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Sentenza

Sentenza n. 295/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 312/2021, pubblicata il 27 aprile 2021, della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato quanto statuito dalla sentenza n. 611/2017 del Tribunale di Castrovillari, pubblicata in data 21 novembre 2017.

Giustizia amministrativa202500580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: parziale esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro relativa al risarcimento per tardiva assunzione, con omessa regolarizzazione dei contributi assicurativi e previdenziali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che l’Azienda Sanitaria, pur avendo corrisposto l’importo capitale di euro 101.241,00 e ulteriori euro 70.305,16 per interessi e rivalutazione, non aveva eseguito integralmente il giudicato, omettendo la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale prevista dal punto 4.B della sentenza di primo grado, integralmente recepito dalla sentenza d’appello. Ha inoltre chiesto l’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’amministrazione ha sostenuto che il giudicato fosse già stato integralmente eseguito e che non fossero dovuti contributi per il periodo anteriore all’instaurazione formale del rapporto di lavoro, poiché tra le parti non sarebbe esistito un rapporto lavorativo dal 1998 al 2007. Ha inoltre sostenuto che l’obbligo di regolarizzazione non potesse estendersi al versamento dei contributi previdenziali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha interpretato il punto 4.B della sentenza del Tribunale di Castrovillari, confermato dalla Corte d’Appello e divenuto definitivo, come recante uno specifico obbligo di regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale per il periodo di mancata assunzione, nei limiti delle spettanze economiche riconosciute. La successiva decorrenza formale del rapporto di lavoro non può essere invocata dall’amministrazione per limitare la portata del giudicato, poiché tale questione è coperta dal giudicato e non può essere rimessa in discussione nel giudizio di ottemperanza. L’ASP è stata quindi obbligata a provvedere entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della parte dopo la scadenza del termine. È stata inoltre applicata una penalità di mora di euro 20 per ogni giorno di ritardo, decorrente dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all’insediamento del Commissario ad acta. L’amministrazione è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione integrale del giudicato amministrativo o del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di imporre le modalità di esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e adottare la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fissata in euro 20 per ogni giorno di ritardo.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato vincola le parti e impedisce all’amministrazione, nel giudizio di ottemperanza, di riproporre questioni di merito già definite o di limitare la portata precettiva del titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione deve eseguire integralmente il comando contenuto nel titolo esecutivo, secondo la sua portata oggettiva, senza poterlo limitare mediante eccezioni fondate su questioni di merito già definite dal giudicato.
  • Quando il giudicato dispone la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del destinatario del risarcimento per tardiva assunzione, tale obbligo deve essere adempiuto nei termini precisati dal titolo, anche se l’amministrazione deduce che il rapporto di lavoro formale sia sorto solo successivamente al periodo considerato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può imporre un termine per l’adempimento, nominare un Commissario ad acta per il caso di inerzia e porre a carico dell’amministrazione inadempiente il relativo compenso.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento o all’insediamento del Commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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