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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33653/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna il decreto che ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (3 anni e 6 mesi), deducendo: violazione di legge e motivazione assente o apparente in relazione alla competenza territoriale; contestazione della valenza indiziaria della condotta associativa ex art. 74 D.P.R. 309/1990; mancata prova dell'attualità della pericolosità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla limitazione di sindacato in materia di misure di prevenzione (ricorso ammesso solo per violazione di legge e, in tema di motivazione, solo per motivazione inesistente o meramente apparente). Ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello adeguata e non apparente: ha condiviso la valutazione sulla competenza territoriale (centro decisionale/operativo dell'associazione nel territorio reggino), sull'indiziata partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con aggravante di agevolazione mafiosa (sulla base del giudicato cautelare) e sull'attualità della pericolosità (prossimità temporale delle condotte, misura cautelare di massimo grado, rinvio a giudizio, frequentazioni criminali 2016-2019). Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ritenuti profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n. 159 del 2011, art. 10, comma 3

    Limita il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione alla sola violazione di legge; la Corte conferma che il sindacato sulla motivazione è possibile solo quando essa è inesistente o meramente apparente.

  • decreto legislativo n. 159 del 2011, art. 4, comma 1, lett. b)

    Definisce la pericolosità qualificata per i soggetti indiziati di partecipazione o direzione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; rilevanza del criterio del luogo di operatività del gruppo criminale per la competenza territoriale.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Norma sulla disciplina dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; nel caso è stata ritenuta la valenza indiziaria della condotta associativa, confermata dal giudicato cautelare.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; citata in relazione al rinvio a giudizio del ricorrente, elemento considerato ai fini dell'attualità della pericolosità.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di irrogare ammende in caso di impugnazioni inammissibili o temerarie; applicata per condannare il ricorrente a 3.000 euro alla cassa delle ammende.

  • Corte Cost., sentenza n. 106 del 15/04/2015

    Giurisprudenza citata per confermare la costituzionalità della limitazione del ricorso in materia di misure di prevenzione prevista dall'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è molto limitato: sono ammissibili soprattutto i motivi di violazione di legge e i vizi consistenti in motivazione inesistente o meramente apparente.
  • Non è possibile utilizzare la cassazione per rinnovare o introdurre valutazioni probatorie di merito o consulenze di parte che contraddicono il giudicato cautelare formato in sede preventiva; le questioni di fatto già decise in sede cautelare hanno forte rilievo e non sono soggette a libero riconsiderazione in Cassazione.
  • La competenza territoriale nei reati associativi finalizzati al traffico di stupefacenti si collega al luogo di operatività del gruppo criminale; il giudice deve motivare in modo puntuale la scelta del criterio territoriale.
  • Per contestare l'attualità della pericolosità è necessario prospettare carenze della valutazione motivazionale della Corte; la mera replica di circostanze già esaminate non è sufficiente.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente non conformi ai limiti di ammissibilità può comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; conviene valutare attentamente la fondatezza giuridica delle censure prima di proporre ricorso.

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