Sentenza del 11/05/2017 n. 760 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Avviso di accertamento - Omessoparziale pagamento dell'IMU di un immobile dato in locazione finanziaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’accertamento per omesso parziale versamento dell’IMU 2012 e il diniego di rimborso di 1.994,00 euro. Sosteneva di non essere più soggetto passivo, dopo la risoluzione del contratto di leasing, fino alla materiale riconsegna degli immobili alla società locatrice, avvenuta il 5 marzo 2013 da parte del curatore fallimentare. Secondo la ricorrente, l’obbligo IMU avrebbe dovuto seguire l’effettiva disponibilità e signoria sul bene, non la sola data formale di risoluzione del contratto.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente respinto il ricorso, ritenendo che il locatario fosse soggetto passivo fino alla cessazione del contratto e che l’eventuale mancata riconsegna riguardasse esclusivamente i rapporti civilistici tra locatore e locatario. In appello, la Commissione ha invece accolto le ragioni della società, stabilendo che la durata rilevante del leasing, ai fini IMU, si protrae fino alla riconsegna effettiva del bene al locatore, poiché solo da quel momento quest’ultimo riacquista il potere di disposizione e la concreta disponibilità dell’immobile. L’accertamento è stato quindi sostanzialmente riformato in favore della ricorrente. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate, anche per la non univocità dell’interpretazione normativa e per la mancata costituzione del Comune in appello.
Norme richiamate
Art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 23/2011
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.
La disposizione individua ordinariamente il locatario finanziario come soggetto passivo IMU. La sentenza interpreta la nozione di durata del contratto in senso sostanziale, facendola coincidere con il periodo di effettiva disponibilità o signoria sul bene, fino alla riconsegna materiale al locatore.
Art. 1, comma 672, Legge n. 147/2013
Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di riconsegna.
La norma, riferita alla TASI, è utilizzata come elemento sistematico e interpretativo per sostenere che, nei rapporti di leasing, la soggettività tributaria del locatario prosegue fino alla riconsegna effettiva e documentata del bene.
D.M. 30 ottobre 2012
Le istruzioni ministeriali richiamate dalla sentenza collegano la posizione dei soggetti obbligati alla data di riconsegna del bene, da comprovare mediante il relativo verbale.
Art. 1591 c.c.
Danni per ritardata restituzione.
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente per sostenere una sorta di ultrattività del rapporto locatizio in caso di mancata restituzione. La Commissione ha ritenuto non decisivo il richiamo diretto alla norma civilistica, fondando la decisione soprattutto sulla natura e sulla funzione del rapporto tributario e sull’effettiva disponibilità del bene.
Massime di principio
- Nel leasing immobiliare, ai fini dell’IMU, la mera risoluzione formale del contratto non determina automaticamente il trasferimento della soggettività passiva al locatore.
- Il locatario resta normalmente soggetto passivo fino alla riconsegna effettiva dell’immobile, quando il locatore riacquista concretamente il potere di disposizione e di fruizione del bene.
- La data di riconsegna deve essere documentata in modo attendibile, preferibilmente mediante verbale sottoscritto o altra documentazione idonea a dimostrare la perdita della disponibilità materiale dell’immobile.
- In caso di fallimento del locatario o di ritardi nella restituzione, la disciplina tributaria può valorizzare la situazione sostanziale di disponibilità del bene, indipendentemente dalla sola cessazione civilistica del contratto.
- La soluzione deve essere verificata alla luce della normativa applicabile al periodo d’imposta e dell’eventuale giurisprudenza successiva, poiché la sentenza esprime un’interpretazione riferita alla specifica controversia e non necessariamente un principio vincolante generale.
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