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Sentenza

Sentenza del 07/01/2020 n. 67 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 6/2020 - Processo Tributario - Estratto di ruolo - Impugnabilità - Avvenuta tempestiva notifica delle cartelle - Inammissibilità del ricorso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso verteva sull'impugnazione dell'estratto di ruolo e delle cartelle di pagamento ivi indicate, finalizzato a far valere l'omessa notifica delle cartelle e, in subordine, vizi e prescrizione del credito. La Commissione ha ritenuto che l'estratto di ruolo sia impugnabile solo per contestare l'omessa notifica delle cartelle e che, in presenza della prova della rituale notifica (compresi gli atti di intimazione inviati successivamente e regolarmente depositati e notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c.), il ricorso è inammissibile. Inoltre il ricorrente non ha dimostrato la prescrizione del credito (IVA: prescrizione decennale e tempestiva interruzione). Per una delle cartelle, essendo iscritta a ruolo prima del 2010 e di importo inferiore a €1.000, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere e la cartella annullata d'ufficio ai sensi dell'art. 4 D.L. 119/18 conv. nella L. 136/18.

La decisione

La Commissione ha accolto parzialmente l'appello: ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e l'annullamento d'ufficio della cartella emessa anteriormente al 2010 e di importo inferiore a €1.000. Per il resto l'appello è stato rigettato, confermando l'inammissibilità del ricorso relativo agli estratti di ruolo in presenza della prova della rituale notifica delle cartelle e rigettando le censure sulla nullità delle notifiche e sulla prescrizione. Spese compensate per il grado.

Norme richiamate

  • art. 19 D.Lgs. 546/92

    Ogni atto tributario è impugnabile solo per i vizi propri; l'impugnazione di un atto successivo può far valere i vizi dell'atto precedente solo se quest'ultimo non è stato ritualmente notificato. Applicato per escludere la possibilità di sollevare vizi della cartella tramite estratto di ruolo quando la notifica è provata.

  • art. 4 D.L. 119/18 conv. L. 136/18

    art. 4 D.L. 119/18 (conv. L. 136/18)

    Prevede l'annullamento d'ufficio delle cartelle emesse anteriormente al 2010 e di importo inferiore a €1.000; utilizzato per dichiarare la cessazione della materia del contendere rispetto a una cartella specifica.

  • art. 140 c.p.c.

    Disciplina la notificazione mediante deposito e raccomandata in caso di impossibilità di consegna diretta: il deposito presso la casa comunale e la spedizione della raccomandata di conferma (anche se restituita per giacenza) integrano una notificazione valida in presenza di temporanea assenza del destinatario.

  • art. 139 c.p.c.

    Indica le persone abilitate a ricevere l'atto presso il domicilio e le modalità di notificazione: la mancata presenza o il rifiuto di ricevere non impediscono la notificazione in presenza delle condizioni previste dall'art. 140 c.p.c.

  • Cass. Sez. Unite 20-2-2015 n. 19704

    Cass. Sez. Unite 20-2-2015 n. 19704

    Giurisprudenza che afferma il principio per cui l'estratto di ruolo è impugnabile solo per contestare l'omessa notifica delle cartelle indicate; richiamata per confermare l'orientamento consolidato.

  • Cass. Sez. 3, Sent. 23-6-2009 n. 14618

    Cass. Sez. 3, Sent. 23-6-2009 n. 14618

    Giurisprudenza citata a sostegno della validità della notificazione nei casi di temporanea assenza del destinatario e del ricorso al deposito/raccomandata ex art. 140 c.p.c.

  • Cass. Sez. 1, Sent. 3-9-2014 n. 18595

    Cass. Sez. 1, Sent. 3-9-2014 n. 18595

    Ulteriore pronuncia che conferma che l'impossibilità materiale di consegna e la mancata presenza di persone abilitate al ricevimento legittimano il ricorso alle forme di notificazione previste dall'art. 140 c.p.c.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo è impugnabile esclusivamente per far valere l'omessa notifica delle cartelle ivi indicate; non è lo strumento per far valere vizi intrinseci della cartella.
  • Se l'Amministrazione prova la rituale notifica della cartella (compresi gli atti di intimazione notificati secondo art. 140 c.p.c.), il ricorso avverso l'estratto di ruolo è inammissibile e i vizi della cartella devono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella stessa.
  • La notificazione effettuata con deposito presso la casa comunale e invio di raccomandata di conferma (anche se la raccomandata ritorna per giacenza) è valida quando sussistono le condizioni di impossibilità di consegna diretta; la temporanea assenza del destinatario non impedisce automaticamente la notificazione.
  • La prescrizione dei crediti tributari segue le regole specifiche (per l'IVA prescrizione decennale) e può essere sospesa o interrotta: il contribuente deve dimostrare l'intervenuta prescrizione, altrimenti il credito resta valido.
  • Per le cartelle emesse anteriormente al 2010 e di importo inferiore a €1.000 si applica l'annullamento d'ufficio ex art. 4 D.L. 119/18 conv. nella L. 136/18; nelle impugnazioni è utile verificare prima l'eventuale cessazione della materia del contendere su tali posizioni.
  • Se si contesta la prova della notificazione (es. avviso di ricevimento), è possibile proporre querela di falso, ma fino a che la notificazione risulti provata il giudice può dichiarare inammissibile il ricorso avverso l'estratto di ruolo per tardività o mancanza di interesse.

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