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Sentenza

Sentenza n. 1023/2026 - Torino, Sezione 2

per l'accertamento - dell'intervenuta retrocessione del diritto di proprietà dell'area catastalmente contraddistinta dal Foglio 59 mappali 588 e 589 e corrispondente al lotto 7A del P.I.P. 6 al Comune di Casale Monferrato e del diritto della ricorrente Mino s.p.a. alla restituzione di quanto versato a titolo di oneri di urbanizzazione e per l'acquisto dell'area di cui al predetto lotto 7A del PIP 6, dedotto quanto stabilito a titolo di penale dalla convenzione rep. 93746, racc. 8584, notaio Roberto Milano, stipulata ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 in data 14 giugno 2011 e per la conseguente condanna del Comune di Casale Monferrato al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 78.381,66 oltre ad interessi moratori ovvero, in subordine, al tasso legale, e rivalutazione monetaria, oppure nella maggiore o minore somma che verrà accertata, anche in via equitativa, nel corso del giudizio; ovvero, in via subordinata, per l'accertamento dell'intervenuta retrocessione del diritto di proprietà al Comune di Casale Monferrato e del conseguente arricchimento senza causa ottenuto da quest'ultimo in danno della ricorrente per gli importi versati per l'acquisto del lotto e per oneri di urbanizzazione in esecuzione della convenzione, e per la conseguente condanna del Comune di Casale Monferrato al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 78.381,66 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata, anche in via equitativa, nel corso del giudizio;

Giustizia amministrativa202301077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata restituzione delle somme versate per l'acquisto di un lotto PIP e per gli oneri di urbanizzazione, dopo la risoluzione della convenzione e la retrocessione dell'area al Comune

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (assegnataria di lotto PIP)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, quale incorporante della precedente assegnataria Technoplan, ha chiesto l'accertamento dell'intervenuta retrocessione al Comune della proprietà del lotto 7A del piano per insediamenti produttivi e del proprio diritto alla restituzione delle somme versate per l'acquisto dell'area e per gli oneri di urbanizzazione, detratta la penale del 15% prevista dalla convenzione. Ha chiesto inoltre la condanna del Comune al pagamento di euro 78.381,66, oltre interessi e rivalutazione, formulando in subordine una domanda di ripetizione per ingiustificato arricchimento. Ha dedotto la violazione dell'art. 8 della convenzione del 14 giugno 2011, degli artt. 1354, 1375, 1458 e 2033 cod. civ. e dell'art. 11 l. 241/1990, nonché, in subordine, la violazione della disciplina dell'ingiustificato arricchimento. La convenzione prevedeva la risoluzione e la decadenza dall'assegnazione in caso di mancata attuazione del piano, nonché la restituzione del corrispettivo e degli oneri versati, con trattenimento di una penale del 15%, subordinando la liquidazione alla riassegnazione del lotto ad altra impresa. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della deliberazione con cui aveva qualificato il lotto come liberamente trasferibile e aveva escluso il rimborso.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che la controversia riguardasse atti paritetici e non autoritativi e la tutela di un diritto soggettivo nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, secondo comma, c.p.a.; ne consegue l'assoggettamento all'ordinario termine di prescrizione, e non a un termine decadenziale per l'impugnazione. Nel merito, il ricorso è stato accolto. La convenzione prevedeva l'automatica risoluzione e decadenza dall'assegnazione in caso di mancato rispetto dei termini di attuazione, con riacquisizione del lotto da parte del Comune e restituzione del corrispettivo e della quota di oneri versata, detratta la penale. La condizione della riassegnazione del lotto è stata ritenuta lecita ed efficace soltanto durante la vigenza del piano PIP; dopo la scadenza del piano, l'impossibilità di riassegnare il lotto non ha travolto l'intera convenzione né eliminato l'obbligo restitutorio. Il giudice ha applicato il principio di conservazione del contratto e ha ritenuto venuto meno il titolo giustificativo dei pagamenti per effetto della risoluzione, con conseguente obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 1458 cod. civ. Sono stati riconosciuti euro 78.121,86, corrispondenti alle somme effettivamente versate, oltre interessi legali decorrenti dai singoli pagamenti fino al saldo. La domanda subordinata di ingiustificato arricchimento è stata dichiarata assorbita. Il Comune è stato condannato anche alle spese processuali, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 2, c.p.a.

    La controversia relativa ad atti paritetici e alla tutela di diritti soggettivi derivanti da una convenzione urbanistica rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 27 l. 865/1971

    La scadenza del piano per insediamenti produttivi impedisce la riassegnazione del lotto nell'ambito del piano stesso.

  • art. 11 l. 241/1990

    Le convenzioni urbanistiche sono assoggettate ai principi civilistici applicabili agli accordi amministrativi, compreso il principio di conservazione del contratto.

  • art. 1354, commi 2 e 3, cod. civ.

    L'impossibilità sopravvenuta della condizione relativa alla riassegnazione non travolge l'intero accordo; la clausola deve essere conservata nei limiti della sua efficacia temporale e coordinata con il principio di conservazione del contratto.

  • art. 1419 cod. civ.

    La nullità o l'inefficacia di una clausola non comporta automaticamente quella dell'intera convenzione, ove l'accordo possa sopravvivere senza la clausola.

  • art. 1458 cod. civ.

    La risoluzione ha effetto retroattivo tra le parti e impone la restituzione delle prestazioni già eseguite, quando venga meno il titolo giustificativo dei pagamenti.

  • art. 2033 cod. civ.

    Gli importi versati in esecuzione di una convenzione urbanistica risolta costituiscono indebito oggettivo e devono essere restituiti, in assenza della causa giustificativa del trasferimento.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a convenzioni urbanistiche aventi natura paritetica, la tutela delle pretese patrimoniali derivanti dal rapporto rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e l'azione è soggetta al termine ordinario di prescrizione, non al termine decadenziale per l'impugnazione degli atti amministrativi.
  • Quando una convenzione urbanistica prevede la risoluzione per mancata attuazione dell'intervento e la retrocessione dell'area al Comune, il venir meno del titolo convenzionale impone la restituzione delle somme già versate per il prezzo dell'area e per gli oneri di urbanizzazione, salvo le trattenute contrattualmente previste.
  • La clausola che subordina la restituzione delle somme alla riassegnazione del lotto deve essere interpretata in relazione alla vigenza del piano urbanistico; la successiva impossibilità di riassegnazione, dovuta alla scadenza del piano, non può trasformarsi in una condizione sospensiva impossibile idonea a escludere indefinitamente l'obbligo restitutorio.
  • La sopravvenuta impossibilità della condizione relativa alla riassegnazione del lotto non travolge l'intera convenzione quando l'assetto negoziale possa essere conservato mediante la disapplicazione o delimitazione temporale della clausola, secondo il principio di conservazione del contratto.
  • La risoluzione della convenzione urbanistica per inadempimento produce effetto retroattivo tra le parti e determina la restituzione delle prestazioni eseguite, poiché viene meno la causa giustificativa dei pagamenti; gli oneri di urbanizzazione sono restituibili quando non vi sia stata la trasformazione del territorio né l'incremento del carico urbanistico cui erano correlati.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniDichiarazione di pubblica utilitàGiurisdizione e riparto
RamiEspropriazione per pubblica utilitàUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimo affidamento

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