Sentenza n. 316/2026 - Bologna, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 33/2024 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.02.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docenti per tre annualità, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo l’inottemperanza del Ministero a una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, notificata al domicilio reale dell’Amministrazione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto a percepire la Carta Docenti per tre annualità, oltre agli interessi. Il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione spontanea era decorso senza che il Ministero desse esecuzione alla decisione. La domanda di ottemperanza non comprendeva le spese legali liquidate nel giudizio davanti al giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, la sua rituale notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni per l’adempimento spontaneo. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza del ricorrente, dovrà intervenire il commissario ad acta già nominato nel dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, entro i successivi 90 giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre spese generali, oneri accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha applicato per ordinare all’Amministrazione l’esecuzione della sentenza passata in giudicato e per predisporre, in caso di ulteriore inadempimento, l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata all’Amministrazione, non venga eseguita dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione soccombente di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, entro un termine assegnato e detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- In presenza di perdurante inadempimento dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte entro un termine successivo assegnato dal giudice.
- La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza dell’Amministrazione inadempiente.
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