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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21533/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Iacopini, nella qualità di legale rappresentante della SCATOLIFICIO LAVEGGIA S.p.A., era stato condannato per due reati tributari: capo G) art. 10-bis d.lgs. n. 74/00 (omesso versamento ritenute per il 2016) e capo H) art. 10-ter d.lgs. n. 74/00 (omesso versamento IVA per il 2017). Avverso la conferma in appello della sentenza di primo grado ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi, volte a contestare (i) la mancata considerazione dei pagamenti eseguiti a seguito di un concordato in continuità; (ii) l'omessa applicazione delle novità legislative favorevoli (d.lgs. n. 87/24 e cause di non punibilità); (iii) la mancata verifica delle certificazioni delle ritenute; (iv) l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis); (v) la statuizione di confisca senza tener debitamente conto dei pagamenti effettuati nel concordato; (vi) la mancata considerazione degli elementi favorevoli ai fini del trattamento sanzionatorio (piano concordatario e pagamenti). Il Pubblico Ministero ha chiesto l'accoglimento del ricorso solo con riferimento alla determinazione delle somme oggetto di confisca e il rigetto nel resto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al quinto motivo (confisca) e lo ha rigettato per il resto. In particolare la Corte ha ritenuto che, pur non essendo applicabile la causa speciale di non punibilità di cui all'art. 13 d.lgs. 74/00 (poiché i pagamenti sono intervenuti dopo l'apertura del dibattimento e, comunque, non integrali rispetto al debito originario), la statuizione di confisca deve essere ricalcolata tenendo conto degli adempimenti eseguiti nell'ambito del concordato omologato. Per quanto riguarda gli altri motivi (novità normativa invocata, mancanza di prova delle certificazioni, applicazione di art. 131-bis, trattamento sanzionatorio) il ricorso è stato dichiarato infondato o inammissibile. La sentenza impugnata è annullata con rinvio esclusivamente sulla questione della determinazione dell'ammontare della confisca, che dovrà essere riconsiderata da altra sezione della Corte d'appello di Bologna.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 10-bis

    Rilevata la responsabilità per l'omesso versamento delle ritenute; la Corte ha escluso la causa speciale di non punibilità invocata perché il pagamento è intervenuto dopo l'apertura del dibattimento e non ha perfezionato l'integrale estinzione del debito originario

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 10-ter

    Rilevata la responsabilità per l'omesso versamento dell'IVA; la Corte ha ritenuto che gli adempimenti compiuti con il concordato rilevano ai fini della quantificazione della confisca

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 13

    "1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10 quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso."

    La causa speciale di non punibilità è applicabile solo se l'estinzione integrale dei debiti avviene prima dell'apertura del dibattimento di primo grado. Pagamenti successivi (anche se effettuati tramite concordato) non determinano la non punibilità

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 13, comma 2

    Introduce il criterio di proporzionalità tra confisca e profitto del reato: la confisca tributaria deve essere commisurata al profitto e tenere conto degli adempimenti effettivamente eseguiti

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di esclusione per particolare tenuità può essere valutata con riferimento anche alla condotta successiva, ma qui la Corte ha ritenuto prevalenti elementi quali l'entità del debito e l'abitualità, escludendo l'applicazione dell'istituto

  • d.lgs. n. 87/2024

    Modifica la disciplina penale-tributaria in senso favorevole in alcuni aspetti; tuttavia la Corte ha ritenuto che le novità non siano applicabili retroattivamente quando i fatti rilevanti (es. decadenza dalla rateazione) sono intervenuti anteriormente e non è stato dimostrato che soglie e condizioni favorevoli sussistessero

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    La pronotica sull'avviso di accertamento e sulla rateazione rileva ai fini della decadenza dal beneficio della rateazione; la Corte ha ritenuto che la decadenza fosse intervenuta prima delle novità legislative invocate

  • art. 172 l.f. (relazione)

    La relazione prevista dalla legge fallimentare è stata prodotta e considerata, ma non sufficiente a dimostrare l'integrale e tempestivo pagamento dei debiti tributari con effetti di non punibilità

Massime di principio

  • La causa speciale di non punibilità per estinzione del debito tributario (art. 13 d.lgs. 74/00) opera solo se il pagamento integrale avviene prima dell'apertura del dibattimento di primo grado; pagamenti successivi non determinano la non punibilità
  • Le novità normative favorevoli non sono automaticamente applicabili retroattivamente quando gli eventi decisivi (es. decadenza dalla rateazione) sono avvenuti prima della loro entrata in vigore; chi invoca la norma più favorevole deve dimostrare che tutte le condizioni soggettive e oggettive richieste sussistono
  • La confisca tributaria deve rispettare il principio di proporzionalità rispetto al profitto del reato: gli adempimenti eseguiti nell'ambito di un concordato omologato vanno considerati nella determinazione dell'ammontare confiscabile
  • Il pagamento con moneta "concordataria" o l'adempimento parziale/novato del debito modificano la quantificazione del profitto e della confisca, ma non cancellano automaticamente la responsabilità penale se non soddisfatte le condizioni di legge per la non punibilità
  • Motivi nuovi o questioni sollevate per la prima volta in appello possono risultare inammissibili in cassazione se non adeguatamente dedotti e provati nei termini processuali
  • L'entità del debito e la persistenza/abitualità della condotta sono elementi prevalenti nella valutazione dell'applicabilità di attenuanti o cause di particolare tenuità; la condotta successiva (pagamenti, concordato) è rilevante, ma non necessariamente determinante

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