inammissibile e comporterà condanna alle spese e, talvolta, al pagamento di somme a titolo di ammenda.
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