Ordinanza n. 1361/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che allo stato non emergessero elementi idonei a far ritenere carente di presupposti l’atto prefettizio di revoca del nulla osta. In particolare, ha valorizzato l’assenza di una valida asseverazione professionale sui redditi del datore di lavoro. L’ordinanza cautelare di primo grado è stata quindi confermata. Le spese del grado cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, di reiezione della domanda cautelare proposta contro l’atto prefettizio di revoca del nulla osta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato, ai sensi dell’art. 62 c.p.a., l’ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Il giudizio principale concerneva l’atto tutorio di revoca del nulla osta emesso dalla Prefettura di Napoli. Dalla motivazione emerge che la contestazione cautelare riguardava la legittimità della revoca, mentre il Consiglio di Stato ha esaminato, allo stato degli atti, la sussistenza dei relativi presupposti, con particolare riguardo all’assenza di una valida asseverazione professionale sui redditi del datore di lavoro.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la revoca prefettizia di un nulla osta non può essere ritenuta priva dei relativi presupposti quando, allo stato degli atti, emerga l’assenza di una valida asseverazione professionale riguardante i redditi del datore di lavoro.
- Nel giudizio d’appello cautelare, la conferma o la riforma dell’ordinanza di primo grado va valutata sulla base degli elementi disponibili nella fase interinale, senza anticipare la decisione definitiva sul merito della controversia.
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