Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/02/2018 n. 4412 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato le cartelle TARSU relative agli anni 2007 e 2008, sostenendo principalmente che le superfici destinate alla lavorazione industriale del legno dovessero essere escluse dalla tassazione perché produttrici di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, autonomamente smaltiti. Ha inoltre invocato il giudicato formatosi su una precedente sentenza della CTR Campania, che aveva accertato la natura industriale dell'attività, la natura speciale dei rifiuti e l'esclusione delle relative superfici dalla TARSU. Con il primo motivo contestava anche la carente motivazione delle cartelle.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo la censura in parte nuova e comunque considerando legittima, in assenza di variazioni, la liquidazione della TARSU sulla base dei dati degli anni precedenti. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: il giudicato relativo a una diversa annualità era rilevante, poiché riguardava elementi stabili del rapporto tributario, quali la natura industriale dell'attività e la produzione di rifiuti speciali non assimilabili. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, che dovrà ricalcolare la TARSU considerando tassabili soltanto le superfici diverse da quelle industriali produttive di rifiuti speciali destinati allo smaltimento autonomo. Il giudice di rinvio dovrà decidere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62

    Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, di regola, rifiuti speciali.

    Le superfici specificamente destinate a lavorazioni industriali che producono rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani devono essere escluse dalla superficie imponibile TARSU, purché sia accertata la natura dei rifiuti e delle lavorazioni.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1

    Il Comune può procedere direttamente alla liquidazione della tassa e all'iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, quando non vi siano variazioni.

    In assenza di modifiche soggettive o oggettive e di istanze di esenzione o riduzione respinte, la cartella può basarsi sui dati degli anni precedenti senza preventiva notifica di un nuovo avviso di accertamento.

  • Art. 2909 c.c.

    L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti.

    Il giudicato può produrre effetti anche su annualità fiscali diverse quando accerta elementi del rapporto tributario aventi carattere permanente o tendenzialmente stabile, come la qualificazione dell'attività e la natura dei rifiuti prodotti.

  • D.P.R. n. 915 del 1982, art. 2

    Sono rifiuti speciali, fra gli altri, quelli derivanti da lavorazioni industriali.

    I rifiuti derivanti dalla lavorazione industriale del legno rientrano nella categoria dei rifiuti speciali, salvo diversa assimilazione validamente prevista.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3

    La disposizione è stata richiamata dalla società nell'ambito della contestazione delle cartelle, ma il relativo motivo è stato respinto.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 161-163

    La disposizione è stata richiamata dalla società in relazione alla disciplina degli atti di accertamento e della pretesa tributaria, senza incidere sull'esito favorevole dei motivi principali.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 3

    La disposizione è stata invocata per contestare la motivazione delle cartelle, ma la censura è stata ritenuta infondata o inammissibile.

Massime di principio

  • Ai fini TARSU, le aree industriali in cui si producono ordinariamente rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non devono essere incluse nella superficie tassabile; la tassazione può invece riguardare le altre aree dello stabilimento.
  • Un giudicato relativo a una precedente annualità può valere anche per annualità successive quando riguarda caratteristiche strutturali e permanenti dell'attività, dei locali o dei rifiuti prodotti, purché non siano intervenuti cambiamenti.
  • La prova della natura industriale dell'attività e della produzione di rifiuti speciali deve essere concreta e documentata, ad esempio mediante formulari di identificazione dei rifiuti, contratti o documenti di conferimento e descrizione delle aree produttive.
  • La disciplina regolamentare comunale sulle riduzioni o detassazioni non va confusa con l'esclusione legale delle superfici industriali che producono rifiuti speciali: quest'ultima può operare indipendentemente dalla presentazione di un'istanza annuale, se ne ricorrono i presupposti.
  • In assenza di variazioni rispetto agli anni precedenti, il Comune può liquidare direttamente la TARSU sulla base dei dati già disponibili; tuttavia, tale semplificazione non consente di ignorare un giudicato o altri elementi definitivi che escludano una parte della superficie dall'imposizione.
  • Nel processo tributario è essenziale dedurre tempestivamente e specificamente ogni vizio dell'atto impugnato, perché questioni nuove introdotte solo in fasi successive possono essere dichiarate inammissibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.