Cassazione Penale, Sentenza n. 17052/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva confermato il diniego di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata al Conidi per i delitti contestati (artt. 452 bis e 452 quaterdecies aggravati ex art. 416 bis c.p.). I motivi di cassazione denunciavano: 1) violazione di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione in punto attualità delle esigenze cautelari, con particolare riferimento al decorso temporale dai fatti (2017) e alla sopravvenuta pronuncia di annullamento con rinvio della Sezione n. 18308/2021; 2) illogicità della motivazione e riferimento erroneo alla fattispecie dell'art. 416 bis laddove l'imputato rispondeva solo dei delitti fine ai capi 97 e 99.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione vada valutato con una prognosi fondata su elementi concreti relativi alla persona, alle modalità del fatto e al contesto, e non sia automaticamente escluso dal decorso del tempo. Ha rilevato che il Tribunale, richiamando il precedente provvedimento e valutando le modalità di consumazione e l'aggravante ex art. 416 bis, ha adeguatamente motivato la sussistenza del pericolo di recidiva; l'annullamento precedente era per carenza di motivazione che è stata poi colmata nel provvedimento di rinvio. Ha inoltre escluso l'errore nel richiamare la fattispecie di cui all'art. 416 bis nella valutazione delle esigenze cautelari. Per l'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen. (lett. c))
Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione va inteso come prognosi fondata su elementi concreti che indichino continuità ed effettività del pericolo; non richiede l'imminenza di specifiche occasioni di ricaduta
legge 16 aprile 2015 n. 47
Ha introdotto espressamente nel testo dell'art. 274 il requisito dell'attualità, confermando e chiarendo un presupposto già implicito nella valutazione della concretezza del pericolo
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Norma di riferimento per i motivi di cassazione relativi a violazione di legge e vizio della motivazione; i ricorsi fondati su tale motivo devono dimostrare l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione in punto di esigenze cautelari
art. 616 cod. proc. pen.
Dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
art. 416 bis cod. pen.
L'aggravante e le finalità associative possono essere valutate dal giudice della cautela come elemento sintomatico della finalità delittuosa e della pericolosità del soggetto, anche se il ricorrente risponde principalmente dei reati 'fine'
art. 310 cod. proc. pen.
Richiamato dai difensori come parametro di riferimento nella doglianza sulla motivazione; la Corte ha comunque esaminato l'attualità delle esigenze cautelari alla luce della giurisprudenza
Massime di principio
- Il requisito dell'attualità del pericolo non si elimina automaticamente con il decorso del tempo: il giudice deve fare una valutazione prognostica basata su elementi concreti relativi alla persona, alle modalità del fatto e al contesto socio-ambientale
- Un precedente annullamento per difetto di motivazione può essere sanato dal giudice di rinvio; la nuova valutazione, se adeguatamente motivata, rende inefficace l'argomento di sopravvenuta carenza
- La presenza di aggravanti attinenti a organizzazione/criminalità associativa (es. art. 416 bis) può legittimamente contribuire alla valutazione della pericolosità e dell'attualità del rischio di reiterazione, anche quando l'imputato è rimasto contestato principalmente per reati 'fine'
- Per impugnare con successo un'ordinanza cautelare in Cassazione è necessario dimostrare che la motivazione sia concretamente insufficiente, contraddittoria o illogica e che non vi siano elementi concreti che giustifichino la prognosi di recidiva
- La valutazione delle esigenze cautelari deve essere tanto più approfondita quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti; senza elementi concreti di continuità del pericolo, la misura può essere considerata non più attuale
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