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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22358/2020 del 15/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Fondazione ha chiesto il rimborso dell'IRES per gli anni 2004, 2005 e 2006 (euro 548.776,00 per il 2004, euro 155.944,00 per il 2005, euro 97.342,00 per il 2006). Le ragioni: (a) essere ente privato senza scopo di lucro titolare dei diritti di gestione e possesso del Teatro Comunale di Treviso e aver sostenuto spese di manutenzione, protezione e restauro per rilevanti importi nelle annualità indicate, spese comprovate dalla certificazione della Soprintendenza; (b) diritto alla detrazione del 19% ai sensi dell'art. 147 TUIR in ragione del rinvio all'art. 15 TUIR (oneri per restauri/erogazioni liberali); (c) per il 2006, deducibilità integrale di contributi erogati per ricerca universitaria ai sensi dell'art. 1, comma 353, L. n. 266/2005. L'Ufficio non ha riconosciuto i rimborsi (silenzio-rifiuto). L'Agenzia impugna in cassazione la sentenza favorevole alla Fondazione, contestando in particolare la qualificazione dell'ente come non commerciale e l'applicazione delle norme fiscali richiamate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che, per le annualità in contestazione, la Fondazione va considerata ente non commerciale in forza della presunzione di legge prevista dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 (stante l'adeguamento degli statuti al Titolo I e la conseguente approvazione ministeriale), presunzione che l'Amministrazione non ha contestato nel giudizio di merito. Conseguentemente la Fondazione aveva titolo a chiedere il rimborso: (i) della detrazione del 19% prevista dall'art. 147 TUIR per gli oneri indicati (tra i quali le erogazioni per manutenzione/restauro di beni vincolati), non computata nelle dichiarazioni degli anni 2004-2006; (ii) della deducibilità integrale, per il 2006, dei contributi per ricerca in favore di università ai sensi dell'art. 1, comma 353, L. n. 266/2005, norma applicabile a tutte le categorie di soggetti passivi IRES, incluse le fondazioni non commerciali. Il ricorso è dunque rigettato e la ricorrente condannata alle spese di cassazione (liquidate nella misura indicata).

Norme richiamate

  • d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 - art. 12, comma 1

    "le fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I si considerano enti non commerciali"

    Si riconosce una presunzione assoluta di natura legale secondo cui le fondazioni che hanno adeguato lo statuto al Titolo I si considerano enti non commerciali; presunzione che opera salvo che l'Amministrazione non la contesti e provi il contrario.

  • d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) - art. 147

    "dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i)-quater del comma 1 dell'art. 15"

    Per gli enti non commerciali residenti il TUIR prevede una detrazione pari al 19% degli oneri elencati; tra questi rientrano, secondo la giurisprudenza e la prassi, le erogazioni liberali per manutenzione e restauro di beni vincolati.

  • d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) - art. 15, comma 1 (lett. rilevanti)

    L'art. 15 individua le tipologie di oneri cui può riferirsi la detrazione prevista dall'art. 147; la sentenza richiama le lettere pertinenti (in particolare le disposizioni riguardanti erogazioni per beni culturali/restauri).

  • Legge 23 dicembre 2005, n. 266 - art. 1, comma 353

    "Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie [...]"

    La norma attribuisce la deducibilità integrale dei fondi per la ricerca a tutti i soggetti passivi IRES, quindi anche alle fondazioni non commerciali, senza richiedere specifiche finalità sociali del soggetto erogante.

  • Codice civile - art. 2697

    Riferimento al tema dell'onere della prova: la Corte rileva che, dato il regime di presunzione prevista dalla normativa sulle fondazioni, non è ricaduta sulla Fondazione l'onere di provare la propria natura non commerciale, e l'Amministrazione non ha fornito prova contraria.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 42/E del 5 aprile 2005

    Documento di prassi richiamato dalla Corte che conferma l'interpretazione secondo cui, in presenza della presunzione normativa, le fondazioni possono fruire delle deduzioni/detrazioni previste per enti non commerciali.

  • Codice di procedura civile - art. 360, primo comma, n. 3 (richiamato)

    Norma richiamata in relazione ai motivi di cassazione (vizi di applicazione di norme di diritto e interpretazioni); la Corte ha ritenuto infondato il motivo dedotto sotto questo profilo.

Massime di principio

  • Le fondazioni che hanno adeguato i propri statuti al Titolo I del d.lgs. n. 153/1999 si presumono, salvo prova contraria, enti non commerciali per i profili fiscali; spettano quindi le agevolazioni previste per gli enti non commerciali.
  • La presunzione di non commercialità esime l'ente dall'onere di provare tale natura; tocca all'Amministrazione finanziaria contestarla e dimostrare il contrario con elementi di fatto e diritto.
  • Le spese per manutenzione, protezione e restauro di beni culturali vincolati, se comprovate (es. certificazione della Soprintendenza), possono rientrare tra gli oneri per i quali è prevista la detrazione del 19% ai sensi dell'art. 147 TUIR (con rinvio all'art. 15), anche quando sostenute da enti non commerciali.
  • La disposizione dell'art. 1, comma 353, L. n. 266/2005 riconosce la deducibilità integrale dei contributi per la ricerca a tutte le categorie di soggetti passivi IRES, comprese le fondazioni non commerciali; non è necessaria una qualifica commerciale dell'erogante.
  • Se una detrazione o deduzione non è stata computata in dichiarazione, l'ente può chiedere il rimborso; il silenzio-rifiuto dell'Ufficio è impugnabile e, se fondato, dà diritto al pagamento richiesto.
  • La prassi amministrativa (es. risoluzioni dell'Agenzia) può essere richiamata in giudizio per chiarire l'interpretazione applicativa delle norme fiscali, purché coerente con il dettato normativo.

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