Cassazione Civile, Ordinanza n. 41682/2021 del 27/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di un fallimento proposta da un avvocato per ottenere l’ammissione di un maggior credito a titolo di compenso per attività professionali svolte in favore della società poi fallita, in relazione a consulenza e assistenza per l’accesso a una procedura di concordato preventivo. Il Tribunale aveva ammesso solo parte del credito, riconoscendo un importo in prededuzione e in privilegio, ma negando il residuo richiesto. Il professionista ricorre per cassazione con cinque motivi: 1) deduce la violazione dell’art. 2233 c.c. per avere il giudice liquidato il compenso senza rispettare la pattuizione tra le parti e ricorrendo a una valutazione equitativa; 2) denuncia ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c. per il riferimento del Tribunale a un asserito conflitto di interessi, mai fatto valere dai curatori; 3) contesta la motivazione sull’asserita invalidità/inefficacia dell’accordo riduttivo del compenso, sostenendo che esso era valido e mirava a favorire la fattibilità del concordato; 4) ribadisce che il compenso era stato determinato in forma scritta e noto agli organi della procedura, con riduzione subordinata all’esito negativo del concordato; 5) deduce la violazione dell’art. 2237 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che la revoca anticipata dell’incarico e la nomina di nuovi legali avrebbero comportato il diritto all’intero compenso originario, indipendentemente dalla condizione apposta all’accordo successivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, confermando la decisione del Tribunale che aveva ammesso il credito del professionista solo nei limiti ritenuti congrui e aveva escluso il maggior importo richiesto. La Corte ha affermato che, nella specie, l’accordo originario sul compenso non era applicabile fino in fondo perché il rapporto professionale si era interrotto anticipatamente prima del compimento dell’incarico, mentre l’intesa successiva subordinata all’omologazione/esecuzione del concordato non poteva operare per il mancato avveramento della condizione. In tale situazione, il giudice poteva legittimamente far riferimento alle prestazioni effettivamente svolte e ai criteri tariffari, senza violare l’art. 2233 c.c. Né è stato ritenuto decisivo il richiamo del Tribunale a un possibile conflitto di interessi, qualificato come argomento meramente incidentale e non ratio decidendi. Le spese non sono state regolate per mancata costituzione dell’intimato.
Norme richiamate
art. 2233 c.c.
La Corte ribadisce la gerarchia dei criteri di liquidazione del compenso professionale: prima l’accordo tra le parti, poi tariffe e usi, e solo in mancanza di questi la determinazione giudiziale; tuttavia, l’accordo è utilizzabile solo se compatibile con la fase e l’esito effettivo dell’incarico.
art. 2237 c.c.
La Corte richiama la disciplina della cessazione anticipata del rapporto professionale, osservando che la revoca dell’incarico incide sulla liquidazione del compenso e impedisce di applicare automaticamente il compenso pattuito per l’intera pratica se questa non è giunta a compimento.
art. 112 c.p.c.
Il rilievo del Tribunale su un possibile conflitto di interessi è stato considerato meramente ipotetico e incidentale, quindi non idoneo a integrare ultrapetizione.
art. 2751-bis n. 2 c.c.
Richiamato con riferimento alla collocazione privilegiata di parte del credito per compensi professionali già ammessi al passivo.
art. 2758, secondo comma, c.c.
Richiamato per l’ammissione in via privilegiata del credito relativo a IVA e CPA.
art. 172 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Richiamato con riferimento alla relazione del professionista attestatore/alla valutazione delle criticità della proposta concordataria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in dispositivo in tema di contributo unificato, senza che dal testo emerga ulteriore applicazione concreta.
Massime di principio
- Nel compenso del professionista, l’accordo tra le parti ha priorità, ma la sua operatività presuppone che la fase o l’attività cui si riferisce sia effettivamente giunta al risultato contemplato dall’intesa o sia comunque rimasta nel perimetro previsto dalle parti.
- Se l’incarico professionale viene revocato prima del compimento dell’attività o del raggiungimento del risultato considerato dalle pattuizioni, il giudice può fare ricorso ai criteri sussidiari di liquidazione e alle prestazioni effettivamente rese, non essendo automaticamente vincolato al corrispettivo originariamente convenuto per l’intera pratica.
- L’accordo che subordina la riduzione del compenso a un evento futuro e incerto è inefficace se la condizione non si avvera; tuttavia la sua inefficacia non comporta, di per sé, il ripristino integrale dell’assetto originario se il rapporto è nel frattempo cessato anticipatamente.
- Un riferimento del giudice a un possibile conflitto di interessi, quando formulato solo in via ipotetica e non decisiva, non integra ultrapetizione e non richiede una specifica domanda o eccezione sulla validità del contratto.
- Chi contesta la liquidazione del compenso deve allegare in modo specifico le attività svolte e gli importi richiesti per ciascuna prestazione, altrimenti non è possibile verificare in concreto l’asserita violazione dei minimi tariffari.
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