Ordinanza n. 1978/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'a.a. 2025/2026, presso l'Università indicata in epigrafe secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. "semestre filtro" (o "semestre aperto"), indetta giusti D.M. n. 418 del 30.5.2025, D.M. n. 431 del 20.6.2025, D.M. n. 454 del 16.7.2025, D.M. n. 1115 del 22.12.2025 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 8 gennaio 2026, nonché dei relativi successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non vede collocata parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione/immatricolazione ed all’accesso al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia presso la sede prescelta, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; C) del materiale delle prove di esame di parte ricorrente, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del sito Universitaly (https://semestre-aperto.universitaly.mur.gov.it/), del risultato conseguito in termini di punteggio, nonché del materiale delle prove non pubblicato nella predetta area riservata e/o non reso conoscibile; D) di tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove di parte ricorrente, redatti e formati dall’Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti; E) del Decreto Ministeriale n. 418 del 30.05.2025, “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025 2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) del Decreto Ministeriale n. 431 del 20.06.2025, “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) del Decreto Ministeriale n. 454 del 16.07.2025, “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati H) del Decreto Ministeriale n. 600 del 07.08.2025, “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM 46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22.12.2025, “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; J) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’anno accademico 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamato e/o menzionato ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; K) delle modalità di espletamento delle attività formative del semestre filtro (1° settembre/30 novembre 2025) presso le Università, degli atti e provvedimenti di organizzazione a tale riguardo da parte degli Atenei; L) delle Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito Universitaly e delle modalità di espletamento degli stessi nelle sessioni del 20.11.2025 e del 10.12.2025; M) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali sono state nominate le due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti oggetto di prove di esame, l’altra di definire le prove medesime, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; N) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché, ove occorra, di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; O) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento delle prove di esame presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti, relativi allo svolgimento delle suddette prove; P) degli atti e verbali di nomina delle Commissioni di esame delle Università incaricate della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell’Allegato 2 del D.M. n. 418 del 30.5.2025; Q) delle operazioni di correzione delle prove di parte ricorrente (e dei candidati in generale) della relativa valutazione espletata da parte della Commissione di esame di Università, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti, in relazione, per ciascuna domanda, alla risposta fornita ed al relativo giudizio valutativo (risposta esatta, errata od omessa) ed al conseguente punteggio attribuito per ciascuna risposta data ancorché non conoscibili R) delle risposte e delle soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame di chimica, fisica e biologia, sia per l’appello del 20.11.2025 che per quello del 10.12.2025; ancorchè non conoscibili S) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell’appello del 10.12.2025, rivelatesi errate, della eventuale mancata attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta; della omessa rettifica, rivalutazione e/o neutralizzazione di altri quesiti errati e/o ambigui e/o fuorvianti; T) del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso agli atti, ritualmente formulata da parte ricorrente il 8.1.2026, in merito alla documentazione delle proprie prove ed alle valutazioni e correzioni di esse; nonché del diniego anche parziale alla predetta istanza opposto dall’Università in epigrafe con la nota di riscontro del 30.1.2026; nonché del diniego alla predetta istanza opposto dal M.U.R. con la nota di riscontro del 17.2.2026; U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; W) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2025/2026, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia; X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999; Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia; - per l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l’a.a. 2025/2026 presso l’Università in epigrafe e/o, comunque, in via subordinata, in una delle sedi indicate in via preferenziale. - nonché per la declaratoria di accertamento del diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all’istanza di accesso agli atti presentata in data 19.1.2026 (evasa in misura del tutto parziale, con nota del 12.2.2026 dell’Università in epigrafe, con omissione della documentazione attestante la procedura di correzione delle prove; negata dal M.U.R. con nota del 17.2.2025), con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione ed ostensione della documentazione richiesta e non resa conoscibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, graduatoria nazionale e atti relativi alla procedura del semestre filtro, nonché dinieghi parziali o totali di accesso alla documentazione delle prove
