Sentenza n. 14916/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento della comunicazione di non idoneità al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di n. 1410 allievi finanzieri –anno 2022- (Determinazione n. 343625 del 28.11.2022 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, pubblicata nella G.U. - 4^ Serie Speciale- n. 95 del 2.12.2022) e della Determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 210892, datata 14 luglio 2023 e pubblicata in pari data, con la quale sono state approvate le graduatorie finali di merito della procedura concorsuale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse. La rivalutazione effettuata dalla Commissione militare ha confermato la non idoneità del candidato e, poiché il ricorrente ha dichiarato di non contestare il nuovo giudizio, non residuava un interesse concreto e attuale all'annullamento degli atti originariamente impugnati. Le spese processuali sono state compensate.
Atto impugnato: comunicazione di non idoneità al concorso per il reclutamento di 1410 allievi finanzieri e graduatorie finali di merito della procedura concorsuale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione di non idoneità e le graduatorie finali del concorso per il reclutamento di allievi finanzieri. Nel corso del giudizio, a seguito di verificazione disposta dal Tribunale, la Commissione militare ha rivalutato il candidato, confermandone la non idoneità ai sensi dell'Allegato 1 al decreto del Comandante generale della Guardia di finanza n. 61772 del 25 febbraio 2016, titolo X, lettera c), n. 80. La difesa del ricorrente ha dichiarato di non contestare il nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, secondo il rito richiamato dal Tribunale.
Allegato 1 al decreto del Comandante generale della Guardia di finanza n. 61772 del 25 febbraio 2016, titolo X, lettera c), n. 80
È la previsione sulla cui base la Commissione militare ha confermato la non idoneità del candidato all'esito della rivalutazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione rinnova la valutazione impugnata e il ricorrente dichiara di non contestare il nuovo esito sfavorevole, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sul ricorso originario, che deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La rivalutazione amministrativa disposta in corso di giudizio non determina la permanenza dell'interesse all'impugnazione degli atti originari quando il nuovo provvedimento conferma l'esito lesivo e il ricorrente non ne deduce l'illegittimità.
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