Cassazione Penale, Ordinanza n. 08492/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando implicitamente la decisione di merito che aveva negato l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. Al ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi presupposti per l'esonero previsto dall'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Rimini del 26/06/2025, lamentando un vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La decisione impugnata aveva escluso tale beneficio rilevando la gravità del fatto, le circostanze del rinvenimento e la natura delle armi sequestrate: l'imputato si trovava in un negozio, in atteggiamento ritenuto sospetto, non consegnava spontaneamente quanto poi rinvenuto in suo possesso, non forniva spiegazioni sul possesso di armi particolarmente pericolose in un luogo aperto al pubblico ed era gravato da precedenti penali e di polizia. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le censure sono state giudicate di merito, manifestamente infondate e già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile perché il fatto era connotato da particolare gravità, dall'oggettiva offensività delle armi sequestrate e dalla complessiva condotta dell'imputato; la mera invocazione del beneficio non basta quando la motivazione di merito escluda in modo congruo la tenuità.
art. 4 l. n. 110 del 1975
La norma incriminatrice tutela la pubblica incolumità; ciò rende in astratto difficile configurare la particolare tenuità del fatto quando siano portate armi senza giustificato motivo in luogo pubblico e con possibile impiego lesivo.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in euro 3.000.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. può essere legittimamente negata quando il giudice di merito motivi in modo congruo sulla particolare gravità del fatto, sulla sua concreta offensività e sulla complessiva personalità/condotta dell'imputato.
- In materia di porto o detenzione di armi, la tutela della pubblica incolumità rende difficilmente configurabile la particolare tenuità del fatto, specie quando le armi siano oggettivamente pericolose, portate senza giustificato motivo e in luogo aperto al pubblico.
- Nel ricorso per cassazione, censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici, possono essere dichiarate inammissibili.
- La manifesta infondatezza del motivo e la sua natura meramente fattuale non consentono il superamento della valutazione di merito se la sentenza impugnata ha fornito una motivazione coerente e non apparente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di cause di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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