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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2314

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2314 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 20 novembre 2017 al 30 novembre 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Normativa europea32017R2314

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento esecutivo stabilisce, per una tornata di domande di titoli di importazione nel settore latte e prodotti lattiero-caseari, il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti quando la domanda supera la disponibilità del contingente. Per alcuni contingenti, invece, individua i quantitativi non domandati che devono essere trasferiti al sottoperiodo successivo. La misura si inserisce nel regime di gestione dei contingenti tariffari già aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Fissa il coefficiente di attribuzione per alcune domande di titoli di importazione nel settore latte e prodotti lattiero-caseari e ridetermina i quantitativi non richiesti da aggiungere al sottoperiodo successivo di contingente tariffario.

Ambito di applicazione

Si applica alle domande di titoli di importazione presentate dal 20 novembre 2017 al 30 novembre 2017 per il sottoperiodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Riguarda specifici numeri d’ordine di contingente, inclusi contingenti per prodotti originari di Svizzera, Norvegia, Islanda, Nuova Zelanda e Ucraina. Non disciplina altre merci o operatori al di fuori dei contingenti elencati nell’allegato.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2314: coefficiente di attribuzione e riallocazione dei contingenti nel settore latte e prodotti lattiero-caseari

Il regolamento interviene nella gestione dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 per le importazioni di latte e prodotti lattiero-caseari. La Commissione lo adotta in applicazione dell’articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e lo motiva con la necessità di disciplinare, per una specifica finestra temporale di presentazione delle domande, sia l’attribuzione proporzionale dei quantitativi richiesti sia il riporto dei quantitativi non domandati al sottoperiodo successivo.

Ambito e base normativa

Il regolamento riguarda le domande di titoli di importazione presentate tra il 20 novembre 2017 e il 30 novembre 2017 per il sottoperiodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018. L’ambito materiale è circoscritto ai contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari già aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001. La disciplina si fonda inoltre sulle regole comuni di gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento (CE) n. 1301/2006, richiamato in motivazione per il calcolo del coefficiente di attribuzione.

Coefficiente di attribuzione delle domande

Quando i quantitativi richiesti superano la disponibilità del contingente, la Commissione fissa un coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi oggetto delle domande. L’articolo 1, paragrafo 1, rinvia all’allegato per l’indicazione del coefficiente relativo ai singoli numeri d’ordine. Nell’allegato compare, tra gli altri, il numero d’ordine 09.4602 con coefficiente di attribuzione pari a 0,608872; per altri numeri d’ordine compaiono soltanto trattini, segno che non vi sono attribuzioni positive indicate nel prospetto fornito.

Quantitativi non richiesti e trasferimento al sottoperiodo successivo

Per alcuni contingenti le domande risultano inferiori ai quantitativi disponibili. In tale ipotesi, l’articolo 1, paragrafo 2, dispone che i quantitativi non richiesti siano aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018. L’allegato quantifica tale trasferimento per diversi numeri d’ordine, tra cui 09.4179 (2 707 600 kg), 09.4514 (7 000 000 kg), 09.4515 (4 000 000 kg), 09.4182 (16 806 000 kg), 09.4195 (20 540 500 kg), 09.4600 (3 777 000 kg) e 09.4601 (1 250 000 kg).

Contingenti interessati per origine geografica

L’allegato organizza i contingenti anche in base all’origine dei prodotti. Sono espressamente richiamati prodotti originari della Svizzera, della Norvegia, dell’Islanda, della Nuova Zelanda e dell’Ucraina. Per i contingenti della Svizzera e dell’Islanda, nel testo fornito non emergono quantitativi aggiuntivi o attribuzioni diverse dal segno "—"; per la Norvegia, la Nuova Zelanda e l’Ucraina figurano invece alcuni quantitativi non richiesti da riportare al sottoperiodo successivo.

Entrata in vigore e portata giuridica

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Coefficiente di attribuzione per le domande presentate

Per i quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 2535/2001 per il sottoperiodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell’allegato. Nell’allegato, per i numeri d’ordine elencati, il coefficiente è in parte pari a 0,608872 (numero d’ordine 09.4602) e in altri casi non è indicato un quantitativo attribuito oltre al segno "—".

Trasferimento dei quantitativi non richiesti al sottoperiodo successivo

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione sono aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018. L’allegato indica, tra gli altri, quantitativi non richiesti per il numero d’ordine 09.4179 (2 707 600 kg), 09.4514 (7 000 000 kg), 09.4515 (4 000 000 kg), 09.4182 (16 806 000 kg), 09.4195 (20 540 500 kg), 09.4600 (3 777 000 kg), 09.4601 (1 250 000 kg) e altri casi con quantità non indicate o pari a "—".

Contingenze per origine geografica

L’allegato distingue specifici contingenti per prodotti originari della Svizzera, della Norvegia, dell’Islanda, della Nuova Zelanda e dell’Ucraina, con i rispettivi numeri d’ordine e le risultanze della tornata di domande. Per alcuni di tali contingenti non risultano quantitativi aggiuntivi o il coefficiente è non applicabile, mentre per altri sono previsti trasferimenti al sottoperiodo successivo.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturacommercio internazionalecontingenti tariffariimportazioni di prodotti lattiero-caseari

Testo integrale

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