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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12271/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato era stato condannato per il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) a seguito di un incidente stradale in cui, guidando a velocità valutata in circa 140 km/h su strada statale in condizioni notturne e fondo viscido, perse il controllo del veicolo e urtò il guard-rail causando la morte della passeggera. In Cassazione il ricorrente ha impugnato la sentenza sostenendo che la ricostruzione della dinamica era errata: ha dedotto che la velocità non era così elevata, che le tracce rilevate erano scarrocciamento e non frenata, che un terzo veicolo (una Fiat Panda) aveva tagliato la strada costringendo a una manovra d'emergenza, e ha contestato la valutazione del nesso causale tra la condotta e l'evento morte

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure come meri tentativi di rimettere in discussione valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito (ricostruzione del sinistro basata su tracce di frenata, lunghezza delle stesse e violenza dell'impatto) e non giustificate come errori di diritto o manifesta illogicità. È stata confermata la valutazione sulla responsabilità dell'imputato e sulla velocità tenuta; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (in mancanza di colpa grave nella proposizione del ricorso)

Norme richiamate

  • Codice penale - art. 589, commi 1 e 2

    Norma applicata per la contestazione di omicidio colposo: la condotta colposa del conducente (violazione norme circolazione e guida a velocità non commisurata) è ritenuta causa dell'evento morte

  • Codice della Strada - artt. 40, 140, 141, 146

    Richiamati come norme violate nella guida (es. obblighi di comportamento, limiti di velocità, norme di prudenza e precedenze) la violazione delle quali ha concorso a configurare la colpa del conducente

  • Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. e)

    Limita la cognizione della Corte di cassazione: il giudice di legittimità verifica la motivazione sotto il profilo di legittimità e manifesta illogicità, non effettuando una rivalutazione nel merito degli accertamenti di fatto svolti dai giudici di merito

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata con riferimento al principio che la condanna alla Cassa delle ammende può essere esclusa in presenza di elementi che escludono colpa grave nella proposizione del ricorso; nella fattispecie non emergono elementi di colpa grave, ma comunque è stata disposta una somma equa di euro 3.000,00

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti: le valutazioni probatorie effettuate dai giudici di merito (ricostruzioni tecniche, misure di tracce, esame danni) sono insindacabili salvo vizi di motivazione evidenti o manifesta illogicità
  • In incidenti stradali, le perizie tecniche e le evidenze materiali (tracce di frenata, lunghezza delle stesse, punto di impatto, entità dell'urto) hanno rilevanza decisiva: una tesi alternativa deve essere adeguatamente comprovata in dibattimento per essere ritenuta
  • La mera possibilità alternativa (es. comportamento di un terzo veicolo che avrebbe causato la manovra d'emergenza) non è sufficiente: serve prova specifica e valutazione congrua da parte del giudice di merito
  • Se primo e secondo grado sono concordi (c.d. "doppia conforme"), la probabilità di accoglimento in Cassazione è molto bassa a meno di errori giuridici o motivazionali chiari
  • Nel contenzioso penale stradale, gli elementi riferiti a velocità non commisurata alle condizioni della strada e alla violazione di norme del Codice della Strada sono frequentemente ritenuti elementi causali idonei a configurare la colpa grave quando corroborati da evidenze tecniche
  • Ricorrere in Cassazione con argomentazioni meramente rivisive dei fatti può comportare non solo il rigetto ma anche l'onere delle spese e, se del caso, il pagamento di somme alla Cassa delle ammende, salvo riconoscimento di mancanza di colpa grave

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