Sentenza del 10/01/2020 n. 88 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IMU - Soggettività passiva - Coniuge assegnatario dell'immobile - E' tale - Esclusività - Sussiste - Proprietà di terzi - Non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
F.E. ha impugnato gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012-2014 con cui il Comune aveva richiesto il pagamento dell'imposta alla proprietaria nonostante l'immobile fosse stato assegnato, a seguito di separazione, alla ex nuora A.A. (assegnataria della casa coniugale). La ricorrente sosteneva che, ai sensi dell'art.4, co.12‑quinques D.L. n.16/2012 conv. L.44/2012, la soggettività passiva IMU ricade esclusivamente sul coniuge assegnatario, indipendentemente dal fatto che la proprietà sia del coniuge non assegnatario o di un terzo (nel caso di specie la madre del coniuge). Il Comune, e la CTP in primo grado, avevano invece ritenuto che la norma attribuisse la soggettività passiva solo quando il proprietario fosse l'altro coniuge, non un terzo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Bologna ha accolto l'appello di F.E., ritenendo che l'art.4, co.12‑quinques disponga che, ai soli fini IMU, il soggetto passivo sia il coniuge cui è stata assegnata la casa coniugale e che tale disciplina opera indipendentemente dalla titolarità formale della proprietà (anche se il proprietario è un terzo). La CTR ha quindi annullato gli atti impositivi impugnati per gli anni 2012-2014 e ha compensato integralmente le spese di lite dei due gradi di giudizio.
Norme richiamate
art. 4, co. 12‑quinques D.L. n.16/2012 conv. in L. n.44/2012
Stabilisce che, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, l'assegnazione della casa coniugale a seguito di separazione/divorzio/estinzione effetti civili si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione e che il soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario; la CTR la interpreta come trasferimento della soggettività passiva all'assegnatario indipendentemente dalla titolarità della proprietà (anche se proprietario è un terzo).
Cass. civ., sent. n.11416/2019
La Corte di Cassazione ha affermato che la norma va interpretata estensivamente e che la soggettività passiva si trasferisce sull'utilizzatore (assegnatario); ha escluso il divieto di interpretazione estensiva richiamabile per le norme tributarie eccezionali nel caso in esame e ha esteso l'ambito anche a situazioni analoghe (es. famiglie di fatto).
art. 2 D.Lgs. 30/12/1992, n.504 (riferimento al presupposto IMU/ICI)
Richiamato per il principio secondo cui il presupposto impositivo è il possesso dell'immobile tramite proprietà, usufrutto o altro diritto reale o altra situazione giuridica espressamente prevista; la norma speciale sull'assegnazione integra tale nozione consentendo di considerare il diritto di abitazione dell'assegnatario come presupposto ai fini IMU.
art. 14 disposizioni preliminari cod. civ.
La CTR ha richiamato il principio che normalmente limita l'interpretazione estensiva/analogica per norme agevolative o speciali, ma ha escluso la sua applicazione al caso di specie in quanto la norma in questione non è una norma agevolativa/esimente e dunque è suscettibile di interpretazione estensiva.
art. 15 D.Lgs. n.546/1992
Richiamato in ordine alla compensazione delle spese di lite: la CTR ha ritenuto sussistenti gravi ed eccezionali ragioni (novità della questione e opinabilità della fattispecie) per compensare le spese tra le parti.
Massime di principio
- Se un tribunale dispone l'assegnazione della casa coniugale a un coniuge dopo separazione, ai soli fini IMU la soggettività passiva si trasferisce sull'assegnatario, anche se proprietario formale è l'altro coniuge o un terzo.
- La titolarità della proprietà (anche se appartenente a un terzo che ha concesso l'immobile in comodato) non esclude automaticamente la esclusività della soggettività passiva dell'IMU attribuita all'assegnatario dalla norma speciale; quindi il Comune che imputa l'IMU al proprietario può veder annullati i propri atti.
- La norma va interpretata in senso estensivo alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. 11416/2019): se la fattispecie è riconducibile alla stessa ratio (tutela dell'abitazione assegnata), il tributo può essere fatto gravare sull'utilizzatore/assegnatario.
- Occorre verificare sempre il contenuto del provvedimento giudiziale di assegnazione (data, soggetto assegnatario, natura dell'assegnazione) e documentare l'effettiva destinazione dell'immobile a casa coniugale per difendere la non imponibilità del proprietario/terzo.
- In presenza di richieste comunali successive a posizioni amministrative precedenti (es. circolari MEF iniziali) è opportuno contestare l'accertamento e considerare l'azione di rimborso o l'opposizione in sede tributaria; possono essere possibili rimborsi o compensazioni delle somme già versate dall'assegnatario.
- La pronuncia riguarda l'IMU e situazioni determinate dall'assegnazione giudiziale; non è automaticamente estensibile a tutte le ipotesi di occupazione o a fattispecie diverse dall'assegnazione giudiziale (es. semplice comodato a terzi senza provvedimento di assegnazione), salvo valutazione caso per caso.
- In ipotesi dubbie è consigliabile proporre ricorso tributario e documentare la pendenza/decisione dell'assegnazione; le spese di lite possono essere compensate in presenza di novità e opinabilità della questione.
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