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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24056/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il calcolo di supplementi del trattamento pensionistico spettante a una pensionata iscritta alla gestione spettacolo. La Corte d'appello aveva ritenuto che, per la determinazione della "quota B" della pensione, non dovesse applicarsi il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto per i lavoratori dello spettacolo dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, sul presupposto di una sua abrogazione tacita per effetto della disciplina successiva dettata dal d.lgs. n. 182/1997. L'ente previdenziale ha impugnato la decisione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che la disciplina del massimale pensionabile non era stata abrogata e continuava a operare anche per la quota B, essendo compatibile con la normativa sopravvenuta. La resistente è rimasta intimata nel giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'ente previdenziale, richiamando il proprio orientamento recente secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, resta applicabile il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile fissato dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997. Ha quindi escluso che tale limite sia stato abrogato, sia espressamente sia per incompatibilità, dalla normativa successiva. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. n. 1420/1971

    Il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo continua a operare anche ai fini della quota B del trattamento pensionistico.

  • art. 4 d.lgs. n. 182/1997

    La disciplina sopravvenuta non ha abrogato per incompatibilità il massimale pensionabile previsto dalla normativa previgente.

  • art. 13 d.lgs. n. 503/1992

    Distingue tra quota A, riferita alle anzianità contributive maturate prima del 1° gennaio 1993, e quota B, relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 in poi.

  • art. 1 d.lgs. n. 182/1997

    Modifica la disciplina del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile, senza eliminarla.

Massime di principio

  • Nella determinazione della quota pensionistica riferita alle anzianità contributive successive a una certa data, devono applicarsi non solo le regole di calcolo introdotte dalla riforma, ma anche i limiti quantitativi espressamente o implicitamente mantenuti dal sistema previgente, se compatibili con la nuova disciplina.
  • L'abrogazione tacita di una disposizione non può desumersi in modo estensivo quando la norma precedente esprima un elemento strutturale del sistema e la disciplina successiva possa convivere con essa senza contraddizione logica o normativa.
  • In tema di pensioni dei lavoratori dello spettacolo, il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile incide anche sulla quota B del trattamento, poiché il nuovo criterio di calcolo non comporta di per sé la rimozione del tetto retributivo.
  • Il giudice di merito che escluda l'applicazione di un limite legale al calcolo della prestazione pensionistica deve confrontarsi con l'interpretazione già consolidata della Corte di cassazione, salvo specifiche ragioni per discostarsene.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiAbuso del diritto

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