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione universitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura nazionale di accesso al secondo semestre dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026, deducendo, tra l’altro, l’illegittimità dei decreti ministeriali e della graduatoria, l’erroneità o ambiguità di alcuni quesiti, l’irregolarità delle modalità di correzione e valutazione, la violazione della par condicio per la presenza di commissioni diverse presso gli Atenei, la violazione del principio di anonimato, l’inosservanza delle regole sul numero dei posti disponibili e sulla determinazione del fabbisogno professionale, nonché disomogeneità nelle attività formative e nello svolgimento delle prove. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto all’ammissione, anche in sovrannumero, e l’ostensione della documentazione relativa alle prove, contestando i dinieghi o l’accesso solo parziale opposti dall’Università e dal Ministero. In sede cautelare ha chiesto la sospensione degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto dei presupposti dell’art. 55 c.p.a. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto non favorevole la prognosi sui motivi. Il sistema introdotto dal d.m. n. 1115/2025, che consente l’inserimento in graduatoria anche a chi abbia conseguito almeno una sufficienza, con suddivisione in fasce e specifici bonus, è apparso coerente con il d.lgs. n. 71/2025 e finalizzato a bilanciare l’esigenza di coprire i posti disponibili con la tutela dell’affidamento dei candidati rispetto alle regole originarie. Il sistema mantiene comunque la preferenza dei candidati che avevano conseguito tutte le sufficienze secondo la disciplina iniziale e non è apparso manifestamente irragionevole o sproporzionato. La ricorrente non aveva conseguito alcuna votazione pari o superiore a 18/30 e, quindi, non avrebbe potuto accedere alla graduatoria né secondo la disciplina originaria né secondo quella sopravvenuta; difettava pertanto la prova di resistenza, non essendo dimostrato che l’accoglimento delle censure avrebbe potuto condurre a una posizione utile. Sono state ritenute generiche le contestazioni sulla par condicio, sui quesiti, sulle modalità formative e sulle irregolarità delle prove; l’eventuale erroneità di singoli quesiti avrebbe potuto incidere sul singolo elaborato, ma non determinare l’invalidità dell’intera procedura. La mancata ostensione della documentazione è stata distinta dal merito della procedura, attenendo al diritto di accesso. La censura sul principio di anonimato è stata ritenuta fondata su ipotesi non suffragate da elementi concreti, anche considerando l’inserimento dei moduli in plichi sigillati e la successiva rilevazione informatizzata da parte del CINECA. Le doglianze sul numero dei posti e sulla redistribuzione dei contingenti sono state ritenute prive di interesse per assenza di prova che un ampliamento avrebbe consentito l’ammissione. Le censure sulla determinazione del fabbisogno e del contingente sono state dichiarate inammissibili per mancata evocazione del Ministero della Salute, amministrazione necessaria, e comunque infondate allo stato, trattandosi di valutazioni tecnico-amministrative sindacabili solo per manifesta irragionevolezza o errore macroscopico, non specificamente dedotti. Il TAR ha inoltre ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria nazionale mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero, secondo modalità dettagliatamente indicate, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare, quantificate in euro 500,00 oltre accessori, sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La concessione della tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti; nel caso concreto il TAR ha escluso una prognosi favorevole sui motivi dedotti.
d.lgs. n. 71/2025
Costituisce il quadro normativo di riferimento per il nuovo sistema di accesso ai corsi di laurea interessati e per la formazione della graduatoria nazionale.
d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Ha introdotto un sistema articolato di sezioni e fasce della graduatoria, consentendo l’inserimento anche ai candidati con almeno una sufficienza e graduandoli secondo la prossimità alle condizioni originariamente richieste.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato in relazione alla necessità di evocare in giudizio l’amministrazione necessaria rispetto alle censure concernenti la determinazione del fabbisogno e del contingente dei posti disponibili.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Sono stati richiamati quale base per l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami quando l’elevato numero dei controinteressati rende sommamente difficile la notificazione ordinaria.
art. 6-ter d.lgs. n. 502/1992
È indicato quale fondamento della rilevazione del fabbisogno professionale di medici e odontoiatri, contestata dalla ricorrente.
art. 3, commi 1 e 2, l. n. 264/1999
È richiamato in relazione ai criteri per la determinazione del potenziale formativo degli Atenei, del fabbisogno e del numero programmato.
Cons. Stato, Ad. Plen., n. 27/2013
Secondo il principio richiamato, le irregolarità formali nelle prove non determinano automaticamente l’illegittimità della procedura: occorre dimostrare una violazione concreta, e non meramente ipotetica, delle garanzie di segretezza e anonimato.
Massime di principio
- Nella formazione di una graduatoria per l’accesso programmato, l’amministrazione può introdurre, nell’ambito della discrezionalità tecnica, un sistema articolato per fasce che ampli la platea degli ammessi alla graduatoria, purché mantenga una progressione coerente con la diversa prossimità dei candidati alle condizioni originariamente richieste e non risulti manifestamente irragionevole o sproporzionato.
- La prova di resistenza difetta quando il candidato non possiede neppure i requisiti minimi per l’inserimento nella graduatoria secondo la disciplina applicabile, sicché non dimostra che l’accoglimento delle censure avrebbe potuto condurre a una posizione utile per l’ammissione.
- La contestazione di quesiti errati, ambigui o fuorvianti deve essere specifica e deve indicare anche l’incidenza concreta dell’errore sul punteggio del candidato; l’eventuale vizio di singoli quesiti, di regola, incide sulla valutazione del singolo elaborato e non comporta automaticamente l’invalidità dell’intera procedura selettiva.
- La violazione del principio di anonimato nelle prove selettive non può essere affermata sulla base di mere ipotesi: occorre allegare e dimostrare una concreta possibilità di collegamento tra l’elaborato e l’identità del candidato nella fase rilevante della correzione.
- Le determinazioni sul fabbisogno professionale e sul contingente dei posti nei corsi universitari a numero programmato costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa e sono sindacabili solo per manifesta irragionevolezza o errore macroscopico, da dedurre e dimostrare specificamente.
- Quando i controinteressati sono numerosi e la notificazione ordinaria è oggettivamente sommamente difficile, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, purché siano indicati nominativamente i destinatari e siano rispettate le modalità e i termini stabiliti dal giudice.
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