Cassazione Penale, Sentenza n. 34651/2025 del 23/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione (art. 81 c.p.) al reato di ricettazione di un cavallo commesso il 19/06/2015, ritenendo che tale fatto rientri nello stesso disegno criminoso rispetto a diverse truffe e ricettazioni commesse tra febbraio 2015 e gennaio 2016 e già considerate come progetti connessi in provvedimenti precedenti. La Corte di Appello di Roma, con ordinanza del 22/04/2025, ha rigettato l'istanza sulla base della genericità della domanda e per mancanza di elementi allegati a sostegno della continuazione. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione doveva valutare il fatto che il reato oggetto della richiesta è compreso nello stesso arco temporale già ritenuto rilevante e doveva confrontarsi con la precedente valutazione riconoscente la continuazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato carenza della motivazione dell'ordinanza impugnata: il giudice dell'esecuzione non ha considerato né motivato rispetto al fatto che il reato richiesto si colloca temporalmente all'interno dell'arco in cui altri reati erano già stati ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione. La Cassazione ha annullato l'ordinanza con rinvio alla Corte di Appello di Roma, richiedendo che questa, nel nuovo giudizio, si attenga ai principi giurisprudenziali richiamati e dia motivazione articolata e specifica qualora intenda escludere la continuazione, restando libera nel giudizio ma obbligata a confrontarsi con le risultanze già acquisite.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
L'istituto della continuazione è invocato per far concorrere più reati come espressione di un medesimo disegno criminoso. La Corte afferma che, quando il reato oggetto della richiesta è commesso all'interno dell'arco temporale già considerato in precedenti provvedimenti nei quali è stata riconosciuta la continuazione, il giudice dell'esecuzione non può limitarsi a rigettare per genericità ma deve motivare specificamente se intende escludere l'identità progettuale.
art. 186 disp. att. cod. proc. pen.
I provvedimenti e le risultanze acquisite nei precedenti processi e nelle sentenze possono essere assunte nel giudizio di esecuzione; il giudice dell'esecuzione deve tenerne conto quando decide sulla richiesta di applicazione della continuazione.
Massime di principio
- Se l'istanza di applicare la continuazione riguarda un reato commesso temporalmente all'interno dell'arco già valutato da un precedente provvedimento che ha riconosciuto il vincolo della continuazione, il giudice dell'esecuzione deve esplicitamente confrontarsi con quella precedente valutazione e motivare in modo articolato l'eventuale disconoscimento dell'identità progettuale.
- L'onere di allegazione spetta a chi chiede l'applicazione dell'art. 81 c.p., ma ciò non esime il giudice dell'esecuzione dal dovere di valutare le risultanze già acquisite e di spiegare perché tali risultanze non integrano il vincolo della continuazione rispetto al reato intermedio.
- La mera contiguità temporale, se inserita in un contesto in cui altri reati sono già stati considerati continuativi, assume rilievo probativo e richiede una valutazione motivata: il rigetto per generica carenza di elementi è insufficiente quando il fatto si colloca nello stesso periodo e in una cornice fattuale già delineata.
- Nella pratica difensiva, quando si richiede la continuazione in tali situazioni è utile allegare e richiamare espressamente i provvedimenti precedenti, evidenziare analogie di modus operandi, vittime, oggetto (es. stessa tipologia di truffe o ricettazione di animali), e sottolineare la collocazione temporale del fatto rispetto all'arco già valutato.
- Se il giudice dell'esecuzione decide diversamente rispetto a precedenti valutazioni, la sua decisione deve indicare ragioni specifiche e significative per escludere che il fatto intermedio faccia parte del medesimo progetto criminoso; in mancanza, la decisione è annullabile e il provvedimento va riconsiderato.
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