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Sentenza

Sentenza del 03/01/2020 n. 8 - Comm. Trib. Prov. Macerata

Azienda speciale della Camera di Commercio. Art. 19 D.P.R. 633/72. Detraibilità dell'imposta relativa ad acquisto di beni e servizi afferenti ad operazioni esenti. Spetta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Recupero dell'IVA per l'anno 2014 contestato dall'Agenzia con riferimento all'asserita indetraibilità dell'imposta sugli acquisti posti in relazione ad operazioni esenti (art. 19 comma 2 DPR 633/72) e alla presunta necessità di una limitazione proporzionale della detraibilità secondo l'art. 168 Direttiva CE 112/2006. L'Agenzia sosteneva che l'Azienda, pur sostenendo costi per manifestazioni e stand, non avrebbe rifatturato tali costi ai beneficiari e dunque non poteva esercitare il diritto di detrazione; l'Amministrazione ha recuperato IVA per euro 104.419,39.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Commissione ha ritenuto che l'Azienda speciale acquisti servizi e spazi sul mercato soggetti a IVA e poi li ceda alle imprese espositrici tramite operazioni imponibili (seppure a prezzo ribassato grazie a contributi pubblici). Pertanto l'art. 19 comma 2 DPR 633/72 non si applica alla fattispecie perché non si tratta di acquisti riferibili ad operazioni esenti, e l'art. 168 della Direttiva CE 112/2006 non impone una limitazione proporzionale della detraibilità rispetto all'IVA sulle vendite. La detrazione è riconosciuta e l'Agenzia è condannata a rifondere le spese di lite (euro 4.500,00 più spese vive e accessori di legge).

Norme richiamate

  • DPR 633/1972, art. 19 comma 2

    L'IVA non è detraibile relativamente agli acquisti afferenti ad operazioni esenti

    L'Amministrazione ha invocato la norma per sostenere l'indetraibilità dell'IVA sugli acquisti; la Commissione ha invece ritenuto che la norma si applica ai beni/servizi destinati ad operazioni esenti e non ai casi in cui l'ente acquista sul mercato servizi soggetti a IVA per poi cederli mediante operazioni imponibili (quindi la norma non è riconducibile alla fattispecie)

  • Direttiva CE 2006/112, art. 168

    L'Amministrazione ha interpretato l'art. 168 come fonte di un principio di limitazione proporzionale della detraibilità in ragione della percentuale di rifatturazione; la Commissione ha escluso tale lettura, ritenendo che la direttiva lega il diritto alla detrazione all'inerenza dell'acquisto all'attività imponibile e non prevede una limitazione proporzionale puramente basata sul rapporto IVA acquisti/IVA vendite

  • R.D. 2001/1934, art. 23

    Norma richiamata per la qualificazione dell'Azienda speciale quale ente costituito dalla CCIAA con personalità giuridica e finalità pubbliche/strumentali; utile per descrivere la natura giuridica dell'operatore ma non limitativa del diritto alla detrazione quando opera sul mercato con cessioni imponibili

  • Principio di neutralità dell'IVA (giurisprudenza e disciplina comunitaria)

    Richiamato dalla ricorrente: la Commissione fa proprio il principio secondo cui l'IVA deve essere neutra per l'operatore economico e il diritto alla detrazione è collegato all'inerenza degli acquisti all'attività economica imponibile, indipendentemente dal fatto che i corrispettivi siano parziali o che gli acquisti siano finanziati da contributi

Massime di principio

  • Se un soggetto acquista beni o servizi sul mercato soggetti a IVA e poi li cede tramite operazioni imponibili (anche a prezzo ribassato grazie a contributi), l'IVA sugli acquisti è detraibile: ciò che conta è l'inerenza dell'acquisto all'attività imponibile, non il livello del corrispettivo applicato.
  • L'art. 19 DPR 633/72 limita la detrazione quando l'acquisto è effettivamente connesso ad operazioni esenti; non è applicabile quando l'acquisto è destinato a forniture imponibili rese dal medesimo soggetto.
  • La Direttiva 2006/112/CE (art. 168) non impone automaticamente una riduzione proporzionale della detrazione sulla base del rapporto tra IVA sugli acquisti e IVA sulle vendite: la valutazione deve prendere in considerazione l'inerenza e la concreta destinazione dell'acquisto.
  • Il fatto che gli acquisti siano parzialmente o totalmente finanziati da contributi pubblici non elimina di per sé il diritto alla detrazione dell'IVA, purché le operazioni svolte siano imponibili e gli acquisti siano utilizzati per tali operazioni.
  • Nelle situazioni analoghe è fondamentale mantenere documentazione contabile chiara che dimostri l'acquisto sul mercato, la destinazione a prestazioni imponibili e la correlata contabilizzazione (fatture, ripartizione costi, elenchi di partecipanti): ciò facilita la prova della inerenza richiesta per la detrazione.

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