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Sentenza

Sentenza n. 302/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Avellino n. 1023 e n. 1024 del 30 maggio 2019, nonché al decreto ingiuntivo del Tribunale di Avellino n. 1176 del 31 agosto 2017.

Giustizia amministrativa202501141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o parziale esecuzione di sentenze civili passate in giudicato e di un decreto ingiuntivo confermato in sede di opposizione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Avellino n. 1023 e n. 1024 del 30 maggio 2019 e al decreto ingiuntivo n. 1530 del 15 novembre 2017, tutti costituenti titoli esecutivi passati in giudicato. Le pronunce imponevano al Comune di Solofra il pagamento di somme dovute a titolo di capitale, interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 e spese processuali. Il Comune aveva eseguito solo parzialmente una delle pronunce, versando € 114.391,56 a titolo di capitale, senza corrispondere integralmente quanto dovuto e gli interessi moratori. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione dei titoli, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna dell'amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che le sentenze civili e il decreto ingiuntivo erano passati in giudicato, erano stati notificati in forma esecutiva al Comune il 21 giugno 2019 e non risultavano integralmente eseguiti. Ha ordinato al Comune di corrispondere entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, nella misura non ancora versata, le somme dovute in forza dei titoli esecutivi, comprese le spese di registrazione. Gli interessi moratori, con esclusione delle somme liquidate per spese di lite, devono essere calcolati dall'amministrazione secondo il tasso previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 231/2002, dalla notifica in forma esecutiva dei titoli fino all'effettivo soddisfo. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Avellino quale commissario ad acta, con facoltà di delega, disponendo anche le eventuali modifiche di bilancio necessarie. Il compenso del commissario è stato fissato in € 1.000,00. La domanda di penalità di mora è stata respinta perché le misure adottate sono state ritenute sufficienti a garantire una tutela piena ed efficace e perché occorreva contenere la spesa pubblica. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, ricomprendendo anche le spese, i diritti e gli onorari relativi agli atti successivi ai titoli e funzionali al giudizio di ottemperanza, salvo le spese di registrazione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento e valutare la condanna alla penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è automatica: può essere esclusa quando le misure adottate risultino sufficienti a garantire una tutela piena ed efficace e ricorrano esigenze di contenimento della spesa pubblica.

  • art. 5 d.lgs. n. 231/2002

    Il tasso degli interessi moratori dovuti in forza dei titoli esecutivi deve essere applicato, sulle somme diverse dalle spese di lite, dalla notificazione in forma esecutiva dei titoli fino all'effettivo pagamento.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile e fondato quando il titolo esecutivo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato in forma esecutiva e l'amministrazione non vi abbia dato integrale esecuzione.
  • In presenza di un'obbligazione pecuniaria derivante da un giudicato civile, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione debitrice il pagamento delle somme ancora dovute, inclusi gli interessi moratori riconosciuti dal titolo e maturati fino all'effettivo soddisfo.
  • Per garantire l'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta condizionato all'ulteriore inadempimento dell'amministrazione, attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando le misure esecutive disposte siano già sufficienti ad assicurare una tutela piena ed efficace e la sua applicazione risulti incompatibile con esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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