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Sentenza

Sentenza n. 887/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento - dell’atto dispositivo n. -OMISSIS- in data 23 maggio 2025, notificato il 27 maggio 2025, recante la riduzione nella misura del 100% degli assegni a carattere fisso e continuativo per il periodo dall’8 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025 con recupero delle somme indebitamente percepite; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 27 maggio 2025, notificata in pari data, recante la richiesta di restituzione dell’importo di € 6.681,96, al netto delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluse la nota prot. n. -OMISSIS- del 4 luglio 2025, recante la conferma della pretesa restitutoria, e la circolare prot. n. M_D GMIL REG2018 0076956 del 30 gennaio 2018, nella parte in cui disciplina il trattamento economico del militare non più idoneo che transita nei ruoli civili;

Giustizia amministrativa202500934

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: atto di riduzione del 100% degli assegni fissi e continuativi per il periodo dall’8 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025, con richiesta di restituzione di € 6.681,96

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dichiarato non più idoneo al servizio militare, aveva chiesto il transito nei ruoli civili ed era stato invitato a prendere servizio dall’8 ottobre 2024. Non avendo preso servizio per ragioni di salute, aveva rinunciato al transito il 30 gennaio 2025. Il Ministero aveva quindi disposto la riduzione integrale degli assegni percepiti nel periodo e il recupero delle somme. Sono state dedotte la violazione dell’art. 930 del d.lgs. 66/2010, l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione e per mancanza dei presupposti di fatto, la violazione del principio di irriducibilità della retribuzione, la violazione dell’art. 1916 del d.lgs. 66/2010 in ragione della pendenza del procedimento per il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, nonché la violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento. È stata inoltre proposta domanda di accertamento negativo del diritto dell’Amministrazione alla ripetizione delle somme. Nel corso del giudizio è intervenuto il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto che, al momento dell’adozione dell’atto, non risultasse formalmente concessa un’aspettativa per infermità ai sensi dell’art. 905 del d.lgs. 66/2010; il decreto del 30 aprile 2025 riguardava invece l’aspettativa collegata all’elaborazione dell’istanza di transito. Poiché il Ministero si era già pronunciato sull’istanza il 3 ottobre 2024, l’Amministrazione aveva originariamente agito legittimamente nel recuperare le somme, non essendo più dovuta l’aspettativa speciale per transito e non essendo stata resa la prestazione lavorativa nei ruoli civili. Per le stesse ragioni, non sono state ravvisate violazioni del legittimo affidamento o della buona fede, anche considerando la ridotta entità dell’importo e la breve distanza temporale tra erogazione e recupero. Tuttavia, il successivo riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ha fatto venir meno il diritto dell’Amministrazione alla ripetizione degli emolumenti: l’art. 15 del d.P.R. 52/2009 preclude infatti la ripetibilità in tale ipotesi. Il giudice ha quindi accertato che il Ministero non può ripetere gli emolumenti versati per il periodo dall’8 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 930 d.lgs. 66/2010

    Richiamato tra i motivi di ricorso in relazione al transito del personale militare non più idoneo nei ruoli civili; il testo non esplicita una distinta interpretazione decisiva.

  • art. 905 d.lgs. 66/2010

    L’aspettativa per infermità presuppone un provvedimento formale dell’Amministrazione, adottato su istanza dell’interessato o d’ufficio; la mera condizione di malattia non è sufficiente.

  • art. 1916 d.lgs. 66/2010

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla pendenza del procedimento per il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio; il giudice decide la questione sulla base dell’art. 15 del d.P.R. 52/2009.

  • art. 2, comma 7, d.i. 18 aprile 2002

    Riguarda l’aspettativa corrispondente al periodo di elaborazione dell’istanza di transito nei ruoli civili, distinta dall’aspettativa per infermità.

  • art. 15 d.P.R. 16 aprile 2009, n. 52

    Preclude la ripetibilità degli emolumenti quando sia riconosciuta la dipendenza dell’infermità da causa di servizio; il riconoscimento sopravvenuto nel corso del giudizio impedisce il recupero delle somme relative al periodo controverso.

  • art. 2033 cod. civ.

    Il recupero delle somme indebitamente erogate dalla pubblica amministrazione costituisce, in linea generale, esercizio doveroso del diritto alla ripetizione dell’indebito, salvo il limite speciale derivante dal riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.

Massime di principio

  • L’aspettativa per infermità del personale militare richiede l’adozione di uno specifico provvedimento formale dell’Amministrazione; la sola sussistenza di una condizione di malattia non determina automaticamente lo stato di aspettativa.
  • L’aspettativa speciale con trattamento economico conservato collegata alla domanda di transito nei ruoli civili opera per il tempo necessario alla decisione dell’Amministrazione e non può protrarsi, una volta definita l’istanza, in assenza della stipulazione del contratto e dell’effettiva prestazione lavorativa nei ruoli civili.
  • Il recupero di somme indebitamente erogate dalla pubblica amministrazione è, in via generale, doveroso e non richiede una ponderazione dell’affidamento quando l’indebito sia oggettivamente accertato; la legittimità del recupero può tuttavia essere esclusa da una specifica disciplina che vieti la ripetizione.
  • Quando, nel corso del giudizio, sia riconosciuta la dipendenza dell’infermità da causa di servizio, il divieto di ripetizione degli emolumenti previsto dall’art. 15 del d.P.R. 52/2009 impedisce all’Amministrazione di recuperare le somme percepite per il periodo controverso, anche se il riconoscimento è successivo all’adozione dell’atto e all’instaurazione del ricorso, purché la relativa questione fosse già compresa nelle censure originarie.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoRapporto di impiego non privatizzato
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PAOnere della prova e principio dispositivo

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