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Sentenza

Sentenza n. 96/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento - della determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. -OMISSIS-, recante la revoca dell’autorizzazione sanitaria rilasciata alla struttura termale -OMISSIS-; - dell’ordinanza del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi i verbali ispettivi ASL, NAS e ogni altro accertamento; nonché per l’accertamento e la condanna delle Amministrazioni al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a causa dell’illegittimità degli atti impugnati, ai sensi dell’articolo 30 cod. proc. amm.

Giustizia amministrativa202500339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca regionale delle autorizzazioni sanitarie della struttura termale e ordinanza comunale contingibile e urgente di interruzione dell’attività sanitaria, con domanda risarcitoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha contestato la revoca delle autorizzazioni sanitarie e l’ordinanza comunale di interruzione dell’attività, deducendo violazione del principio di proporzionalità, mancata adozione di misure meno afflittive e omessa previa diffida; lesione della partecipazione procedimentale e violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990; travisamento e rappresentazione parziale dei fatti per omessa considerazione di analisi e documenti favorevoli, in particolare quelli dell’ARPA e dell’AUSL; difetto di istruttoria, illogicità e sviamento in relazione alle modalità delle ispezioni, alla distinzione tra criticità contingenti e ordinarie, all’utilizzo del forno a microonde per il riscaldamento dei fanghi, alle insufflazioni endotimpaniche effettuate da un odontoiatra, agli eventi meteorologici e sismici e alle criticità della rete fognaria pubblica. Quanto all’ordinanza comunale, la ricorrente ha dedotto l’assenza di accertamenti autonomi del Comune, il recepimento acritico delle comunicazioni dell’AUSL e l’erronea inclusione di locali appartenenti a una diversa società. È stato inoltre chiesto il risarcimento dei danni, con quantificazione riservata o equitativa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato irricevibile per tardività la domanda di annullamento dell’ordinanza comunale, ritenendo che la sua natura contingibile e urgente imponesse di presumere la notificazione immediata e osservando comunque che l’ordinanza era stata richiamata nella comunicazione di avvio del procedimento regionale ricevuta dalla società. Il ricorso contro tale atto è stato quindi proposto oltre il termine decadenziale di cui all’art. 29 c.p.a. La domanda di annullamento della revoca regionale è stata respinta. Il primo motivo è infondato perché la revoca è stata preceduta da verbale ispettivo, ordinanza comunale e sospensione regionale di trenta giorni, quest’ultima contenente anche l’avvertimento che, in mancanza di rimozione delle criticità, sarebbe seguita la revoca. Il secondo motivo è infondato perché la Regione ha comunicato l’avvio del procedimento, trasmesso la documentazione richiesta, concesso una proroga e consentito la presentazione di osservazioni e documenti; l’art. 10-bis l. 241/1990 non era applicabile, trattandosi di procedimento non avviato a istanza di parte. Le censure relative agli ulteriori profili istruttori e motivazionali non sono state esaminate nel dettaglio, poiché la revoca era autonomamente sorretta dalla mancata prova della presenza e dell’effettivo esercizio delle funzioni di un direttore sanitario, requisito indispensabile per l’autorizzazione sanitaria. Le fatture prodotte dalla società, riferite a due sole mensilità del 2023, non dimostravano l’esistenza di un rapporto contrattuale effettivo; dagli accertamenti dell’AUSL risultava inoltre che la precedente direttrice non accedeva più alla struttura e che non era stato documentato il conferimento dell’incarico a un nuovo responsabile. La carenza del direttore sanitario costituiva, di per sé, causa sufficiente di revoca ai sensi del regolamento regionale n. 9/2023. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, sia perché non era stata accertata l’illegittimità degli atti, sia perché la società non aveva provato né l’effettiva sussistenza né l’entità dei danni; la liquidazione equitativa può riguardare soltanto il quantum e non supplisce alla prova dell’an debeatur. La ricorrente è stata condannata a pagare alla Regione Umbria 2.000 euro oltre accessori; nulla sulle spese per Comune e Azienda USL non costituiti.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine decadenziale per l’impugnazione dell’ordinanza comunale era ormai decorso, sicché la domanda di annullamento è stata dichiarata irricevibile.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    La tardività dell’impugnazione dell’ordinanza contingibile e urgente comporta l’irricevibilità della domanda di annullamento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi si applica ai procedimenti a istanza di parte e non era dovuta nel procedimento di revoca di autorizzazioni precedentemente rilasciate.

  • art. 10 regolamento regionale Umbria 15 dicembre 2023, n. 9

    È stato richiamato quale fondamento della revoca delle autorizzazioni sanitarie in presenza di gravi criticità.

  • art. 11, comma 1, regolamento regionale Umbria 15 dicembre 2023, n. 9

    La carenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività sanitaria, inclusa la mancanza di un direttore sanitario, può costituire autonomo e sufficiente motivo di revoca dell’autorizzazione.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza sia dell’illegittimità degli atti sia della prova del danno.

  • art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.

    Nell’azione risarcitoria il principio dispositivo opera pienamente: il danneggiato deve provare il danno, senza beneficiare del metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è ammessa solo quando sia provata la sussistenza del danno e sia impossibile o estremamente difficile determinarne precisamente l’ammontare; non può supplire alla prova dell’an debeatur.

Massime di principio

  • La revoca di un’autorizzazione sanitaria è proporzionata quando sia preceduta da contestazioni ispettive, da una misura interdittiva o sospensiva e da un termine concreto per rimuovere le criticità, accompagnato dall’avvertimento che l’inottemperanza comporterà la revoca.
  • Nel procedimento di revoca di un’autorizzazione amministrativa non si applica l’art. 10-bis l. 241/1990, poiché tale comunicazione riguarda i procedimenti avviati a istanza di parte; resta comunque necessario garantire una partecipazione effettiva attraverso la comunicazione di avvio, l’accessibilità agli elementi rilevanti e la possibilità di presentare osservazioni.
  • La presenza di un direttore sanitario effettivamente operante costituisce requisito essenziale per l’autorizzazione all’esercizio di una struttura sanitaria; la mera produzione di fatture riferite a periodi limitati non dimostra, da sola, l’esistenza e l’effettività dell’incarico.
  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più motivazioni autonome, ciascuna idonea a sorreggerlo, la legittimità anche di una sola motivazione è sufficiente a escluderne l’annullamento e rende irrilevanti le censure rivolte alle altre motivazioni.
  • Nell’azione risarcitoria proposta davanti al giudice amministrativo il ricorrente deve provare sia l’esistenza del danno sia la sua entità; la liquidazione equitativa può operare soltanto nella determinazione del quantum e non può supplire alla mancata prova dell’an debeatur.
  • L’impugnazione di un’ordinanza contingibile e urgente oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 29 c.p.a. è irricevibile; la conoscenza dell’atto può risultare anche dal suo richiamo in successivi atti amministrativi ricevuti dal destinatario.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaIgiene e sanità pubblicaPartecipazione al procedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiSanitàProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleDecadenza e tardivitàRisarcimento del danno da attività amministrativa

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