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Sentenza

Sentenza n. 1405/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - della Determina di aggiudicazione n. 786 dell’8 luglio 2026, comunicata il 16 luglio 2026, nelle parti in cui la Stazione Appaltante ha parzialmente denegato l’accesso all’offerta tecnica della ditta aggiudicataria; - del verbale n. 5 del 30 aprile 2026 nel quale la Commissione convalida quanto dichiarato dall’ATI SAC - ODOS; e per l’accertamento del diritto di accesso agli atti di gara e all’offerta tecnica dell’aggiudicataria, ai sensi degli artt. 22 ss. L. 241/1990, 35 e 36 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché dell’art. 24, comma 7, L. 241/1990 e dell’art. 35, comma 5, D.Lgs. 36/2023. nonché per la condanna della Stazione Appaltante a esibire i suddetti documenti entro un termine perentorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 116, comma 4, c.p.a.

Giustizia amministrativa202600749

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: determinazione di aggiudicazione dell’appalto nella parte in cui aveva consentito l’accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria con ampie oscurazioni, nonché il verbale di convalida delle dichiarazioni dell’aggiudicataria

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente, classificatosi secondo nella gara per la realizzazione di tredici barriere fonoassorbenti, ha impugnato la determinazione di aggiudicazione dell’8 luglio 2026, comunicata il 16 luglio, nella parte in cui aveva negato l’accesso a parti dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, accogliendo implicitamente la richiesta di oscuramento per asseriti segreti tecnici e aziendali. Ha dedotto la violazione della normativa sull’accesso agli atti di gara e l’assenza di motivazione del diniego parziale; ha inoltre rappresentato l’interesse difensivo a conoscere i contenuti oscurati per valutare eventuali iniziative giudiziarie. Ha chiesto l’annullamento in parte qua, l’accertamento del diritto di accesso integrale e la condanna all’ostensione.

La decisione

Nel corso del giudizio, con nota del 2 settembre 2026, la stazione appaltante ha reso disponibile al ricorrente l’intera documentazione tecnica dell’aggiudicataria senza oscuramenti. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la richiesta ostensiva era stata integralmente soddisfatta. Non ha esaminato nel merito le censure sulla legittimità del diniego parziale e sulla motivazione. Spese integralmente compensate per giusti motivi.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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