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Ordinanza

Ordinanza n. 1927/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 1868/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603596

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro atti relativi all'esercizio di un nido famiglia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato, ai sensi dell'art. 62 c.p.a., l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare. Dal testo emergono come questioni centrali dell'appello i presupposti giuridici per l'esercizio di un “nido famiglia” e la natura onerosa o meno del servizio fornito dall'associazione ricorrente. Il provvedimento non riporta in dettaglio gli ulteriori motivi di censura né identifica gli specifici atti amministrativi originariamente contestati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Ha ritenuto che le questioni giuridiche e fattuali prospettate, riguardanti la disciplina applicabile all'esercizio di un nido famiglia e l'onerosità del servizio, necessitino di approfondimento nella fase di merito. Nondimeno, allo stato degli atti, il ricorso non è stato ritenuto prima facie assistito dal fumus boni iuris; tale valutazione ha condotto al rigetto della richiesta cautelare e alla conferma dell'ordinanza cautelare impugnata. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità e peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Visto l'art. 62 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR.

Massime di principio

  • Nel giudizio d'appello cautelare, quando le questioni giuridiche e fattuali richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può riservarne l'esame alla fase di merito.
  • La necessità di approfondimento in sede di merito non impedisce il rigetto della domanda cautelare quando, allo stato degli atti, il ricorso non appaia prima facie assistito dal fumus boni iuris.
  • La novità e la peculiarità delle questioni controverse possono giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiTutela cautelare
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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