Sentenza del 08/10/2021 n. 8867 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento relativo al 2012 per maggiori redditi di lavoro autonomo, IVA e IRAP determinati dall'Ufficio sulla base del p.v.c. redatto il 30.10.2012 dalla Guardia di Finanza e della documentazione extracontabile rinvenuta (block-notes). Contestava la nullità dell'atto per mancanza di firma autografa e di valida delega, la riattribuzione per il 2012 degli stessi compensi accertati per il 2011 senza adeguata motivazione e la mancata considerazione che l'attività era svolta senza autonoma organizzazione (assenza di dipendenti, beni strumentali di modesto valore). L'Ufficio rilevava inoltre la tardiva presentazione della dichiarazione (2.10.2017) considerata omessa, la mancata tenuta della contabilità e la mancata emissione di documenti fiscali per corrispettivi pari a euro 13.234,00 (imponibile euro 10.937,00 e IVA euro 2.297,00).
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello del contribuente e confermato la sentenza di primo grado (che era però favorevole al contribuente solo limitatamente all'IRAP, ritenendo insussistente il presupposto impositivo). Il Collegio ha ritenuto valida la sottoscrizione dell'atto da parte del funzionario delegato in presenza dell'autorizzazione alla sottoscrizione e dell'attestazione di conformità all'originale digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale. Quanto al merito, ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo fondato su: omessa/dichiarazione tardiva (ricadente come omessa ai sensi del DPR 322/1998), documentazione extracontabile (block-notes) idonea a costituire contabilità in nero, omissione di registrazioni e mancata esibizione di scritture contabili; sussistevano quindi le condizioni per l'accertamento induttivo ex art. 39 DPR 600/1973 e l'onere della prova è ricaduto sul contribuente, che non ha fornito documentazione idonea a confutare le risultanze. Condanna alle spese di lite in favore della resistente.
Norme richiamate
art. 23, co. 1, Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005)
"le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato"
La Corte ha ritenuto valida la firma del funzionario delegato e la copia cartacea attestata conforme quale idoneo mezzo probatorio a dimostrare la regolarità formale dell'atto amministrativo.
art. 2, DPR 322/1998
La tardiva presentazione della dichiarazione per l'anno 2012 (presentata nel 2017) è stata considerata come dichiarazione omessa ai fini dell'applicazione delle conseguenti presunzioni e accertamenti.
art. 39, DPR 600/1973
Il Collegio ha ritenuto sussistere i presupposti per l'accertamento induttivo (presunzioni di gravità, precisione e concordanza) sulla base della documentazione extracontabile e della mancata tenuta delle scritture contabili, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
art. 23, DPR 633/1972
Richiamata in relazione alle violazioni relative all'omessa emissione dei documenti fiscali/registro e all'Iva dovuta per corrispettivi non documentati.
art. 6, co. 1, D.Lgs. n. 471/1997
Norma applicabile alle sanzioni per omissioni relative agli obblighi di registrazione e documentazione fiscali; il Collegio ha ritenuto integrati gli elementi per l'accertamento e le sanzioni correlate.
Massime di principio
- La firma elettronica o digitale e le copie cartacee attestanti la conformità all'originale digitale sono valide se accompagnate dall'autorizzazione del pubblico ufficiale delegato e dall'attestazione di conformità (art. 23 CAD).
- La tardiva presentazione della dichiarazione, se oltre i termini previsti, può essere considerata dichiarazione omessa (DPR 322/1998) e legittimare il ricorso a metodi induttivi di accertamento.
- La documentazione extracontabile (es. block-notes, appunti personali) può costituire 'contabilità in nero' e un elemento di prova idoneo, purché presenti i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 39 DPR 600/1973.
- Se sussistono presunzioni gravi, precise e concordanti, l'onere della prova si inverte e il contribuente deve fornire documentazione contabile diretta a confutare le risultanze dell'accertamento; mere dichiarazioni generiche non sono sufficienti.
- La mancata emissione di fatture/parcelle o la mancata registrazione di corrispettivi espone a rettifiche di IVA e imponibile IRPEF/IRAP e a sanzioni (DPR 633/1972 e D.Lgs. 471/1997).
- Questioni tecniche o ritardi nella trasmissione telematica della dichiarazione devono essere provati documentalmente per escludere gli effetti sanzionatori o le presunzioni; l'esistenza di versamenti IVA isolati, senza registrazioni e documenti, non basta a escludere la ricostruzione del reddito.
- La presenza o meno del presupposto impositivo IRAP (esistenza di autonoma organizzazione) può costituire valida eccezione se adeguatamente provata; tale questione può portare a parziale accoglimento del ricorso se dimostrata.
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