Sentenza del 18/04/2018 n. 232 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Test operatività - Prova contraria - Disconoscimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il disconoscimento della natura operativa della società in seguito al mancato raggiungimento del livello minimo di ricavi e del reddito minimo presunto previsto dalla disciplina delle società non operative. Il contribuente contestava presumibilmente l'applicazione automatica della presunzione, sostenendo l'esistenza di circostanze idonee a giustificare i ricavi inferiori alle soglie legali.
La decisione
Il mancato raggiungimento della soglia minima di ricavi è stato considerato un elemento sintomatico della non operatività della società. Spetta al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando situazioni oggettive, straordinarie, specifiche e indipendenti dalla propria volontà che abbiano concretamente impedito il conseguimento dei ricavi e del reddito minimo presunto. In assenza di tale prova, il disconoscimento della natura operativa e le conseguenze fiscali connesse risultano legittimi.
Norme richiamate
Disciplina delle società non operative o di comodo
Il mancato raggiungimento del livello minimo di ricavi costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società.
Il superamento delle soglie di ricavi e reddito minimo opera come criterio presuntivo di operatività; il mancato superamento non determina necessariamente in modo irreversibile la non operatività, ma impone al contribuente una prova contraria qualificata.
Principio della prova contraria a carico del contribuente
Spetta poi al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l'esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà.
La prova deve riguardare circostanze concrete, documentate e non riconducibili a scelte volontarie o gestionali della società; non sono sufficienti allegazioni generiche sulla difficoltà economica o sulla ridotta redditività.
Massime di principio
- Il mancato raggiungimento dei ricavi minimi previsti dalla disciplina delle società non operative costituisce un forte indice presuntivo di non operatività.
- La presunzione può essere superata, ma il contribuente deve fornire una prova concreta, dettagliata e documentata di impedimenti oggettivi e straordinari.
- Le circostanze giustificative devono essere specifiche e indipendenti dalla volontà della società; mere scelte imprenditoriali, inefficienze gestionali o difficoltà economiche generiche sono normalmente insufficienti.
- In una situazione analoga è opportuno dimostrare il nesso causale tra l'evento impeditivo e il mancato conseguimento dei ricavi o del reddito minimo, producendo idonea documentazione.
- Se la prova contraria non è fornita o risulta generica, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente applicare le conseguenze fiscali previste per le società non operative.
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