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Sentenza

Sentenza del 11/05/2017 n. 3301 - Comm. Trib. Prov. Milano

RISCOSSIONE - Intimazione di pagamento - Prova della notifica della cartella di pagamento - Carente - Prova della notifica della comunicazione di fermo - Insufficiente - Nullità dell'intimazione di pagamento - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità dell'intimazione di pagamento sostenendo che l'agente della riscossione non avesse fornito la prova della regolare notificazione delle cartelle di pagamento, che costituiscono gli atti prodromici e i titoli esecutivi della riscossione. L'agente aveva prodotto la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo, ma tale documento non era sufficiente a dimostrare né l'avvenuta notificazione delle cartelle né la regolarità della relativa procedura notificatoria.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e l'intimazione di pagamento è stata dichiarata nulla. La notificazione del preavviso di fermo non può sostituire la prova della notificazione delle cartelle di pagamento, perché il preavviso non contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 25 del d.P.R. 602/1973. Inoltre, le indicazioni riportate nel preavviso non dimostrano la regolarità delle notifiche delle cartelle in assenza della documentazione relativa alla procedura di notificazione.

Norme richiamate

  • Art. 25 del d.P.R. 602/1973

    La cartella di pagamento deve contenere gli elementi prescritti dalla legge e deve essere validamente notificata. La prova della notificazione deve riguardare direttamente la cartella e la relativa procedura, non può essere desunta soltanto dal contenuto di un successivo preavviso di fermo amministrativo.

Massime di principio

  • In materia di riscossione, l'agente deve dimostrare la regolare notificazione di ciascun atto prodromico rilevante, in particolare della cartella di pagamento, quando essa costituisce il titolo della successiva attività esecutiva.
  • La notificazione di un atto successivo, come il preavviso di fermo, non prova automaticamente la notificazione degli atti precedenti.
  • Le informazioni riepilogative contenute in un preavviso di fermo non sostituiscono le relate di notifica, gli avvisi di ricevimento o gli altri documenti necessari a verificare tempi e modalità della notificazione delle cartelle.
  • Quando l'amministrazione non produce la documentazione notificatoria completa, il giudice non può verificare la validità della notifica e l'intimazione fondata su quella cartella può essere dichiarata nulla.
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe contestare specificamente la mancata prova della notifica della cartella e chiedere l'esibizione della documentazione completa relativa alla notificazione.

Testo integrale

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