Cassazione Penale, Sentenza n. 40153/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore ha impugnato per violazione delle norme processuali (artt. 143 e 180 c.p.p.) sostenendo che l'ordinanza di convalida dell'arresto e di applicazione della custodia cautelare non è stata tradotta in una lingua comprensibile al ricorrente (inglese), benché egli avesse dichiarato fin dall'arresto di non comprendere l'italiano. Per tale omissione si deduce la nullità dell'atto, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa (impossibilità di comprendere gli addebiti, di interloquire col difensore e di partecipare utilmente all'audizione). Si contesta inoltre che la lettura orale in udienza dell'ordinanza non sia idonea a sanare la mancata traduzione scritta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha dichiarato che, quando la mancata conoscenza della lingua italiana emerge prima dell'adozione della misura cautelare (come nel caso di specie), l'ordinanza che applica una misura personale senza la traduzione richiesta dall'art. 143 c.p.p., letta in combinato con l'art. 292 c.p.p., è affetta da nullità a regime intermedio. La nullità è stata ritenuta tempestivamente eccepita dalla difesa e rilevante perché ha pregiudicato il diritto di difesa del ricorrente. La Corte ha precisato che la lettura orale in inglese da parte dell'interprete non è equivalente alla traduzione scritta in mancanza del decreto motivato previsto dall'art. 51-bis disp. att. c.p.p. Ha quindi annullato l'ordinanza nella parte in cui non è stata disposta la traduzione e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per la traduzione e la rinnovazione di tutti gli atti successivi. La sentenza specifica inoltre che la nullità comporta la regressione allo stato in cui l'atto nullo è stato compiuto per consentirne la rinnovazione, e non determina automaticamente l'inefficacia della misura cautelare in tutti i casi previsti per altre ipotesi.
Norme richiamate
art. 143 cod. proc. pen.
Obbligo di traduzione in lingua conosciuta degli atti fondamentali, tra cui i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, quando il destinatario non comprende la lingua italiana; la violazione determina nullità a regime intermedio se la mancata conoscenza linguistica era nota prima dell'adozione della misura.
art. 292 cod. proc. pen.
Prescrive il contenuto dell'ordinanza cautelare (descrizione sommaria del fatto, norme violate, esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi). Interpretato in correlazione con l'art. 143 per ritenere imprescindibile la comprensione linguistica degli addebiti da parte dell'arrestato.
art. 717 cod. proc. pen.
Disciplina l'udienza di identificazione e audizione dell'estradando; la violazione del termine di cinque giorni previsto dall'art. 717 non determina automaticamente conseguenze di inefficacia della misura, trattandosi di termine non perentorio.
art. 51-bis, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede, in caso di urgenza e con decreto motivato, la possibilità di traduzione orale anche in forma riassuntiva; la Corte ha ritenuto che in mancanza del decreto motivato la lettura orale non equivalga alla traduzione scritta.
art. 12 Trattato di estradizione tra Italia e Stati Uniti (13/10/1983)
Richiamato nella decisione di merito della Corte d'appello per giustificare la custodia cautelare in ragione del concreto e attuale pericolo di fuga segnalato dallo Stato richiedente.
art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (par. 3, lett. a)
Principio sovranazionale che impone che l'imputato sia informato 'in una lingua che comprende' circa la natura e i motivi dell'accusa; supporta l'obbligo di traduzione degli atti fondamentali.
art. 111 Cost.
Garantisce il diritto dell'imputato di essere informato sollecitamente e in modo circostanziato dell'accusa e di essere assistito da un interprete se non comprende la lingua impiegata nel processo; invocato a supporto dell'obbligo di traduzione.
Direttiva 2010/64/UE e d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32
Normativa europea e recepimento nazionale che riformulano le garanzie procedurali in materia di traduzioni e interpretariato a tutela dell'imputato/alloglotto.
Sezioni Unite, sentenza Niecko n. 15069 del 26/10/2023
Giurisprudenza di legittimità che ha chiarito il principio secondo cui, quando la mancata conoscenza della lingua italiana è nota prima dell'adozione della misura cautelare, l'assenza della traduzione dell'atto cautelare integra una nullità a regime intermedio e impone la rinnovazione degli atti.
Massime di principio
- Se il destinatario di una misura cautelare dichiara di non comprendere l'italiano prima dell'adozione dell'atto, il provvedimento cautelare deve essere tradotto in una lingua a lui comprensibile: l'omissione integra una nullità che richiede la rinnovazione dell'atto.
- La semplice lettura orale in udienza da parte dell'interprete non è equivalente alla traduzione scritta, salvo il caso di traduzione orale autorizzata da decreto motivato ai sensi dell'art. 51-bis disp. att. c.p.p.
- La difesa deve eccepire tempestivamente il vizio alla prima occasione utile (es. udienza di identificazione/audizione) per preservare l'eccezione; l'eccezione tempestiva rende il vizio rilevabile e idoneo a determinare l'annullamento parziale o la rinnovazione degli atti.
- La nullità conseguente alla mancata traduzione comporta la regressione dello stato procedimentale per la rinnovazione degli atti nulli e non sempre l'automatica inefficacia immediata della misura cautelare; occorre verificarne le conseguenze pratiche caso per caso.
- In tema di estradizione, va assicurata la comprensione delle ragioni della privazione della libertà (contenute nell'ordinanza) perché solo così il soggetto può esercitare le sue prerogative difensive; ciò deriva dalla correlazione tra art. 143 e art. 292 c.p.p. e dalle garanzie internazionali (CEDU, patto ICCPR, direttive UE).
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