Sentenza del 25/02/2019 n. 2150 - Comm. Trib. Prov. Catania
Accertamento - responsabilità solidale del legale rappresentante di associazione - necessità di concreta attività svolta per l'ente - onere della prova a carico dell'amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento non può essere fondato sulla sola qualità formale di legale rappresentante. L'amministrazione deve dimostrare che il soggetto abbia effettivamente compiuto atti in nome e nell'interesse dell'associazione. In assenza di tale prova, la responsabilità personale e solidale non può essere riconosciuta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato che la mera titolarità della carica di legale rappresentante dell'associazione fosse sufficiente a renderlo personalmente e solidalmente responsabile per le obbligazioni dell'ente. La responsabilità prevista dall'art. 38 c.c. riguarda infatti soltanto chi abbia concretamente agito in nome e per conto dell'associazione, compiendo specifici atti negoziali o attività di gestione. Spetta all'amministrazione provare tali attività concrete; non è sufficiente dimostrare soltanto la carica ricoperta dal soggetto.
Norme richiamate
Art. 38 del codice civile
La responsabilità personale e solidale per le obbligazioni dell'associazione grava su chi abbia concretamente agito in nome e per conto dell'ente, non su chi sia soltanto titolare della rappresentanza o abbia ricoperto una carica formale. L'onere di provare l'effettiva attività negoziale o gestionale spetta a chi invoca tale responsabilità.
Massime di principio
- La sola nomina come presidente, legale rappresentante o amministratore di un'associazione non comporta automaticamente la responsabilità personale per i debiti dell'ente.
- Per imputare personalmente un'obbligazione al rappresentante, l'amministrazione deve individuare e provare specifici atti compiuti dal soggetto in nome e nell'interesse dell'associazione.
- L'onere della prova non può essere assolto dimostrando esclusivamente l'iscrizione del soggetto nelle cariche sociali o la titolarità dei poteri di rappresentanza.
- In caso di contestazione, occorre distinguere tra responsabilità derivante dalla carica formale e responsabilità derivante dall'effettiva attività negoziale svolta: solo la seconda può fondare la responsabilità prevista dall'art. 38 c.c.
- La regola è applicabile anche in ambito tributario: l'ente impositore deve provare la concreta gestione o sottoscrizione di atti da parte del rappresentante, mentre la mera presunzione collegata alla carica non è sufficiente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 feb 2019Sentenza del 25/02/2019 n. 38 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 25 feb 2019Sentenza del 25/02/2019 n. 41 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 25 feb 2019Sentenza del 25/02/2019 n. 100 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 25 feb 2019Sentenza del 25/02/2019 n. 119 - Comm. Trib. Prov. Enna
- Sentenza · 25 feb 2019Sentenza del 25/02/2019 n. 121 - Comm. Trib. Prov. Enna
- Sentenza · 25 feb 2019Sentenza del 25/02/2019 n. 125 - Comm. Trib. Prov. Enna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →