Cassazione Penale, Sentenza n. 40059/2023 del 03/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso verteva sull'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che, accogliendo parzialmente il reclamo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ha autorizzato l'acquisto e l'uso di lettori CD e CD musicali solo tramite impresa di mantenimento, se provvisti di marchio SIAE e sigillati, rimettendo alla Direzione della Casa circondariale la valutazione caso per caso sui singoli CD. Il Ministero deduceva violazione e falsa applicazione di norme dell'ordinamento penitenziario (artt. 35-bis, 41-bis, 69) e della regolamentazione interna, contestando altresì che la giurisdizione avesse illegittimamente esercitato poteri amministrativi imponendo oneri organizzativi non previsti dalla legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha confermato i principi già espressi in precedenti pronunce: l'uso dei CD per fruizione musicale non è assolutamente precluso dall'ordinamento, ma il relativo diritto trattamentale deve essere bilanciato con le esigenze di sicurezza connesse al regime 41-bis. Il contrassegno SIAE non garantisce l'assenza di contenuti a rischio; pertanto è legittimo che la Direzione valuti caso per caso e adotti controlli preventivi sui materiali, tenendo conto anche dell'onerosità organizzativa delle operazioni. La Cassazione ha rilevato che il Ministero non ha dimostrato l'inesigibilità degli adempimenti né dettagliato l'onere invocato, e ha inoltre censurato come nuova e non proponibile in cassazione la critica sui singoli profili di sicurezza relativi ai contenuti neomelodici.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reclamo giurisdizionale avverso atti dell'Amministrazione penitenziaria; la Corte ha ritenuto legittimo il sindacato del giudice quando ricorra un pregiudizio al trattamento o un'ingiustificata limitazione dei diritti trattamentali
Prevede il regime penitenziario differenziato con restrizioni volte a impedire comunicazioni con l'esterno; la Corte ha ritenuto che le esigenze di sicurezza derivanti dall'art. 41-bis giustifichino controlli e possano legittimare limitazioni, purché bilanciate con il diritto al trattamento
Richiamato nel ricorso come norma di riferimento sul trattamento e disciplina dei detenuti; la Corte non ha ritenuto che la scelta del Tribunale abbia violato il quadro normativo generale
art. 40 regolamento esecuzione Ord. pen.
Norma richiamata dall'Amministrazione che limita l'uso di apparecchi a lavoro o studio; la Corte osserva che le previsioni storiche non impongono una preclusione assoluta all'uso ricreativo dei lettori CD
Circolare Dipartimentale 2 ottobre 2017, n. 3676/6126
Richiamata dall'Amministrazione per sostenere la disciplina del circuito 41-bis; la Corte riconosce la rilevanza delle disposizioni dipartimentali ma afferma che esse non escludono in assoluto provvedimenti differenziati e controlli caso per caso
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 1, Vastarella, Viscido, Ferraro)
La Corte ha fatto proprio l'orientamento precedente che consente l'uso dei lettori CD salvo che il loro impiego comporti oneri inesigibili o rischi di comunicazione illecita; ribadito il principio del bilanciamento tra trattamento e sicurezza
Massime di principio
- Il diritto del detenuto a forme di trattamento (es. ascoltare musica) non è assoluto: va bilanciato con le esigenze di sicurezza, soprattutto per i soggetti sottoposti al regime 41-bis
- La presenza del marchio SIAE e del sigillo sul CD non esaurisce il necessario controllo sul contenuto: non è di per sé garanzia di assenza di rischi per il regime differenziato
- Il magistrato di sorveglianza può sindacare le scelte amministrative quando queste incidano in modo irragionevole o comportino una lesione rilevante del diritto al trattamento; tuttavia il sindacato non deve sostituirsi alla discrezionalità amministrativa ordinaria
- È legittimo demandare alla direzione dell'istituto una valutazione caso per caso e imporre misure organizzative e controlli preventivi, purché tali oneri siano ragionevoli e sostenibili dall'amministrazione
- Per contestare in sede giurisdizionale il diniego amministrativo è necessario documentare in modo specifico l'illegittimità o l'arbitrarietà: censure generiche sull'onerosità organizzativa senza dati non sono sufficienti
- Le amministrazioni carcerarie dovrebbero adottare protocolli chiari (elenco autori, procedure di controllo, modalità di messa in sicurezza) per garantire sia il diritto al trattamento sia la prevenzione di flussi comunicativi illeciti
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