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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7413/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava violazione di legge per non aver il Tribunale effettuato il giudizio di comparazione unitario previsto dall'art. 69 c.p.: il Tribunale avrebbe bilanciato le attenuanti generiche con alcune aggravanti senza porre in comparazione simultanea anche l'aggravante "ad effetto speciale" di cui all'art. 583, comma 1, n. 1 c.p., applicando così una pena che non rispetta la forbice edittale (da 3 mesi a 3 anni di reclusione).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il vizio. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio sul punto, affinché venga eseguita la comparazione simultanea di tutte le circostanze contestate in conformità al principio di diritto enunciato (con richiamo al meccanismo ex art. 569, comma 4 c.p.p. in caso di ricorso "per saltum").

Norme richiamate

  • art. 69 cod. pen.

    Il giudizio di comparazione tra circostanze ha carattere unitario: tutte le aggravanti e attenuanti contestate e ritenute devono essere comparate simultaneamente e non separatamente; non è ammesso bilanciare le attenuanti con una sola aggravante escludendo le altre.

  • art. 583, comma 1, n. 1 cod. pen.

    È un'aggravante "ad effetto speciale"; pur producendo effetti differenziati nella determinazione dell'aumento di pena, essa deve comunque essere considerata nel giudizio unitario di comparazione delle circostanze ex art. 69 c.p.

  • art. 582 e art. 583 cod. pen.

    Norme che qualificano il reato e le aggravanti contestate: sono la cornice normativa del fatto per cui è stata inflitta la pena e della relativa aggravazione contestata.

  • art. 99, comma 4 cod. pen.

    Rilevata come norma collegata alla determinazione della pena in presenza di recidiva; nella sentenza di primo grado le attenuanti generiche erano state ritenute equivalenti alla recidiva contestata.

  • art. 569, comma 4 cod. proc. pen.

    Regola il rinvio al giudice competente in grado d'appello in caso di ricorso per cassazione proposto direttamente dal pubblico ministero (ricorso "per saltum"); la Corte ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Roma ai sensi di questa norma.

  • art. 23, comma 8 DL 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176) e artt. 1 e 7 DL n. 105/2021

    Norme citate a proposito della requisitoria e del deposito delle conclusioni da parte del Procuratore Generale; richiamate nella fase processuale relativa alla presentazione della conclusione in Cassazione.

Massime di principio

  • Il giudice deve sempre effettuare una comparazione unitaria e simultanea di tutte le aggravanti e attenuanti ritenute: non è legittimo bilanciare le attenuanti con una sola aggravante escludendo le altre.
  • Le aggravanti "ad effetto speciale" devono essere incluse nel giudizio di comparazione; la loro disciplina particolare incide sull'entità dell'aumento ma non esclude la loro partecipazione al calcolo comparativo complessivo.
  • La mancata esposizione nella motivazione del bilanciamento unitario tra tutte le circostanze può portare all'annullamento della sentenza limitatamente alla determinazione della pena e al rinvio per un nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio.
  • Nel caso di ricorso "per saltum" del pubblico ministero, in caso di accoglimento la Cassazione può annullare la parte relativa alla pena e rinviare la decisione alla Corte d'appello competente ai sensi dell'art. 569 c.p.p.
  • Per prevenire tali vizi, in sede di primo grado il giudice deve motivare chiaramente la valutazione comparativa delle singole circostanze e indicare come ciascuna abbia inciso sulla determinazione della pena all'interno della forbice edittale.

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